Pres. Vitalone Est. Sensini Ric. Licitra
Urbanistica. Installazione impianto ripetitore
Vi è necessità di previo titolo abilitativo per l\'installazione di un\'antenna radiofonica, mediante posa in opera di una piattaforma in calcestruzzo, di una cabina box prefabbricata e di un traliccio con struttura in acciaio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 26/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 02610
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 010982/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LICITRA GIUSEPPE N. IL 01/02/1966;
avverso SENTENZA del 28/12/2006 TRIBUNALE di RAGUSA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha chiesto l\'annullamento senza rinvio per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Licitra Giuseppe veniva tratto a giudizio del Tribunale di Ragusa, unitamente a Battaglia Giambattista e Refano Maria, per avere realizzato, in assenza del permesso di costruire, su terreno di proprietà del Battaglia, una piattaforma in calcestruzzo della superficie di mq. 20 circa, la posa in opera di una cabina box prefabbricata e la posa in opera di un traliccio con struttura in acciaio, dell\'altezza di m. 27 per l\'installazione di antenna radiofonica (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) - capo A) della rubrica); per aver realizzato le opere suddette senza il progetto esecutivo e la direzione dei lavori di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia di inizio lavori all\'Ufficio del Genio Civile (D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 65, 71, 72 - capo B); per aver eseguito le opere di cui sopra in zona sismica, senza aver denunciato l\'inizio dei lavori alle competenti autorità e senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte dell\'ufficio tecnico regionale (capo C) - Acc. in Comiso, il 20/11/2004. Il Tribunale di Ragusa, mentre dichiarava il reato sub A) estinto per oblazione, condannava gli imputati ciascuno alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda in relazione ai restanti reati.
Dichiarava la pena interamente condonata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Licitra, deducendo, come unico motivo, l\'erronea applicazione della legge penale, sul presupposto della non necessità del rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire) o di altro titolo abilitativo per l\'installazione dell\'antenna e del relativo traliccio, trattandosi di opere che non hanno ne\' volume ne\' superficie e non provocano un apprezzabile mutamento del territorio. Il difensore richiamava, a tale riguardo, svariate pronunce del Consiglio di Stato, evidenzianti la non incidenza sull\'ambiente urbanistico delle opere afferenti l\'installazione delle antenne trasmittenti radiotelevisive, incluse le relative cabine di servizio. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza della censura sollevata.
Premesso che non sono stati prospettati motivi di doglianza in relazione ai reati di cui ai capi B) e C) dell\'imputazione - gli unici per i quali il ricorrente abbia riportato condanna, pur condonata - il thema decidendum va necessariamente circoscritto alla necessità di previo titolo abilitativo per l\'installazione di un\'antenna radiofonica, previa posa in opera di una piattaforma in calcestruzzo, di una cabina box prefabbricata e di un traliccio con struttura in acciaio.
Va subito precisato che le decisioni del Consiglio di Stato - citate nel proposto ricorso (Sez. 5, 7/9/1995 n. 1283, ric. R.T.T. s.r.l.;
Sez. 5, 18/3/1991 n. 280, ric. Huber; Sez. 5, 15/12/1986 n. 642) - sono tutte antecedenti la normativa introdotta dal D.P.R. n. 380 del 2001, che, all\'art. 3, comma 1, lett. e), ricomprende espressamente, tra gli interventi di nuova costruzione (dunque, subordinati a permesso di costruire ex art. 10, D.P.R. citato, salve le previsioni dell\'art. 22, che, nel caso specifico, non ricorrono), l\'installazione di torri e tralicci per impianti radio - ricetrasmittenti. Invero, come affermato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania, Sez. 1, 12/7/2004 n. 10077), l\'installazione di un ripetitore per trasmissioni radiotelevisive comporta alterazione del territorio avente rilievo ambientale ed estetico e postula la necessità del preventivo permesso di costruire.
Nè potrebbe richiamarsi in questa sede - in ragione della sostanziale diversità delle fattispecie in esame - la semplificazione procedimentale relativa all\'acquisizione del titolo edilizio - urbanistico concernente l\'installazione degli impianti di telecomunicazione mobile (ovvero installazione di impianti per telefonia cellulare), subordinata al rilascio di semplice autorizzazione, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 259 del 2003, che, all\'art. 87, prevede il rilascio di un\'autorizzazione unitaria da parte dell\'ente locale territorialmente interessato, con l\'intervento, tuttavia, anche delle Amministrazioni portatrici degli altri interessi pubblici coinvolti. In tal caso, il rilascio dell\'autorizzazione, che consegue ad una procedura di inizio di attività e che presuppone necessariamente la previa valutazione dell\'intervento alla stregua della vigente normativa urbanistico - edilizia e delle prescrizioni degli strumenti di pianificazione, ha carattere onnicomprensivo, esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all\'attivazione degli impianti di telefonia cellulare, inclusi quelli urbanistici ed edilizi (cfr. Cass. Sez. 3, sent. n. 33735 del 2005, ric. Vodafone Omnitel, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si rimanda).
L\'autorizzazione così rilasciata è, pertanto, il frutto di un\'articolata procedura attuata con l\'intervento di tutte le Amministrazioni interessate, sì che il provvedimento autorizzatorio ben può ritenersi la sintesi di tutti i procedimenti, in precedenza autonomi, necessari per la compiuta valutazione di tutti gli interessi sottesi all\'atto che autorizza l\'installazione dell\'impianto.
Anche tale problematica appare - nella specie - puramente accademica, essendosi il ricorrente limitato a sostenere che l\'intervento posto in essere non raggiungeva la cd. "soglia di rilevanza" ai fini di un apprezzabile mutamento dell\'assetto urbanistico e, conseguentemente, non necessitava di alcun titolo abilitativo, neppure autorizzatorio, trattandosi di intervento assolutamente "libero". Il ricorso va, conseguentemente, dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell\'art. 616 c.p.p., l\'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007