REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 08/03/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 00422
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 028796/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PRIORIELLO LUIGI, N. IL 21/03/1948;
avverso SENTENZA del 26/05/2005 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, la
sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO
ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Dr. PASSACANTANDO G. che ha concluso:
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza dell'8 ottobre 2003, il Tribunale di Campobasso, in composizione
monocratica, aveva riconosciuto Luigi Prioriello colpevole dei reati di cui
all'art. 81 cpv. c.p., L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, comma 1, lett. c) e
D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, per avere realizzato abusivamente in
Bojano, in data antecedente e prossima al 21 febbraio 2001, la trasformazione
del prospetto est del fabbricato sito in via Tilli n. 10, attraverso la
sostituzione di una luce con una veduta su di un bene situato in un'area
soggetta a vincolo ambientale, condannandolo alla pena di giorni sei di arresto
e Euro 3.100,00 di ammenda.
Su appello dell'imputato e del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di
Campobasso, quest'ultima Corte, con sentenza del 26 maggio 2005, in riforma
della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti
del Prioriello in ordine al reato ambientale perché estinto per avvenuta
rimessione in pristino prima della condanna e ha rideterminato la pena inflitta
all'imputato per la contravvenzione edilizia in giorni 5 di arresto e Euro
2.500,00 di ammenda, sostituendo infine la pena detentiva con Euro 190,00 di
ammenda.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del
proprio difensore, con un unico motivo col quale censura la sentenza in quanto
non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali
emergerebbe che il ricorrente non aveva compiuto il fatto contestatogli, ma
aveva unicamente apposto su una preesistente veduta, dall'interno
dell'appartamento, una copertura nuova anche metallica fissa in luogo della
precedente copertura fatiscente.
Motivi della Decisione:
Il ricorso è fondato.
Risulta dalla sentenza impugnata che l'intervento contestato al ricorrente come
effettuato in violazione della normativa edilizia di cui alla L. 28 febbraio
1985, n. 47 è consistito nella sostituzione di una copertura in vetrocemento di
una finestra del fabbricato (come tale idonea unicamente a dare luce agli
ambienti interni) con una intelaiatura in legno con vetri trasparenti protetta
da una rete metallica (tipo quella che protegge dall'invasione delle zanzare o
altri insetti).
Trattasi pertanto di un intervento di manutenzione straordinaria, definita dalla
L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31 (oggi D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3,
comma 1, lett. b) con riferimento alle opere o modifiche necessarie a rinnovare
o sostituire parti anche strutturali di edifici sempre che non alterino i volumi
e le superfici dell'unità immobiliare e non comportino modifiche nella
destinazione d'uso.
Per tale tipo di opere, la L. 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6, lett.
a), rinviando al D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, convertito con
modificazioni nella L. 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dalla L. 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 60, richiede unicamente la preventiva
denuncia di inizio di attività, la cui mancanza comporta una sanzione
amministrativa. Nè tale conseguenza può ritenersi esclusa, alla stregua delle
leggi citate, in ragione del fatto che la zona era nel caso di specie soggetta a
vincolo ambientale, in quanto questo non incide, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre
1999, n. 490, art. 152, comma 1, lett. a), tra gli altri, sugli interventi di
manutenzione straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici (cfr., da ultimo, Cass. 16 giugno 2004 n. 26929 e Cass.
3 marzo 2003 n. 9519), ipotesi che si ritiene essersi verificata nel caso in
esame in cui la modesta variazione esteriore conseguente alla mera sostituzione
del tipo di vetrata di copertura della finestra non configura alterazione
dell'aspetto esteriore dell'edificio incidente in maniera apprezzabile sulla
tutela ambientale dello stesso. Il ricorso va pertanto accolto, con
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto di reato
contestato non sussiste. P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006
Urbanistica. D.i.a. e vincolo paesaggistico
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Sez. 3, Sentenza n. 14239 del 08/03/2006 Ud. (dep. 21/04/2006 ) Rv. 233933
Presidente: Papadia U. Estensore: Ianniello A. Relatore: Ianniello A. Imputato: Prioriello. P.M. Passacantando G. (Diff.)
(Annulla senza rinvio, App. Campobasso, 26 Maggio 2005)
EDILIZIA - IN GENERE - Interventi di manutenzione straordinaria - Non comportanti alterazione dello stato dei luoghi - Eseguibilità con DIA - Area sottoposta a vincolo paesistico - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione.
Gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, anche se eseguiti in zone sottoposte a vincolo paesistico, non richiedono la preventiva autorizzazione, e sono eseguibili previa denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 1, comma sesto, della L. 21 dicembre 2001 n. 443.
Fonte CED cassazione
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