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Corte di Giustizia Sez. III 16 ottobre 2003
«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Discariche di rifiuti -

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SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

16 ottobre 2003

«Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Discariche di rifiuti -

Direttiva 85/337»

Nella causa C-423/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), ovvero non avendo, in ogni caso, comunicato tali disposizioni alla Commissione stessa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva medesima,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mischo


cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), ovvero non avendo, in ogni caso, comunicato tali disposizioni alla Commissione stessa, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva medesima.

Contesto normativo

2.

A termini del suo art. 1, la direttiva 1999/31 è diretta a prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente risultanti dalle discariche di rifiuti.

3.

A termini dell'art. 18 della detta direttiva:

«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(...)

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva».

4.

La direttiva 1999/31 è entrata in vigore il 16 luglio 1999.

Fatti e fase precontenziosa del procedimento

5.

Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver invitato il Regno Unito a presentare osservazioni con lettera 21 marzo 2002, inviava allo Stato membro medesimo un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi incombentigli a norma della direttiva 1999/31 entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.

6.

Nel parere motivato la Commissione faceva presente che i provvedimenti necessari alla trasposizione della menzionata direttiva in Inghilterra, nel Galles, nella Scozia, nell'Irlanda del Nord ed a Gibilterra non sarebbero stati ancora adottati ovvero che, in ogni caso, non le sarebbero stati comunicati.

7.

Nella propria risposta del 4 giugno 2002 il Regno Unito riconosceva che la direttiva 1999/31 non era stata interamente trasposta entro il termine dalla medesima previsto, vale a dire il 16 luglio 2001.

8.

Il detto governo indicava tuttavia una serie di provvedimenti diretti a garantire tale trasposizione:

- per quanto attiene all'Inghilterra e al Galles, i Landfill (England and Wales) Regulations (regolamenti in materia di discariche) sarebbero stati in corso di emanazione e sarebbero diretti a dare attuazione alla direttiva 1999/31, ad eccezione degli obblighi risultanti dall'art. 5, nn. 1 e 2, della medesima. Ai fini dell'attuazione di tali disposizioni particolari sarebbe stata prevista l'elaborazione di altri regolamenti nel corso dell'anno 2002. Il testo definitivamente approvato dei Landfill (England and Wales) Regulations veniva comunicato alla Commissione con lettera 24 giugno 2002;

- quanto alla Scozia, la direttiva 1999/31 non sarebbe entrata in vigore prima del 16 luglio 2002, data entro la quale i gestori delle discariche sarebbero stati tenuti a presentare piani di adeguamento degli impianti. Lo Scottish Executive (organo esecutivo scozzese) avrebbe richiesto ai gestori delle discariche, mediante Ministerial Direction (istruzione ministeriale), a termini dell'art. 40 dell'Environment Act (legge sull'ambiente) del 1995, di presentare un piano di adeguamento affinché le discariche possano essere dichiarate conformi alla direttiva;

- quanto all'Irlanda del Nord, una nuova normativa avrebbe dovuto essere emanata al fine di consentire l'adozione del regolamento di trasposizione nel 2003;

- quanto a Gibilterra, un'Ordinance (ordinanza) diretta a trasporre la direttiva 1999/31 sarebbe stata sottoposta all'organo legislativo nel luglio ovvero nel settembre 2002.

9.

Considerato che la direttiva 1999/31 non era stata completamente trasposta su tutto il territorio del Regno Unito entro il termine fissato nel parere motivato, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

Ricorso

10.

La Commissione ritiene che, sebbene il Regno Unito l'abbia tenuta al corrente dei progressi compiuti ai fini della trasposizione della direttiva 1999/31, resterebbe il fatto che tale direttiva non sarebbe stata pienamente trasposta su tutto il territorio del Regno Unito come imposto dall'art. 18 della medesima.

11.

Secondo la Commissione, sarebbe stato compito delle autorità britanniche avviare tempestivamente le procedure necessarie ai fini della trasposizione della direttiva 1999/31 nell'ordinamento giuridico nazionale, in modo tale che tali procedure, indipendentemente dalla loro natura, venissero concluse entro il termine prescritto.

12.

Il governo del Regno Unito non contesta l'inadempimento e riconosce che il ricorso è fondato. Come già avvenuto nel corso della fase precontenziosa del procedimento, il detto governo fa presente che, per quanto attiene, rispettivamente, all'Inghilterra, al Galles, alla Scozia, all'Irlanda del Nord, sarebbero in corso di emanazione diverse disposizioni dirette a completare la trasposizione della direttiva 1999/31.

13.

A tal proposito si deve rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 20 marzo 2003, causa C-143/02, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 11, e 12 giugno 2003, causa C-446/01, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).

14.

Orbene, il Regno Unito riconosce che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non erano state ancora emanate tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/31. Conseguentemente, il ricorso proposto dalla Commissione dev'essere considerato fondato.

15.

Si deve pertanto dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/31, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 18 della direttiva medesima.

Sulle spese

16.

Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 della direttiva medesima.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2003.