Sez. 3, Sentenza n. 15154 del 08/03/2006 Cc. (dep. 03/05/2006 ) Rv. 233927
Presidente: Papadia U. Estensore: Ianniello A. Relatore: Ianniello A. Imputato:
Maduli. P.M. Passacantando G. (Conf.)
(Annulla senza rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 16 Novembre 2005)
EDILIZIA - IN GENERE - Cartelli pubblicitari - Installazione - Disciplina
applicabile - D.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione - Disciplina di cui al D.Lgs.
n. 597 del 1993.
La installazione di cartellonistica pubblicitaria su un fabbricato in difetto
della preventiva autorizzazione comunale non configura alcuna violazione delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R.
n. 380 del 2001, in quanto la materia è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993
n. 507, che prevede esclusivamente sanzioni amministrative in caso di violazione
delle disposizioni dallo stesso dettate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 08/03/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 323
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 001829/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MADULI DOMENICO, nato il 03/04/1973;
avverso ORDINANZA del 16/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso:
annullamento senza rinvio.
È presente il difensore Avv. Inzillo Maria Caterina di Vibo Valentia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 16 novembre 2005, il Tribunale di riesame di Reggio Calabria
ha confermato integralmente il provvedimento di convalida del sequestro
probatorio pronunciato dal P.M. di Reggio Calabria in data 24 settembre 2005 e
relativo a due strutture in ferro zingato ancora in corso di esecuzione per
l'istallazione di cartellonistica pubblicitaria sul terrazzo e sull'abbaino di
un fabbricato in via Foro Boario angolo via San Pietro n. 13 nel Comune di
Reggio Calabria, qualificate come cosa pertinente il reato nell'ambito di un
procedimento penale a carico di Domenico Maduli, amministratore unico della
Publiemme s.r.l., indagato per la contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del
2001, art. 44.
Avverso l'ordinanza propone ricorso per Cassazione l'indagato, deducendo
violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 253 c.p.p., per non avere il
Tribunale dichiarato nullo il decreto del P.M., in assenza in esso di ogni reale
motivazione in ordine alle specifiche finalità probatorie legittimanti la misura
in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati dall'accusa. Tra
l'altro, il Tribunale avrebbe qualificato la cosa sequestrata corpo del reato e
non cosa pertinente il reato come fatto dal P.M. e avrebbe aggiunto il fine di
non condurre il reato ad ulteriori conseguenze che è estraneo al sequestro
probatorio e proprio del sequestro preventivo.
Con un ulteriore motivo, l'indagato censura l'ordinanza per violazione dell'art.
25 Cost., in quanto il sequestro sarebbe stato disposto nonostante la disciplina
invocabile nel caso in esame non fosse quella contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001
n. 380, ma quella sull'istallazione degli impianti pubblicitari di cui al D.Lgs.
15 novembre 1993 n. 507, che in caso di violazione delle relative disposizioni
prevede unicamente sanzioni amministrative. Del resto gli impianti pubblicitari
non sarebbero qualificabili come opere edilizie, perché precarie e temporanee,
non aumentano il carico urbanistico e non comportano un mutamento della
destinazione d'uso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ambedue i motivi di ricorso sono fondati.
Quanto al primo, relativo all'assenza nel decreto di convalida del sequestro
probatorio di ogni reale motivazione in ordine alle specifiche finalità
probatorie legittimanti la misura in funzione dei fatti storici enunciati
dall'accusa, le sezioni unite di questa Corte nella sentenza 28 gennaio 2004 n.
5876, citata anche dal ricorrente e il cui dictum questo Collegio condivide
pienamente, hanno affermato la necessità di una tale motivazione del decreto del
P.M. (non integrabile in sede di riesame) e ciò anche con riferimento alle cose
sequestrate che costituiscono corpo del reato. Nel caso in esame la motivazione
del decreto di convalida è solo apparente sul punto e quindi riconducibile,
secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, al vizio di
violazione di legge di cui all'art. 325 c.p.p., comma 1, (cfr., ex plurimis, la
sentenza citata nonché Cass. S.U. 28 maggio 2003 n. 12, le quali definiscono
apparente la motivazione quando questa sia priva dei requisiti minimi di
coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere
comprensibile l'iter logico seguito dal Giudice di merito ovvero quando le linee
argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le
ragioni che hanno giustificato il provvedimento).
Il provvedimento del P.M., che ha restituito all'esame del Tribunale è infatti
così motivato: "ritenuto che il sequestro è avvenuto in presenza dei presupposti
di legge, avente ad oggetto cosa pertinente il reato".
Trattandosi all'evidenza di motivazione meramente assertiva, priva di
qualsivoglia riferimento alle esigenze che in concreto renderebbero necessario o
anche solo utile il sequestro, essa deve pertanto essere qualificata come
meramente apparente.
Anche il secondo motivo di ricorso è fondato e prevale sul primo in quanto
conduce all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del decreto di
convalida del P.M. perché il fatto non sussiste e quindi per una ragione di
merito.
Il P.M. e il Tribunale della libertà di Reggio Calabria hanno infatti
erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina di legge in
materia di edilizia, anziché, sulla base del principio di specialità, il D.Lgs.
15 novembre 1993 n. 507, il quale disciplina, tra l'altro, anche il potere dei
Comuni di determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari
nonché le modalità per ottenere dal Comune il provvedimento per la relativa
istallazione (art. 3, in particolare comma 3) e stabilisce per la violazione
delle relative disposizioni regolamentari unicamente sanzioni amministrative
pecuniarie (art. 24) oltre alla rimozione da parte del Comune degli impianti
pubblicitari abusivi. Sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso va
accolto, con l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata nonché del
decreto di convalida del sequestro del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Reggio Calabria, perché il fatto non sussiste e con l'ordine di
restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del P.M. presso il
Tribunale di Reggio Calabria perché il fatto non sussiste e ordina la
restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006