Cass. Sez. III n. 30673 del 5 agosto 2021 (UP 24 giu 2021)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Saracino
Urbanistica.Immobile abusivo ed esecuzione lavori

In tema di reati edilizi, in relazione ai lavori eseguiti su manufatti originariamente abusivi ed irregolarmente sanati o condonati sono configurabili le fattispecie di illecito previste dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione e al conseguimento illegittimo del condono o della sanatoria sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono


RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 24 febbraio 2020 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta il 7 marzo 2017 a Francesco Saracino, Cosima Saracino, Anna Saracino e Maria Concetta Saracino dal Tribunale di Lecce per i reati ex art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004 per avere realizzato, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, la ristrutturazione e la sopraelevazione di un immobile preesistente, oggetto di domanda di condono edilizio ex lege 47/1985 in corso di istruttoria, finalizzato alla realizzazione di 3 unità abitative indipendenti (in Porto Cesareo il 12 marzo 2015).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati.
2.1. Dopo aver rappresentato che il primo piano era oggetto di domanda di condono del 3 ottobre 1986 presentata da Oronzo Pietro Saracino ex lege 47/1985 e l’ampliamento del primo piano e la sopraelevazione erano oggetto della domanda di condono del 6 marzo 1995 ex lege 724/1994, ricostruito l’iter del procedimento, con il primo motivo si deduce la «Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606, co.1, lett. e), cpp con riferimento alla valutazione delle risultanze istruttorie».
La Corte di appello non avrebbe motivato sulle censure alla sentenza di primo grado: si sarebbe limitata a richiamarla e ad operare il confronto tra le planimetrie della domanda di condono e quelle relative al rilievo del 12 marzo 2015 e le fotografie in atti.
La Corte territoriale non avrebbe valutato che lo stato dell’immobile corrisponde alle planimetrie allegate alla seconda domanda di condono e la testimonianza di Ruggero De Bartolomeo sulla conformazione attuale delle opere già alla fine del 2010.
L’immobile sarebbe stato completato nel 1994, allorché fu reso abitabile, mentre all’atto dell’accertamento erano in corso dei lavori di piccola ed irrilevante manutenzione, quali la tinteggiatura dell’immobile, la sostituzione degli elementi di condizionamento dell’aria e dei sanitari.
La Corte di appello non avrebbe valutato la domanda di condono del 6 marzo 1995 presentata da Antonio Saracino ex lege 724/1994, che avrebbe riguardato tutto il primo piano dell’immobile e la divisione interna al piano terra.
La testimonianza di Ruggero De Bartolomeo sull’epoca di realizzazione delle opere alla fine del 2010 non sarebbe stata ritenuta inattendibile dai giudici di merito.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 157, 571, 161 e 192 cod. pen., 531 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello fatto decorrere il termine di prescrizione dal 1994, secondo quanto rappresentato nell’istanza di condono del 1995, o nel 2010, secondo la testimonianza di Ruggero De Bartolomeo.
Inoltre, la sentenza sarebbe nulla perché la Corte di appello avrebbe omesso di valutare il decorso del termine di prescrizione all’atto del deposito della motivazione della sentenza; si richiede di rivalutare l’orientamento della giurisprudenza sul punto.
2.3. Il difensore ha presentato le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore generale, chiedendo l’accoglimento del ricorso e rilevando che il termine di prescrizione sarebbe comunque spirato, con conseguente estinzione del reato, dovendo il ricorso essere ritenuto ammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi possono essere valutati congiuntamente poiché attengono entrambi alla decisione della Corte di appello sulla prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza per cui ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (in applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Coscioni, Rv. 277593 – 02).
Il secondo motivo sul punto è pertanto manifestamente infondato: non sono state indicate concrete ragioni giuridiche per superare tale costante orientamento.
1.2. La decisione sulla prescrizione è corretta in diritto e la motivazione è immune dai vizi dedotti.
1.2.1. La Corte di appello ha infatti applicato il principio per cui, in tema di reati edilizi, la valutazione dell'opera ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve riguardare la stessa nella sua unitarietà, senza che sia consentito considerare separatamente i suoi singoli componenti (Sez. 3, n. 30147 del 19/04/2017, Tomasulo, Rv. 270256).
1.2.2. Secondo quanto rappresentato nel ricorso relativamente all’immobile sono state presentate due domande di condono ma non risulta dedotto che siano stati rilasciati i provvedimenti di sanatoria; l’immobile, pertanto, deve ritenersi ab origine abusivo, essendo stata realizzata una nuova volumetria, per altro in zona vincolata, senza alcun titolo abilitativo.
1.2.3. Va ribadito il principio per cui la prosecuzione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzati concretizza una nuova condotta illecita, a prescindere dall’entità dei lavori eseguiti, e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono.
Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014, Stewart, Rv. 259665 – 01, per cui in tema di reati edilizi, in relazione ai lavori eseguiti su manufatti originariamente abusivi ed irregolarmente sanati o condonati sono configurabili le fattispecie di illecito previste dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione e al conseguimento illegittimo del condono o della sanatoria sia maturato il termine di prescrizione, atteso che i nuovi interventi ripetono le stesse caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale strutturalmente ineriscono.
Si veda anche Sez. 3, n. 41079 del 20/09/2011, Latone, Rv. 251290 – 01, per cui integra il reato contravvenzionale previsto dall'art. 44, comma primo, lett. b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la prosecuzione dell'attività edilizia vietata in vista dell'ultimazione dei lavori eseguita successivamente al dissequestro e alla restituzione dell'immobile abusivo all'indagato, ciò a prescindere dall'entità degli interventi eseguiti (in applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui nessun reato era ipotizzabile in quanto gli interventi eseguiti per l'ultimazione dei lavori non necessitavano del permesso di costruire).
1.3. Orbene, dalle sentenze di merito risulta che al momento dell’accertamento, il 12 marzo 2015, erano in corso le opere edilizie, indicate nel capo di imputazione, rispetto ad un immobile abusivamente realizzato: costruzione di murature e tramezzature, con demolizione di alcuni muri preesistenti, al piano terra; costruzione di tre scale; posa in opera di pavimenti infissi e rifiniture; al primo piano, realizzazione di muri portanti, pilastri e travi; tamponatura di una scala preesistente, con realizzazione di muratura portante e solaio di copertura; manufatto ad uso doccia e struttura ombreggiante sulla terrazza.
Il fatto dell’esecuzione di tali lavori non è stato specificamente contestato; anzi, nel ricorso si conferma che all’atto dell’accertamento erano in corso dei lavori, anche se la portata è ridimensionata rispetto a quanto verificato.
1.4. Le argomentazioni difensive sulla retrodatazione sono pertanto del tutti irrilevanti, posto che si tratta della prosecuzione di lavori edili su immobile abusivamente realizzato, per altro volti, secondo la Corte di appello, ad una ulteriore trasformazione rispetto a quanto già illecitamente realizzato; opere, ne consegue, che richiedevano il previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.
1.5. Dalla motivazione risulta, poi, che la Corte di appello ha valutato l’esistenza delle due pratiche di condono e la testimonianza di Ruggero De Bartolomeo: è dunque insussistente il dedotto vizio della motivazione. Con il ricorso si chiede pertanto un’inammissibile valutazione di merito delle prove.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Non può essere dichiarata la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, in presenza di ricorso inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.
2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 24/06/2021.