TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 1478 del 9 settembre  2009
 Sviluppo sostenibile. D.Lv. 133/2005
 
 L’art.3 co.1 del D.Lgs.133/2005 prevede l’esclusione dall’applicazione  della suddetta normativa per gli impianti che, tra l’altro, utilizzano  rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali, ovvero  rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione  (ove l'energia termica generata è recuperata). Pur non elencando in modo  specifico le sanse esauste e gli olii vegetali, non vi sono utili  argomenti per non far rientrare le suddette categorie nell’ambito  dell’esclusione della normativa in parola. Significativamente, per  altro, l’art.2 D.lgs387/03 annovera le biomasse tra le fonti energetiche  rinnovabili.
N. 01478/2009 REG.SEN.
 
 N. 00313/2008 REG.RIC.
 
 REPUBBLICA ITALIANA
 
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
 
 (Sezione Prima)
 
 ha pronunciato la presente
 
 SENTENZA
 
 Sul ricorso numero di registro generale 313 del 2008, integrato da  motivi aggiunti, proposto da:
 New Energy s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore,  rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Surdi e Roberto Surdi,  presso lo studio dei quali in Palermo, via Emerico Amari n. 57, è  elettivamente domiciliato,
 
 contro
 
 - l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio e  Ambiente, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
 - l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Territorio e  Ambiente Commissione provinciale per la tutela dell’Ambiente e la lotta  contro l’Inquinamento di Ragusa, in persona del legale rappresentante  pro-tempore,
 - L’Assessorato Regionale Industria – Dipartimento regionale per  l’Industria in persona del legale rappresentante pro-tempore,
 rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i  cui Uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi n.81 sono domiciliati ex  elge;
 -Dipartimento Territorio e Ambiente Reg.Siciliana, Commissione Prov.Le  Tutela Ambiente della Reg. Sic. - Ragusa, Consorzio Asi di Ragusa non  costituiti in giudizio;
 -il Comune di Modica, non costituito in giudizio;
 -Ing. Castrenze Marfia n.q. di Commissario ad acta già nominato con  ordinanza 282 del 16/12/08 per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare  n.854 del 18/7/08
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 • con ricorso introduttivo:
 
 a)- del parere del 16 e 23 ottobre 2007, protocollato dall’Assessorato  Regionale Territorio e Ambiente in data 16 novembre 2007 al n.83259;
 
 b)- ove occorra, e per quanto di ragione, della nota A.R.T.A del  Servizio 3^ prot. n.488 del 12/10/2007, richiamata nel parere impugnato  del 16 e 23 novembre 2007 della C.P.T.A. di Ragusa;
 
 c)- ove occorra, e per quanto di ragione ,della nota A.R.T.A del  Servizio 2^ prot. n.43234 dell’8/6/2007, richiamata nel parere impugnato  del 16 e 23 novembre 2007 della C.P.T.A. di Ragusa;
 
 d)- ove occorra, e per quanto di ragione, della nota A.R.T.A. del  Servizio 2^/V.A.S. V.I.A. prot. n.43234 dell’8 giugno 2007;
 
 e)- ove occorra, e per quanto di ragione, del parere espresso dalla  C.P.T.A. nella seduta del 2 aprile 2007 assunto al prot. dell’A.R.T.A.  al n.33154 dell’8/5/2007 richiamato nella nota prot. n.43234 dell’8  giugno 2007 del Servizio 2^/V.A.S. – VI.A. e di ogni ulteriore atto  presupposto, connesso e conseguente;
 
 nonché per il risarcimento del danno
 
 derivante dal mancato tempestivo rilascio dell’autorizzazione  all’emissioni in atmosfera comportanti l’eventuale revoca delle  agevolazioni comunitarie a favore del ricorrente;
 
 • con primo ricorso per motivi aggiunti:
 
 f)-della nota prot. n.16893 del 27/2/2008 ;
 
 g)-della nota prot. n.221 del 7/3/2008, con cui l’A.R.T.A. ha trasmesso  all’Assessorato regionale Industria il parere espresso dalla Commissione  Provinciale Tutela Ambiente nella seduta del 22/2/2008;
 
 h)-della nota della C.P.T.A. del 17/3/2008 contenente il parere espresso  dalla Commissione provinciale Tutela Ambiente nella seduta del  22/2/2008;
 
 i)-della nota prot. n.35733 dell’8/5/2008 del Servizio 2 V.A.S. V.I.A.  dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana;
 
 nonché per il risarcimento del danno
 
 derivante dal mancato tempestivo rilascio dell’autorizzazione  all’emissioni in atmosfera comportanti l’eventuale revoca delle  agevolazioni comunitarie a favore del ricorrente, previa condanna a tal  fine dell’A.R.T.A. e/o del Comune di Modica, anche in solido ove  ritenuto responsabile;
 
 • con secondo ricorso per motivi aggiunti:
 
 l)-della nota prot.85105 del 12/11/2008 del dirigente Responsabile del  Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. dell’Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente;
 
 m)-ove occorra, e per quanto di ragione, del verbale della conferenza di  servizi tenutasi il 12/11/2008;
 
 n)-ove occorra, del provvedimento dell’ASI con il quale è stata disposta  la revoca dell’assegnazione del lotto di terreno e di tutti gli atti  impugnati con i precedenti mezzi;
 
 nonché per il risarcimento del danno
 
 derivante dal mancato tempestivo rilascio dell’autorizzazione  all’emissioni in atmosfera e/o della valutazione di incidenza  comportanti l’eventuale revoca delle agevolazioni comunitarie a favore  del ricorrente e/o l’impossibilità a realizzare il previsto  investimento;
 
 • con domanda ex co.14 art.21 L.1034/71, da valere anche come nuovi  motivi aggiunti:
 
 o)-del Decreto n.203 del Commissario ad acta nominato dal Segretario  Generale della Regione Siciliana adottato in asserita ottemperanza  dell’ordinanza n.282/08;
 
 nonché per la condanna
 
 al risarcimento dei danni patiti e patendi in ragione dei provvedimenti  impugnati e del comportamento inerte dell’Amministrazione.
 
 
 Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le del  Territorio e dell'Ambiente;
 
 Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le  dell'Industria;
 
 Vista l’ordinanza istruttoria n.46 del 12/02/2008, rimasta inevasa, e  reiterata con ordinanza n.113 del 14/4/2008, eseguita il 27/508 e il  12/6/08;
 
 Visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 04/7/08 e depositato  il 8/8/2008 con il quale mezzo è stato altresì intimato in giudizio il  Comune di Modica;
 
 Vista l’ordinanza cautelare n.854 del 18/7/2008;
 
 Vista l’istanza ex art. 21 co.14 L.1034/71 per l’esecuzione della misura  cautelare e la relativa ordinanza collegiale n.282 del 16/12/2008 con  la quale si è provveduto alla contestuale nomina del Commissario ad  acta, eseguita il 26/3/2009 con il deposito del provvedimento del  Commissario ad acta n.203 del 10/3/2009;
 
 Visto il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 12/01/2009 e  depositato il 23/01/2009;
 
 Vita la nuova istanza ex art.21 co.14 L.1034/71 per l’esatta esecuzione  dell’ordinanza cautelare da valere anche come ricorso per motivi  aggiunti avverso il provvedimento commissariale n.203 del 10/3/09 cit.;
 
 Viste le memorie difensive di parte ricorrente e la memoria conclusiva  dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, depositata tardivamente con il  consenso della controparte;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Roberto  Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Vista la documentazione versata in ultimo da parte ricorrente  direttamente alla presente pubblica udienza cui non si è opposta  l’Avvocatura dello Stato;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
 FATTO
 
 La società ricorrente premette di aver presentato in data 14/2/05 allo  Sportello unico per le attività produttive di Modica e successivamente,  con istanza prot.1789 del 20/3/06 all’Assessorato Reg.le All’Industria,  istanza ex art.12 DPR 387/03 per ottenere il rilascio  dell’autorizzazione unica per un impianto di energia elettrica  alimentato da fonti alternativa (biomasse).
 
 Nel verbale del conferenza di servizi del 27 ottobre 2006, emerge che  tutti i soggetti coinvolti avevano approvato il progetto di che trattasi  “previa acquisizione dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di  competenza dell’ARTA”
 
 Dopo alterne vicende in relazione alla assoggettabilità o meno del  progetto alla V.I.A. e A.I.A., considerato quanto in ultimo precisato  dallo stesso Ass.to Territorio ed Ambiente con nota 45511 del 11/7/06, è  stato definitivamente accertato che il progetto in questione non  necessitava di VIA e AIA.
 
 Considerato che per la definizione della procedimento unico per il  rilascio dell’autorizzazione unica ex art.12 DPR 387/03 cit mancava  ancora l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art.268  D.Lgs 152/06, parte ricorrente si attivava prontamente presso l’Ufficio 3  Tutela dell’Inquinamento Atmosferico dell’A.R.T.A.: per altro con nota  12/2/05 aveva già fatto istanza alla provincia regionale di Ragusa, per  il tramite della C.P.T.A. per il rilascio dell’autorizzazione alle  emissioni ai sensi della precedente normativa ex DPR 203/88 (art.6 e 7).
 
 Con nota assunta al protocollo dell’ARTA il 12/5/06 prot. 33297 (come  richiamata nei provvedimenti impugnati, tra cui nella nota ARTA 43294  del 8/6/2007), parte ricorrente chiedeva all’ARTA il parere di  competenza in ordine al realizzando progetto.
 
 Con nota 73317 del 23/10/06, l’Ass.to Territorio ed Ambiente ha quindi  proceduto ad indire la conferenza di servizi prevista dall’art.269  D.Lgs.152/06 per il rilascio della autorizzazione allo scarico in  atmosfera.
 
 Fa notare parte ricorrente che ai sensi della normativa pregressa,  art.17 DPR 203/88, per il caso di centrali termoelettriche non trova  applicazione l’art.6 dello stesso DPR e le autorizzazioni sono  rilasciate dal Ministero (in ambito regionale dall’Assessorato)  all’Industria. Lo stesso Ass.to Industria Dip. Corpo Reg.le delle  Minisere URIG, aveva già espresso parere favorevole , giusta nota n.8544  del 19/12/05.
 
 Con nota 43234 del 8/6/07 – richiamato il parere del CPTA del 12/4/07 –  l’Amministrazione ha vietato la realizzazione delle opere fin tanto che  non fosse chiarita la assoggettabilità o meno del progetto alla VIA e  all’AIA, evidenziando che il progetto doveva altresì ottenere la  valutazione di incidenza.
 
 In data 10/1/08 l’Ass.to Industria ha trasmesso al Comune di Modica e  all’ARTA la nota n.1044 -pari data- con la quale ha chiesto  rispettivamente a) al Comune di Modica, di accertare l’esclusione del  progetto dalle procedura di incidenza, trasmettendone l’esito all’ARTA;  b) all’ARTA, di voler verificare l’esclusione dell’iniziativa dall’art.3  D.Lgs.133/05.
 
 Con nota 83315 del 16.11.2007 l’ARTA ha trasmesso all’As.sto Reg.le  Industria il parere del C.P.T.A. di Ragusa del 16 e 23 ottobre 2007.
 
 Avverso i provvedimenti in epigrafe è stato proposto il presente  ricorso, notificato il 26/01/20080 e depositato il 06/02/2008, con cui  parte ricorrente ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione degli  effetti.
 
 Nel mezzo si articolano le seguenti censure:
 
 1-Difetto di competenza della C.P.T.A. – Violazione e falsa applicazione  del D.Lgs.152/06 – Incompatibilità delle C.P.T.A. con la nuova  disciplina di cui al D.Lgs152/06 – Illegittimità;
 
 2-Violazione e falsa applicazione di legge sotto diversi profli –  Difetto di istruttoria – Eccesso di potere;
 
 3-Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 12/4/96 – Violazione di  legge e di regolamento CE 1774/2002 e s.m.e.
 
 Ha formulato altresì la New Energy domanda di risarcimento del danno,  quantificata in €.20.000.000,00 (Ventimilioni di Euro).
 
 Con ordinanza istruttoria n.46 del 19/02/2008, rimasta inevasa e  reiterata con ordinanza n.113 del 18/4/2008, sono stati richiesti  documentati motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa. Le  amministrazioni hanno dato riscontro con note del 27/05/2008  (dell’A.R.T.A.) e del 12/06/2008 (dell’Ass.to Industria). In  particolare, con scritto difensionale del 27/5/2008 del Dirigente  Responsabile del Servizio 2 VIA /VAS, venivano eccepiti profili di  inammissibilità del ricorso per tardività.
 
 Considerata la documentazione versata in riscontro alle ordinanze  istruttorie in premessa, la società ricorrente ha proposto un primo  ricorso per motivi aggiunti, intimando con detto mezzo anche il Comune  di Modica.
 
 In particolare, con detto ricorso è impugnato, tra gli altri, la nota  n.16893 del 27/2/08 il servizio 2/VAS – VIA dell’ARTA con il quale si è  rappresentato l’obbligo, da parte della ricorrente, di attivare le  procedure di Valutazione di incidenza ex art.3 DPR 357/97 dal momento  che l’area interessata è vicina al SIC ITA 080007 “spiaggia Maganuco”.  Con lo stesso provvedimento l’ARTA ha evidenziato che la competenza era  del Comune di Modica, presso il quale doveva essere presentata la  relativa istanza la cui copia con il relativo protocollo era da  depositare anche all’ARTA che sarebbe intervenuta solo in via  sostitutiva decorsi 60 giorni. Con nota 1044 del 10/1/08, il CPTA  rimarcava la necessità anche della applicazione del D.Lgs.133/05.
 
 Con lo stesso mezzo sono altresì impugnati: i) la nota n.221 del 7/3/08  dell’ARTA di trasmissione all’Ass.to Industria del parere del C.P.T.A.  del 22/2/2008; ii) lo stesso parere del C.P.T.A. del 22/2/08 cit.; la  nota n.35733 dell’8/5/08 del Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. dell’A.R.T.A..
 
 Nel ricorso, previa contestazione sui profili di inammissibilità  eccepiti dall’ARTA, si articolano le seguenti censure:
 
 1-Difetto di competenza del C.T.P.A. – Violazione e falsa applicazione  di legge – Illegittimità degli atti adottati dal C.P.T.A. – Erroneità  manifesta – Ulteriore violazione di norme ed illegittimità derivata;
 
 2-Violazione e falsa applicazione della L.133/05 – Violazione di legge  in relazione al D.Lgs.152/06 – Violazione D.P.R.12/4/1996 – Violazione  del Regolamento CE 1774/2002 - Violazione D.M. 5.5.2006 – Violazione Del  D.L.68/2008 conv. in L.118/2002 – Eccesso di potere sotto diversi  profili – Violazione di legge per difetto di motivazione;
 
 3-Violazione di legge sotto altri profili – Violazione del D.P.R:  357/1997 – Violazione L.R.13/2007 – Difetto di istruttorie ed eccesso di  potere – Illegittimità derivata.
 
 4-Violazione e falsa applicazione del D.Lgs.152/06 – Violazione art.5  D.P.R. 357/97 – Violazione del D.A: 245/GAB del 22/10/2007 – Violazione  L.R. 13/2007 – Eccesso di potere sotto diversi profili ed illegittimità  derivata;
 
 5-Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriori profili –  Illegittimità derivata
 
 6-Violazione e falsa applicazione di norme e del D.A. 245/GAB del  22/10/2007 – Eccesso di potere per violazione anche del principio di non  aggravamento del procedimento amministrativo e sotto ulteriori profili;
 
 7-Violazione e falsa applicazione di norme – Eccesso di potere per  sviamento e violazione dell’iter procedimentale- Violazione del  legittimo affidamento e di economicità dell’azione amministrativa;
 
 8-Violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, con  riferimento in particolare all’art.12 D.Lgs.37/2003.
 
 Ha chiesto la società ricorrente l’annullamento dei provvedimenti  impugnati, previa sospensione degli effetti, articolando al contempo  domanda risarcitoria nei confronti sia dell’ARTA che del Comune di  Modica, anche in solido. Il Comune di Modica, benché ritualmente  intimato (come da cartolina di avvenuta notifica depositata in atti) non  ha resistito al mezzo.
 
 Con ordinanza n.854 del 18/07/2008 la domanda cautelare è stata accolta.
 
 Veniva quindi depositata in data 5/12/2008 istanza ex art.21 co.14  L.1034/71 per l’esecuzione di ordinanza cautelare non eseguita, in  ordine alla quale il Collegio provvedeva nella Camera di Consiglio del  16/12/2008 con ordinanza collegiale n.282 disponendo contestualmente  anche in ordine alla nomina del Commissario ad Acta.
 
 In prossimità della pubblica udienza del 16/01/2009 già fissata per la  trattazione del ricorso, parte ricorrente faceva pervenite, in data  12/01/2009, richiesta di rinvio per la proposizione di ulteriori motivi  aggiunti che venivano infatti depositati il 23/01/2009. Con detto  ulteriore mezzo, notificato il 12/01/2009, sono stati impugnati gli  ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati dei quali è chiesto  l’annullamento, con formulata richiesta di risarcimento del danno.
 
 In detto ricorso si articolano le seguenti doglianze:
 
 1-Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di conferenza  di servizi – Violazione di legge – Violazione di norme regolamentari –  Eccesso di potere sotto diversi profili;
 
 2-Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di conferenza  di servizi – Violazioni di norme - Eccesso di potere sotto diversi  profili – Disparità di trattamento;
 
 3-Violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto  diversi e multiformi profili in relazione al preannunciato provvedimento  dell’ASI di voler recedere dal contratto di compravendita del terreno  su cui dovrebbe sorgere il realizzando impianto.
 
 Con nota n.19518 depositata il 26/3/2009 l’ARTA dava notizia del  provvedimento adottato dal Commissario ad acta in esecuzione  dell’ordinanza n.228 cit. Lo stesso Commissario relazionava questo  Tribunale con nota depositata il successivo 27/3/2009 allegando il  provvedimento n.203 del 10/3/2009.
 
 Veniva quindi proposto nuova istanza, da valere anche come motivi  aggiunti, avverso il provvedimento dello stesso Commissario ad acta  n.203 cit., eccependo la violazione e la falsa applicazione dell’art.21  L.1034/71, oltre l’eccesso di potere sotto diversi profili. Con il  provvedimento commissariale cit, in particolare, sono stati annullati i  seguenti atti: 1) parere 02/042007 del C.P.T.A., già impugnato con il  ricorso introduttivo e rubricato in epigrafe con lett.e); 2) nota 43234  del 0/06/2007 del Servizio 2 V.A.S./V.I.A ARTA, già impugnato con  ricorso introduttivo e rubricato in epigrafe con lett.c) e d); 3)nota  n.488 del 12/10/2007 del Servizio 3 dell’ARTA, già impugnata con ricorso  introduttivo e rubricata in epigrafe con lett.b); 4) parere 16 e 23  ottobre 2007 del C.P.T.A., già impugnato con ricorso introduttivo e  rubricato in epigrafe con lett.a); 5) nota n.16893 del 27/02/2008 del  Servizio 2 V-A.S. – V.I.A. dell’ARTA, già impugnata con il primo ricorso  per motivi aggiunti e rubricato in epigrafe con lett.f); 6) parere del  22/2/2008 del C.P.T.A., già impugnato con il primo ricorso per motivi  aggiunti e rubricato in epigrafe con lett.h); 7) nota n.35733 del 8/5/08  del Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. dell’ARTA, già impugnato con il secondo  ricorso per motivi aggiunti e rubricato ut supra con lett.i).
 
 In prossimità dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha  depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso e della  domanda risarcitoria.
 
 Con memoria depositata fuori termine con il consenso di parte  ricorrente, l’Avvocatura ha replicato chiedendo il rigetto del gravame,  previa estromissione dal giudizio dell’Assessorato Regionale  all’Industria, inerendo la questione solo ed unicamente atti  dell’Assessorato Territorio ed Ambiente, parimenti intimato e costituito  in giudizio..
 
 Alla pubblica udienza del 23 aprile 2009 parte ricorrente ha prodotto  documenti relativi alle determinazioni assunte dal Comune di Modica con  provvedimento 048 del 21/4/09, contenente il parere positivo sulla  Valutazione di Incidenza riguardo al progetto di che trattasi.
 
 Su richiesta delle parti, il ricorso è stato quindi trattenuto per la  decisione.
 
 DIRITTO
 
 1-Va in primo luogo disattesa la paventata inammissibilità del ricorso,  come diversamente opinato con scritto difensionale direttamente prodotto  dall’A.R.T.A. in riscontro alle ordinanza istruttorie disposte da  questo Collegio.
 
 1.1-Invero, come già evidenziato con l’ordinanza cautelare n.854 del  18/7/2008, il provvedimento n.43234 del ‘8/06/2007 non è stato  formalmente notificato alla società ricorrente, mentre il ritiro di  copia da parte del solo progettista - non avente la funzioni di legale  rappresentante della New Energy - non vale a far decorrere i termini  processuali di impugnazione nei confronti della stessa New Energy.  Secondo la Giurisprudenza Amministrativa qui condivisa, “Chi eccepisce  la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che  il ricorrente ha conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di  almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso.  In particolare, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione  di un atto amministrativo, per il quale non vi è stata la notifica o la  comunicazione occorre la piena conoscenza dello stesso da parte  dell'interessato. Tale piena conoscenza deve essere provata in modo  certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del  ricorso ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base  della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di  prova” (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 23 giugno 2008 , n. 3150;  Consiglio Stato , sez. IV, 31 marzo 2005 , n. 1445): non può in altri  termini presumersi la conoscenza di un provvedimento, da parte di chi ha  interesse ad impugnarlo, dal solo fatto che dello stesso sia venuto a  conoscenza un altro soggetto anche se legato al primo da determinati  rapporti (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 luglio 2004 , n. 6817), ivi  compresi l’avvocato difensore o un tecnico titolare del mandato di  compiere attività professionali connesse all’affare cui l’atto impugnato  si riferisce (T.A.R. Palermo, Sez.I, sent.1905 del 2/8/2007).
 
 1.2-Sempre in via preliminare va scrutinata la richiesta di  estromissione dell’Ass.to Reg.le Industria avanzata dall’Avvocatura  Distrettuale dello Stato con memoria del 17/4/2009. La stessa richiesta  deve essere disattesa, siccome con il secondo ricorso per motivi  aggiunti è altresì impugnato il verbale della seduta del 12.11.2008  della conferenza di servizi indetta ex art.12 D.Lgs.387/03 dal medesimo  Ass.to all’Industria (per quanto investa la parte relativa alle  dichiarazioni rese dal rappresentante dell’ARTA).
 
 
 2-Nel merito, si osserva che l’interesse sostanziale che agita la  presente controversia è da individuare nel conseguimento, da parte della  società ricorrente, dei provvedimenti necessari alla emanazione -in  ultimo- dell’autorizzazione unica per la realizzazione del previsto  impianto di energia elettrica alimentato da fonti alternativa  (biomasse), di cui all’art.12 D.Lgs.387/2003.
 
 
 2.1-Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha sostanzialmente  chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe meglio evidenziati  al fine di vedere accertare e dichiarare l’incompetenza del C.P.T.A ad  esprimere pareri nell’ambito del nuovo procedimento previsto dal  D.Lgs.152/06 per il rilascio della prodromica autorizzazione alle  emissioni in atmosfera. Preliminarmente si osserva la perfetta identità  tra i provvedimenti rubricati in epigrafe con lett c) e d) che quindi,  ai fini del gravame, vanno considerati come unico provvedimento per  evidente errore materiale più volte impugnato con il medesimo ricorso  introduttivo.
 
 
 2.2-L’iter procedimentale già avviato con la richiesta inoltrata dalla  s.r.l. New Energy allo Sportello Unico per le Attività Produttive del  Comune di Modica, cui hanno fatto seguito le ulteriori richieste in  narrativa evidenziate tra cui quelle inoltrate sia all’A.R.T.A. che  all’Assessorato Industria, per quanto di rispettiva competenza, è  risultato alquanto accidentato e travagliato.
 
 
 2.3-Infatti, sinteticamente, si è determinata una (apparente)  concorrenza di procedimenti amministrativi regolati da norme differenti,  alcuni dei quali hanno subito sostanziali modifiche nel corso della  lunga e ancora non conclusa fase istruttoria.
 
 Si registra infatti una sovrapposizione di procedimenti e sub  procedimenti che, invero, sarebbero dovuti confluire –pur nel rispetto  delle relative competenza- nell’ambito del procedimento unico  disciplinato dall’art.12 del D.Lgs.387/2003 ed incardinato presso  l’Ass.to Reg.le all’Industria, ramo dell’amministrazione regionale  avente competenza alla emanazione del provvedimento finale di interesse  del ricorrente(i.e.: l’autorizzazione unica). In tal senso risulta  infatti orientarsi anche la giurisprudenza amministrativa del C.G.A.  che, con decisione n.295/08 dell’11/4/2008, ha affermato che “in base ai  principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n.  387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di  energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede 
 
 
 2.4-Diversamente, nella procedura di che trattasi ex art.12 D.Lgs387/03  cit. si sono innestati sia il procedimento per il rilascio  dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (già avviato dalla New  Energy con nota del 12/2/05 tramite il C.P.T.A. nella vigenza normativa  previgente alle nuove disposizioni introdotte con l’art.269  D.Lgs.152/06); sia il procedimento per la Valutazione di Incidenza, di  cui all’art.5 D.P.R.8/9/1997 (in combinato disposto con la normativa  regionale L.R.13/2007 e connesso D.A. cit.); sia il procedimento per la  V.I.A. e A.I.A.; sia il prospettato procedimento ex D.Lgs 133/05 in tema  di impianti per incenerimento dei rifiuti (come prospettato dal  C.P.T.A. di Ragusa). Il ché risulta già contrario alla logica della  massima concentrazione del procedimento amministrativo che sottende  l’istituto della conferenza di servizi in generale e, per quanto qui  interessa, il procedimento di autorizzazione unica ex art.12  D.Lgs.387/03 cit. in particolare.
 
 2.5-Il quadro appena tratteggiato è ulteriormente aggravato dai  comportamenti e provvedimenti non certo coerenti adottati in specie  dall’Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente, che non solo non ha  partecipato nel tempo alle sedute della conferenza di servizi ex art.12  D.Lgs387/03 indetta dall’Assessorato Industria, ma –quanto ai  provvedimenti di propria competenza relativi alla verifica di  assoggettabilità alla V.I.A.e/o all’autorizzazione alle emissioni in  atmosfera (solo con nota 73317 del 23/10/2006 è stata fissata la prima  riunione della conferenza di servizi)- ha sostanzialmente disatteso  (dopo averlo richiesto) il parere dell’Avvocatura distrettuale dello  Stato (n.80385 del 20/11/2006) sul procedimento da seguire per il  rilascio dell’autorizzazione ex art.269 D.lgs152/06 (parere con il quale  l’Avvocatura evidenziava l’implicita abrogazione delle norme  incompatibili con il nuovo procedimento, ivi compresa la competenza del  C.P.T.A.).
 
 Sul punto in parola, le osservazioni contenute nel prefato parere  dell’Avvocatura, la cui inosservanza ha certamente comportato un  
 
 Ed infatti, la mancata applicazione della nuova disciplina contenuta  nell’art.269 D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (in G.U.R.I. n.88 del 14 aprile  2006, suppl.ord. n.96) è comunque causa delle ondivaghe determinazioni  assunte dall’ARTA (mercé le indicazioni inconferenti del C.P.T.A.)  riscontrabili a partire dalla nota 35811 del 23/5/06 (con la quale  l’ARTA ha significato che l’impianto non rientra nelle procedura di cui  agli artt.5 e 10 del D.P.R.12/4/96 essendo di potenza inferiore a 50MW,  ma che lo stesso deve essere sottoposto al rilascio dell’AIA ex  D.Lgs.59/05), cui ha fatto seguito la nota n.37174 del 29/5/06 (con cui  si è corretta la precedente nota, escludendosi l’assoggettabilità  dell’impianto all’AIA). Successivamente, per quanto qui rileva, sono  state adottate dall’ARTA le seguenti contraddittorie determinazioni:  nota n.45511 del 11/7/2006 (con la quale l’ARTA ritratta le precedenti  affermazioni sospendendo la procedura di esclusione ex art.5 D.P.R.  12/4/96 al fine di acquisire informazioni); nota 68736 del 5/10/2006  (con cui si ribadisce che il progetto non deve essere sottoposto alla  procedura di VIA); nota n.43234 del 8/6/2007 (con la quale -richiamando  il parere del CPTA del 12/4/2007 secondo cui l’impianto aveva una  potenza superiore a 50KW- ha vietato la realizzazione delle opere fino  al definitivo accertamento o meno della assoggettabilità alla VIA,  evidenziando al contempo la “nuova” esigenza della Valutazione di  Incidenza); provvedimento 16893 del 27/2/2008 (con cui è stato  nuovamente escluso che l’impianto debba essere sottoposto alla VIA,  fermo restando la necessità della Valutazione di Incidenza).
 
 
 2.6-Quanto alla prospettata necessità di assoggettare il progetto della  New Energy anche all’autorizzazione prevista dal D.Lgs.133/05, come  rappresentato dal C.P.T.A. in ultimo con il parere (impugnato) del  22/2/2008, non può in questa sede che ribadirsi quanto già evidenziato  in sede cautelare. L’art.3 co.1 del D.Lgs.133/905 prevede infatti  l’esclusione dall’applicazione della suddetta normativa per gli impianti  che, tra l’altro, utilizzano rifiuti vegetali derivanti da attività  agricole e forestali, ovvero rifiuti vegetali derivati dalle industrie  alimentari di trasformazione (ove l'energia termica generata è  recuperata). Pur non elencando in modo specifico le sanse esauste e gli  olii vegetali, non vi sono utili argomenti per non far rientrare le  suddette categorie nell’ambito dell’esclusione della normativa in  parola. Significativamente, per altro, l’art.2 D.lgs387/03 annovera le  biomasse tra le fonti energetiche rinnovabili.
 
 
 3-Viene adesso in rilievo la questione inerente la competenza in ordine  alla Valutazione di Incidenza. L’art.5 D.P.R. 357/97 prevede che la  stessa confluisca nella V.I.A. solo ove il progetto da esitare sia da  assentire alla prima procedura, rimanendo diversamente autonoma.
 
 3.1-Con L.R. 13/07 si è attribuito ai Comuni la valutazione di incidenza  già di competenza dell’ARTA per i singoli progetti insistenti o  prossimi a siti S.I.C. e Z.P.S., salvo l’intervento in sostituzione  dello stesso Ass.to Reg.le Terr. e Ambiente ove la procedura non si  concluda nel termine di 60 gg.. Inoltre, con D.A. 22/10/07, è stato  previsto che le domande pendenti all’Ass.to Terr. e Ambiente, non ancora  esitate per la valutazione di incidenza, transitano ai Comuni  competenti per territorio che avrebbero provveduto al ritiro delle  relative pratiche sulla base dell’elenco trasmesso ad ognuno degli enti  da parte dello stesso Assessorato.
 
 3.2-In disparte ogni valutazione in ordine alla tardiva esigenza  (avvertita solo nel 2007) di sottoporre il progetto in questione alla  Valutazione di Incidenza, malgrado era fatto di per sé notorio,  soprattutto all’Ass.to intimato, la presenza del vicino sito S.I.C.  080007 “spiaggia Maganuco”, si evidenzia comunque con il provvedimento  prot.43234 del 8/6/2007 (impugnato con il ricorso introduttivo), con cui  per la prima volta è stata avanzata la richiesta di Valutazione di  Incidenza, lo stesso ARTA ha contestualmente disposto il divieto alla  realizzazione dell’impianto siccome non era ancora chiaro se lo stesso  era o meno da assoggettare a V.I.A. ex D.P.R.12/4/1996: nel qual caso la  procedura ex art.5 D.P.R.357/97 sarebbe rientrata nella stessa VIA di  competenza dello stesso ARTA. Per altro, come evidenziato nella  ordinanza cautelare n.854/08, alla data di presentazione all’ARTA del  progetto di che trattasi per il vaglio della assoggettabilità alla VIA  non era entrata in vigore la succitata L.R.13/07 di attribuzione della  relativa competenza: detta documentazione, unitamente alla notoria  vicinanza all’indicato sito S.I.C., non poteva non consentire all’Ass.to  di esprimersi tempestivamente anche in ordine alla necessità della  valutazione di incidenza (che –ripetesi- a quella data era di competenza  dello stesso Ass.to). Sempre in sede cautelare si è altresì affermato  che “la normativa sopravvenuta - ed attesa l’esigenza di celerità  connessa allo strumento della conferenza di servizi disciplinata sia per  il rilascio dell’autorizzazione unica (ex art.12 L.387/2003) sia per il  l’autorizzazione all’emissioni in atmosfera (ex art.269 D.lgs.152/06) -  non può condurre ad un aggravamento del procedimento amministrativo”.
 
 
 4- Le considerazioni che precedono mirano principalmente a individuare  il contesto procedimentale irritualmente aggravato dall’A.R.T.A. in  relazione al progetto presentato dal ricorrente.
 
 4.1-Ritiene il Collegio di dover procedere adesso allo scrutinio  dell’ultimo mezzo proposto, con il quale si impugna il decreto 203  adottato dal Commissario ad Acta in esecuzione dell’ordinanza cautelare  n.854/08. Ed invero, per la soluzione della questione qui dedotta non  possono non incidere le sopravvenienze successive alla intervenuta  misura cautelare 854/08 cit. mercè la quale è stato onerato  l’Assessorato Regionale Territorio Ambiente ad “una pronta, tempestiva e  definitiva conclusione dei procedimenti di propria competenza, anche in  ordine alla valutazione di incidenza per quanto di propria competenza”.
 
 4.2-Lamenta parte ricorrente la violazione di legge ex art.21 L.1034/71,  come modificato dalla L.205/00, per inesatta esecuzione dell’ordinanza  cautelare n.854/08, oltre l’eccesso di potere.
 
 4.2-La censura merita approfondimento.
 
 4.4-Considerato il mancato adeguamento della stessa Amministrazione  (malgrado la nota della stessa Avvocatura n.35625 del 7/5/08 in atti),  ed a seguito della nuova ordinanza n.282/08 del 16/12/2008 (su ricorso  ex co.14 art.21 L.1034/71), il Commissario ad Acta, intervenuto in via  sostitutiva, con Decreto 203 ha annullato i seguenti provvedimenti:
 
 1) parere 02/042007 del C.P.T.A., già impugnato con il ricorso  introduttivo e rubricato in epigrafe con lett.e);
 
 2) nota 43234 del 0/06/2007 del Servizio 2 V.A.S./V.I.A ARTA, già  impugnato con ricorso introduttivo e rubricato in epigrafe con lett.c) e  d);
 
 3) nota n.488 del 12/10/2007 del Servizio 3 dell’ARTA, già impugnata con  ricorso introduttivo e rubricata in epigrafe con lett.b);
 
 4) parere 16 e 23 ottobre 2007 del C.P.T.A., già impugnato con ricorso  introduttivo e rubricato in epigrafe con lett.a);
 
 5) nota n.16893 del 27/02/2008 del Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. dell’ARTA,  già impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti e rubricato in  epigrafe con lett.f);
 
 6) parere del 22/2/2008 del C.P.T.A., già impugnato con il primo ricorso  per motivi aggiunti e rubricato in epigrafe con lett.h);
 
 7) nota n.35733 del 8/5/08 del Servizio 2 V.A.S. – V.I.A. dell’ARTA, già  impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti e rubricato ut  supra con lett.i).
 
 In ordine ai provvedimenti emessi dal Commissario ad Acta, anche per  l’esecuzione delle ordinanza cautelari rimaste ineseguite, la  Giurisprudenza Amministrativa ha affermato quanto segue: “Il regime di  impugnazione degli atti adottati dal commissario 
 
 4.5-Per tale via, il Decreto impugnato, nella parte in cui ha disposto  in via di autotutela l’annullamento dei provvedimenti in narrativa,  costituendo gli stessi ostacolo alla definizione del procedimento, non è  incorso nella prospettata violazione di legge od eccesso di potere.
 
 4.6-Ciò comporta che, venendo meno i provvedimenti impugnati con il  ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti  (considerato altresì che quello rubricato sub.g. , pur non annullato con  il prefato decreto commissariale, non assurge comunque a natura  provvedimentale essendo solo una nota di trasmissione del parere CPTA  annullato), occorre avere attenzione unicamente al secondo ricorso per  motivi aggiunti e –in parte qua- alla impugnazione dello stesso decreto  commissariale.
 
 4.7-In relazione a quest’ultimo parte ricorrente lamenta l’elusione  della pronuncia cautelare con la quale si era infatti disposto di  concludere celermente il procedimento di competenza dell’ARTA.
 
 4.8-Tuttavia con documentazione versata alla presente pubblica udienza,  senza opposizione delle altre parti presenti, la NEW ENERGY attesta che  in data 21/4/2009 la procedura relativa alla valutazione di incidenza si  è favorevolmente conclusa in suo favore giusto parere favorevole del  Comune di Modica n.48 del 21/4/2009. Per questa parte quindi non  sussiste alcun interesse per la stessa impresa ricorrente (salvo quanto  già ampiamente rappresentato sull’andamento del procedimento) ad  accertare –in parte qua- l’illegittimità del Decreto commissariale n.203  cit.
 
 4.9-Né lo stesso Commissario avrebbe inoltre potuto disporre in  relazione all’ulteriore provvedimento mancante (i.e.: Autorizzazione  all’emissione in atmosfera ex art.269 D.Lgs.152/06) considerato la  sopravvenienza della nota n.85105 del 12/11/2008, impugnata appunto con  il secondo ricorso per motivi aggiunti ma non rientrante tra i  provvedimenti sospesi in via cautelare con la prefata ordinanza 854/08  cui doveva dare esecuzione lo stesso Commissario. Anche per questa  parte, quindi, il provvedimento commissariale impugnato resiste alle  censure mosse risultando legittimo.
 
 5-Viene adesso in considerazione il secondo ricorso per motivi aggiunti  con il quale rsono stati impugnati i (residui) provvedimenti ut supra  rubricati con lett.m), n) ed l).
 
 5.1-Il mezzo è fondato e va accolto limitatamente al provvedimento di  cui alla nota prot.85105 del 12/08/2009 dell’ARTA e al verbale della  Conferenza di Servizio del 12/11/2008 nella parte in cui è riportata la  nota prot.85105 cit. per farne parte integrante.
 
 Risulta infatti fondata ed assorbente la seconda censura spiegata in  detto mezzo sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento ed  aggravamento procedimentale, di economicità ed efficacia dell’attività  amministrativa.
 
 Ed invero, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, con la  prefata nota l’ARTA ha sostanzialmente disatteso l’ordinanza cautelare  n.854/08 di questa Sezione, reiterando dilatorie argomentazioni anche in  ordine alla definizione del procedimento di propria competenza sulla  autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Per altro risulta smentito  per tabula che l’ARTA non abbia mai ricevuto richieste di VIA, siccome  la stessa si è più volte e con ondivaghi provvedimenti espressa proprio  in ordine alla assoggettabilità del progetto della New Energy alla  procedura di cui al D.P.R. 12/4/96 (come ampiamente riportato in  narrativa).
 
 5.2-Per la restante parte il ricorso va invece respinto, siccome  infondato, trattandosi di “avvio del procedimento” dell’ASI volto alla  revoca e/o risoluzione del contratto di compravendita (così a pag.25 del  relativo ricorso) non avente valenza provvedimentale, indipendentemente  dai possibili profili di giurisdizione inerenti l’eventuale  
 
 6-Resta adesso da scrutinare la domanda di risarcimento del danno  formulata dal ricorrente anche con il secondo ricorso per motivi  aggiunti, ulteriormente specificata –in relazione al petitum- in ultimo  con la memoria del 10/4/2009.
 
 6.1-La domanda risarcitoria può trovare solo parziale accoglimento nei  sensi e nei limiti di cui d’appresso.
 
 6.2-Sono chiaramente riscontrabili in primo luogo i presupposti per il  riconoscimento di una colpa dell’Amministrazione intesa come apparato,  ed individuata nell’Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente. Considerato  quanto già dedotto in narrativa, sono significativi elementi probanti di  tale colpa: a) sia la mancata collaborazione con questo decidente in  ordine alle ordinanze sia istruttorie che cautelari emesse; b) sia la  mancata dovuta partecipazione alle sedute della conferenza di servizio  indetta dall’Ass.to Reg.le Industria ex art.12 D.Lgs.387/03; c) la  mancata applicazione –anche ove ammesso il separato procedimento- della  previsione di cui all’art.269 D.Lgs.152/06 per l’autorizzazione alle  emissioni in atmosfera (disattendendo per altro il parere richiesto  all’Avvocatura, che ha dato corso alle ondivaghe determinazioni assunte  su indicazione del CPTA); d) sia la mancata tempestiva individuazione  della vicinanza del progetto della New Energy ad un sito SIC, che  avrebbe consentito una più celere definizione dell’intero procedimento,  per come sopra evidenziato.
 
 6.3-Sussiste inoltre un nesso di causalità tra i fatti in narrativa e la  attuale mancata conclusione del procedimento finalizzato all’emissione  dell’autorizzazione unica prevista dall’art.12 D.lgs.387/03, risultando  ormai di ostacolo solo il provvedimento inerente alle emissioni in  atmosfera.
 
 6.4-Tuttavia, in relazione al danno risarcibile, questa Sezione non può  condividere la quantificazione formulata, anche da ultimo con la memoria  cit., dalla parte ricorrente che ha prospettato un danno pari ad  €.12.929.504,00 pari alla potenziale perdita del contributo comunitario,  con salvezza di richiedere ulteriori danni , sino al raggiungimento  dell’importo complessivo di €.33.725.352,00 , in caso di impossibilità  di realizzare il progetto di investimento.
 
 Occorre infatti considerare, oltre alla mancanza delle ulteriori  determinazioni che ancora devono essere adottate dall’Amministrazione,  anche la non definitività comunque del bene vita atteso (i.e.:  l’autorizzazione unica il cui esito non può in questa sede essere  previsto ed è rimesso alla conferenza di servizi dell’Ass.to Industria),  sia la non provata revoca definitiva del finanziamento richiesto.
 
 Ciò induce il Collegio, ai fini della quantificazione del danno  risarcibile, a poter fare applicazione della particolare procedura  prevista dall’art.35 co.2 D.Lgs.80/98, ritenuto dalla giurisprudenza  generalmente applicabile anche al di fuori dell'ambito della  giurisdizione esclusiva in quanto norma volta ad introdurre e raccordare  l'art. 278 del c.p.p. nel seno del processo amministrativo (cfr., Cons.  Stato., sez. v n. 4461 del 2.9.2005). Secondo la giurisprudenza  amministrativa qui condivisa “Il ricorso al sistema di liquidazione del  danno ex art. 35 d.lg. n. 80 del 1998 con la indicazione dei criteri è  utilizzabile anche ex officio dal giudice amministrativo, in specie  laddove la liquidazione del danno non discenda dall'immediata  applicazione di parametri quantitativi certi e sia dunque necessario  ricorrere, in tutto o in parte, ad una determinazione equitativa”  (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 21 aprile 2006 , n. 391).
 
 In specie, come già premesso, la quantificazione formulata da parte  ricorrente appare infatti eccessiva e da rivedere sulla scorta dei  criteri di cui di seguito, ordinando all'Assessorato Reg.le Territorio  ed Ambiente di proporre alla società ricorrente il pagamento, a titolo  di risarcimento danni a causa del ritardo ed aggravio procedimentale di  cui si è dato atto, di una somma da determinarsi tenendo conto:
 
 i-del potenziale 25% del reddito annuo netto conseguibile nel 2008  dall’Azienda ricorrente in caso di realizzazione del progetto di che  trattasi,
 
 ii-che la quantificazione sopra ottenuta dovrà essere divisa per 12  mensilità e quindi moltiplicata per ogni mese compreso tra la data di  indizione della prima conferenza di servizi indetta dalla stessa ARTA ex  art.269 D.Lgs.152/06 e l’effettiva emanazione del relativo  provvedimento di competenza, detratti i termini comunque ordinari  previsti dalla legge per la conclusione del procedimento ex art.269  cit.;
 
 iii.che la frazione del mese superiore a 15 gg va computata come intero  periodo;
 
 Tale proposta dovrà essere formulata dall'Amministrazione Reg.le al  Territorio ed Ambiente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla  comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente  sentenza.
 
 7-La complessità delle questioni sottese al ricorso, induce il Collegio a  non far applicazione delle regole della soccombenza compensando tra le  parti le spese di giudizio, ad eccezione di quelle relative alla  attività del Commissario ad acta, alla cui determinazione si provvederà  con separato provvedimento, che vengono poste a carico dell’A.R.T.A..
 
 P.Q.M.
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in  motivazione e, per quanto di ragione,:
 
 -annulla i provvedimenti impugnati rubricati in epigrafe con lett.l) ed  m);
 
 -condanna l’A.R.T.A. a proporre un adeguato ristoro alla parte  ricorrente secondo i criteri indicati in motivazione nel termine di  giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla  notificazione a cura di parte della presente sentenza.
 
 Spese del giudizio compensate tra le parti;
 
 Spese del Commissario ad acta, da determinare con separato  provvedimento, a carico dell’A.R.T.A..
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009  con l'intervento dei Magistrati:
 
 Giorgio Giallombardo, Presidente
 
 Nicola Maisano, Primo Referendario
 
 Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
 Il 09/09/2009
 
 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 
 IL SEGRETARIO
 
 
                    



