Lo schema procedimentale previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 346/90 persegue e contempera due interessi pubblici, quello di tutela in senso lato dei beni culturali e quello tributario.
REPUBBLICA ITALIANA
N.
254/07 Reg.Dec. N.
1171 Reg.Ric. ANNO
2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha
pronunziato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1171/2006,
proposto da
ASSESSORATO REGIONALE PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI E PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSESSORATO REGIONALE AL
BILANCIO E FINANZE e SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI
MESSINA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui
uffici in via Alcide De Gasperi n. 81 sono domiciliati ex lege;
c o n t r o
BEATRICE PASQUALINO di MARINEO, ANNA
VERGARA, SILVIA VERGARA, CORRADO VERGARA e FRANCESCO VERGARA, rappresentati e
difesi dall’avv. Salvatore Raimondi, presso lo studio del quale sono
elettivamente domiciliati in Palermo, via N. Turrisi n. 59;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1521/06
del 22 giugno 2006.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione in giudizio dell’avv. S. Raimondi per Beatrice Pasqualino di
Marineo ed altri;
Visti gli atti tutti
della causa;
Relatore alla camera di
consiglio del 27 settembre 2006 il consigliere Pietro Falcone, e uditi altresì
l’avv. dello Stato Bucalo per le amministrazioni appellanti e l’avv. S.
Raimondi per gli appellati;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue
F A T T O e
D I R I T T O
1. Con ricorso proposto
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, i signori
Beatrice Pasqualino di Marineo, Anna Vergara, Silvia Vergara, Corrado Vergara e
Francesco Vergara hanno chiesto l’annullamento del silenzio inadempimento
serbato sull’istan-za dei ricorrenti volta all’assolvimento dell’obbligazione
tributaria derivante dalla successione del loro dante causa, Sig. Fortunato Vergara,
mediante cessione di un bene culturale, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. n. 346/90.
L’adito T.A.R. Sicilia,
con sentenza n. 1521/06 del 22 giugno 2006, ha accolto il ricorso e, per
l’effetto, ha ordinato alle Amministrazioni intimate, per quanto di ragione e
di rispettiva competenza, di pronunciarsi sull’istanza di cessione del bene ex
art. 39 D.Lgs. n. 346/90, nel termine di trenta giorni; in caso di inutile decorso del termine, ha disposto la nomina del Segretario
Generale p.t. della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario ad
acta, perché provvedesse agli adempimenti con l’adozione dei necessari provvedimenti
connessi, a carico e spese delle Amministrazioni intimate.
2. La citata sentenza è impugnata dalle
Amministrazioni appellanti, per i seguenti motivi:
a) il ricorso è
inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in
quanto la controversia rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie,
cui competono, ai sensi dell’art. 19, lett. h) del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, le questioni in ordine a diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di
domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
b) dall’entrata in
vigore dell’art. 13 della l. n. 383 del 2001, che ha soppresso l’imposta delle
successioni, non è più vigente l’art. 39 D.Lgs. n. 346/90. Se l’abrogazione non
dovesse investire le successioni aperte in epoca precedente all’entrata in vigore
della predetta l. n. 383 del 2001, l’obbligo di provvedere non sarebbe in capo
alla Regione ma allo Stato. Infatti, il beneficio ex art. 39 D. Lgs. n. 346/90
è concesso sulla base di un atto proprio del Ministro dei beni culturali di
concerto con il Ministro delle finanze, coinvolgendo interessi pubblici
statali.
3. Si è costituita in
giudizio la parte intimata, che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.
4. Ad avviso del
Collegio, l’appello va rigettato.
4.1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione
d’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo, in quanto la controversia rientrerebbe nella giurisdizione
delle commissioni tributarie.
Per quanto interessa,
l’art. 39 D.Lgs. n. 346/90 dispone che:
- gli eredi possono proporre la
cessione allo Stato di beni culturali, in pagamento totale o parziale
dell'imposta sulla successione;
- la proposta di cessione deve
essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed all'ufficio
del registro competente;
- l'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e
dichiara, per i beni e le opere, l'interesse dello Stato ad acquisirli;
- le condizioni e il valore della
cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita
commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.
Lo schema procedimentale
sopra riportato persegue e contempera due interessi pubblici, quello di tutela
in senso lato dei beni culturali e quello tributario.
Nella sua articolazione,
ad una prima fase di iniziativa, rimessa al privato, segue una fase istruttoria
di acquisizione e valutazione degli interessi ed una fase decisionale, affidate
all'azione congiunta delle amministrazioni preposti alla cura degli interessi
considerati.
La concorrenza degli
interessi pubblici coinvolti nel procedimento comporta, altresì, che la tutela
della posizione privata sia affidata alla giurisdizione del giudice
amministrativo o del giudice tributario, con riferimento allo specifico interesse
pubblico contestato, amministrativo o tributario.
Osserva il Collegio che,
nell’iter procedimentale sopra delineato, assume priorità logico-giuridica la
funzione attribuita all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, che
deve attestare per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste
dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiarare, per i beni e le
opere proposte in cessione, l'interesse dello Stato ad acquisirli.
Infatti, solo l’esito
positivo di tale accertamento consente il proseguimento dell’ulteriore fase di
definizione delle condizioni e del valore della cessione, affidata ad un
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
delle finanze, sentita un'apposita commissione.
In tal modo, il
Ministero per i beni culturali e ambientali è l'Amministrazione procedente.
Comunque, nel caso in
esame, la controversia non involge specifiche questioni tributarie, essendo
contestato il comportamento omissivo dell’Assessorato regionale BB.CC.AA., in ordine
alla richiesta di attestazione dell’interesse della Regione ad acquisire il
bene proposto in cessione; pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo
(Cons. Stato, sez. VI, 10 agosto 1998, n. 1152).
4.2. Nel merito, va
rigettata la doglianza, secondo cui erroneamente il primo giudice avrebbe
riconosciuto l’obbligo di provvedere in capo alla Regione, in quanto il
beneficio ex art. 39 D.Lgs. n. 346/90 è concesso sulla base di un atto proprio
del Ministro dei beni culturali di concerto con il Ministro delle finanze, coinvolgendo
interessi pubblici statali.
In punto di fatto, va
premesso che gli odierni appellati, nella qualità di eredi del comune dante
causa Fortunato Vergara, deceduto in data 23 febbraio 1997, hanno ricevuto
avviso di liquidazione dell’imposta di successione.
Con istanza del 22
giugno 2000 hanno quindi chiesto al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e all’Ufficio Successioni di Palermo di assolvere l’intera
obbligazione tributaria mediante la cessione di un bene di importante interesse
archeologico (dichiarato tale con D.Ass.Reg. BB.CC.AA. n. 5006 del 10 gennaio
2001).
Il Ministero, con nota
del 7/7/2003, prot. G.8.236, diretta all’Agenzia delle entrate di Palermo e per
conoscenza agli stessi ricorrenti, invitava quest’ultimi a fare riferimento, per
il prosieguo della pratica, al competente Assessorato regionale per i
BB.CC.AA., in accoglimento della tesi sostenuta dalla Regione, con nota 9
novembre 2000, n. 4502.
L’avv.to
A. Manno, nell’interesse degli eredi, con nota del 10 dicembre 2004, invitava
l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. a rendere noto lo stato del procedimento ex
art. 39 L. n. 346/90 e ad emettere ogni ulteriore decisione di spettanza.
In riscontro, con nota
n. 544 del 9/2/2005 l’Assessorato Regionale BB.CC.AA. - Dipartimento Beni culturali,
servizio tutela ed acquisizione - rappresentava che la Soprintendenza, benché
più volte sollecitata, non si era espressa in merito.
Con
atto dichiaratorio, notificato all’Assessorato regionale BB.CC.AA. in data
13.5.2005 e alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina in data 17.5.05, i
ricorrenti diffidavano, le Amministrazioni in indirizzo ad adottare, entro il
termine di giorni 30, gli atti di rispettiva competenza al fine di procedere
alla cessione del bene proposto per l’assolvimento dell’obbligazione tributaria
sopradetta, facendo presente che, infruttuosamente decorso il termine, si
sarebbe proceduto per giurisdizionale.
Malgrado
la notifica dell’atto extragiudiziario di diffida, l’Assessorato regionale
BB.CC.AA. non ha provveduto ad attestare l’interesse della Regione ad acquisire
il bene proposto in cessione; né risulta ancora convocata la Commissione di cui
al comma 4 dell’art. 39 cit..
Dalla ricostruzione che
precede, merita segnalare che l’ammini-strazione regionale ha sempre sostenuto
la propria competenza in materia, anche dopo l’introduzione del presente
giudizio e dopo la proposizione dell’atto d’appello (vedi nota regionale n.
65727 del 20 giugno 2006, depositata dalla parte appellata) e tale tesi è stata
condivisa dall’amministrazione statale con la citata nota ministeriale del
7/7/2003, prot. G.8.236.
Tale espressa e non
contestata affermazione di competenza regionale ha costituito in capo agli
eredi un sicuro affidamento ed ha definito il correlato obbligo della stessa
Regione di provvedere sull’istanza presentata dal privato.
Più in generale,
l’incompetenza dell’amministrazione adita può avere significativo rilievo, al
fine di escludere l’obbligo di provvedere, quando sul piano normativo e sul
piano del concreto esercizio della funzione, non residua alcun dubbio che la
competenza sia attribuita ad altra amministrazione.
Per quanto precede, la
fattispecie in esame non presenta tali presupposti, stante il concorde
convincimento del Ministero e della Regione - portato a conoscenza degli interessati
- sulla spettanza a quest’ultima della competenza in materia.
5. Per quanto precede, l’appello va respinto, con conferma
della sentenza appellata.
Le spese del giudizio
seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale,
rigetta il ricorso.
Condanna le
Amministrazioni appellanti, in solido, al pagamento delle spese di questo grado
del giudizio in favore degli appellati che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo,
dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, nella camera di consiglio del 27 settembre 2006, con l’intervento dei signori: Giuseppe
Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato,
Pietro Falcone, esten-sore, Francesco Teresi, Filippo Salvia
componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pietro Falcone, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 12 aprile 2007