Cass. Sez. III n. 36767 del 3 ottobre 2024 (PU 10 lug 2024)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Ottaviani
Rifiuti.Cessazione della permanenza del reato di discarica abusiva

La permanenza del reato di gestione abusiva di una discarica (art. 256, comma terzo, del d. lgs. n. 152 del 2006), cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado; è stato in particolare precisato che nell’area della tipicità del reato in esame è attratta non solo la fase in cui la discarica è “in esercizio”, ma anche quella successiva alla sua chiusura, fino al venir meno della situazione di antigiuridicità.

RITENUTO IN FATTO

   1. Con sentenza del 12 giugno 2020, il Tribunale di Firenze condannava Lanciotto Ottaviani, riconosciutegli le attenuanti generiche, alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 12.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 3, del d. lgs. n. 152 del 2006, reato a lui contestato per aver concorso nel realizzare e nel gestire una discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non pericolosi; fatto accertato in Vaglia, nel perimetro dell’ex cava di Paterno, con condotta protrattasi fino al 6 aprile 2016. Il Tribunale ordinava altresì la confisca dell’area adibita a discarica e condannava l’imputato al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore del Comune di Vaglia, nei confronti del quale veniva riconosciuta una provvisionale di 152.000 euro, mentre la domanda risarcitoria della Regione Toscana veniva rigettata, perché ritenuta infondata.
       Con sentenza resa in data 26 ottobre 2023, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto, perché estinto per prescrizione, revocando sia la confisca, sia la provvisionale riconosciuta al Comune di Vaglia, mentre veniva dichiarata la tardività della costituzione di parte civile della Regione Campania. Nel resto, la decisione di primo grado veniva confermata.
  2. Avverso la sentenza della Corte di appello toscana, Ottaviani, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa, rimarcato l’interesse a impugnare del ricorrente, stante la conferma della condanna generica al risarcimento del danno in favore del Comune di Vaglia, ha dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’individuazione del dies a quo della prescrizione, osservando che lo stesso doveva essere ritenuto coincidente con la data del primo sequestro (17 febbraio 2014), per cui il relativo termine quinquennale è maturato il 17 febbraio 2019, ossia prima della pronuncia della sentenza del Tribunale.
Si rileva infatti che, pur essendovi stato un secondo e più esteso sequestro il 6 aprile 2016, l’imputato, già con il primo sequestro del 17 febbraio 2014, aveva perso la disponibilità dei luoghi, posto che da tale momento era stato intercluso l’accesso anche alle particelle inizialmente escluse dal primo vincolo reale, non risultando peraltro che l’imputato medio tempore abbia alterato i luoghi o violato i sigilli, per cui la permanenza del reato sarebbe cessata con il primo sequestro.
      2.1. Con memoria trasmessa il 4 luglio 2024, il difensore di fiducia di Ottaviani, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO 
     Il ricorso è infondato.
     1. Preliminarmente, occorre evidenziare che la richiesta di rinvio per adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata per l’udienza odierna dall’associazione di categoria non può essere presa in considerazione, posto che, in assenza di richieste di trattazione orale, il presente giudizio è stato trattato in forma cartolare, tanto è vero che il Procuratore generale e la difesa hanno fatto pervenire conclusioni scritte, per cui non è accoglibile l’istanza di differimento.
     2. Ciò premesso, venendo all’unica doglianza sollevata nel ricorso, deve innanzitutto rilevarsi che la Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di discarica abusiva ascritto al ricorrente, individuando il dies a quo della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione nella data del 6 aprile 2016, giorno in cui ha avuto luogo il sequestro preventivo dell’intero sito, atteso che a partire da tale momento l’imputato ha perso la disponibilità dell’area in questione.
Ora, la difesa obietta che il dies a quo andava individuato ancor prima, ossia nella data del 17 febbraio 2014, di guisa che il reato si sarebbe prescritto già al momento della pronuncia di primo grado, ciò in base al rilievo secondo cui al 17 febbraio 2014 risale il primo sequestro dell’area che, per quanto meno esteso del secondo, tuttavia aveva già privato Ottaviani della disponibilità dell’intera area.
Invero, la questione è stata già affrontata e superata dalla Corte territoriale che, in maniera pertinente, ha osservato (pag. 14 della sentenza impugnata) che in realtà il primo sequestro, circoscritto ai soli big bags e al capannone, è stato limitato alla particella 115 del mappale 24, mentre le particelle 77, 78, 79, 80, 99 e 102 sono state sequestrate nell’aprile 2016, essendosi da ciò ragionevolmente desunto che la gran parte dell’area de qua, nel periodo compreso tra il primo sequestro (17 febbraio 2014) e il secondo sequestro (6 aprile 2016), è rimasta nella completa disponibilità dell’imputato, che ha potuto disporne uti dominus.
       3. Orbene, in quanto sorretta da considerazioni non manifestamente illogiche, l’impostazione della sentenza impugnata non presenta vizi di legittimità, avendo i giudici di appello operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 9954 del 19/01/2021, Rv. 281587–03, Sez. 3, n. 39781 del 13/04/2016, Rv. 268236 e Sez. 3, n. 45931 del 09/10/2014, Rv. 260873), secondo cui la permanenza del reato di gestione abusiva di una discarica (art. 256, comma terzo, del d. lgs. n. 152 del 2006), cessa: 1) con il venir meno della situazione di antigiuridicità, per rilascio dell’autorizzazione amministrativa; 2) con la rimozione dei rifiuti o la bonifica dell’area; 3) con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell’area; 4) con la pronuncia della sentenza di primo grado; è stato in particolare precisato che nell’area della tipicità del reato in esame è attratta non solo la fase in cui la discarica è “in esercizio”, ma anche quella successiva alla sua chiusura, fino al venir meno della situazione di antigiuridicità.
Nel caso di specie, la perdita di disponibilità dell’area adibita a discarica è stata ancorata nella sentenza impugnata a valutazioni razionali e coerenti con le acquisizioni probatorie, valutazioni alle quali il ricorso contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. in termini Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
4. Ne consegue che, in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell’interesse di Ottaviani deve essere rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10.07.2024