Cass. Sez. III n. 13758 del 4 aprile 2007 (Ud. 6 mar. 2007)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Pomarolli
Urbanistica. Ignoranza sul titolo abilitativo richiesto

Un imprenditore non può ignorare che per realizzare due verande, peraltro di rilevante superficie, ed un deposito per bombole di gas occorre il permesso di costruire. L'azione della pubblica amministrazione, infatti, non può ritenersi idonea a indurlo in errore, in considerazione delle sue qualità personali, sulla necessità che l’esecuzione di interventi edilizi sia preceduta dall'apposito permesso di costruire.
Le disposizioni in materia di sicurezza non esonerano il loro destinatario dall'obbligo di osservare le altre prescrizioni imposte dalla normativa che disciplina l'attività finalizzata alla realizzazione anche di quanto previsto per ragioni di sicurezza.
P.U. del 6.3.2007
SENTENZA N. 690
REG. GENERALE N.29563/2005


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
 

composta dagli Ill.mi Signori:


Presidente Dott.  Ernesto Lupo
Consigliere         Ciro Petti
                         Alfredo Maria Lombardi

                         Aldo Fiale
                         Margherita Marmo


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


Sul ricorso proposto da Pomarolli Eraldo, n. a Salorno il 12.5.19M, avverso la sentenza in data 7.4.2005 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Bolzano in data 7.5.2004, venne condannato alla pena di giorni venti di arresto ed € 3.500,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85.


Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Enrico Falcolini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato la pronuncia di colpevolezza di Pomarolli Eraldo in ordine al reato di cui all'art. 20 lett. b) della L. n. 47/85, ascrittogli per avere realizzato due verande ed un vano deposito per le bombole di gas senza il permesso di costruire.


La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto di avere eseguito i manufatti di cui alla contestazione versando in errore scusabile sulla legge penale, nonché la natura precaria delle opere e la estinzione del reato per prescrizione.


La Corte territoriale ha, invece, accolto il subordinato motivo afferente alla pena inflitta dal giudice di primo grado, rideterminandola nella misura precisata in epigrafe.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per mancanza, manifesta illogicità della motivazione, nonché per l'omessa valutazione di prove decisive.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che la sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità, nel caso in esame, degli art. 5 e 47 c.p. ed in particolare il legittimo affidamento dell'imputato sull'operato della pubblica amministrazione con motivazione illogica, essendosi riconosciuto nella stessa sentenza che l'amministrazione comunale di Ora, imponendo all'imputato l'esecuzione di alcune migliorie sulla piccolissima azienda da lui rilevata, aveva fatto "strame" del principio di buona amministrazione; che, peraltro, i giudici di merito hanno ritenuto applicabile il principio della buona fede con riferimento alla realizzazione da parte dell'imputato di una cella frigorifero.


Si aggiunge che la predisposizione di un vano deposito delle bombole di gas è previsto, per ragioni di sicurezza, dalla circolare del Ministero degli Interni n. 74 del 20 settembre 1965.


Con lo stesso motivo di gravame si denuncia inoltre la omessa valutazione delle risultanze processuali dalle quali era emersa prova della preesistenza dei due gazebo di cui alla contestazione, con la conseguenza che l'imputato si era limitato a ricostruire due manufatti preesistenti, nonché prova che la struttura risultava risalente al 1998.


Si deduce, infine, che i predetti gazebo avevano natura di opere precarie, sia in considerazione dei materiali utilizzati per la loro realizzazione (tubolari in alluminio con copertura in PVC), sia perché destinati ad essere rimossi alla scadenza del contratto stipulato dall'imputato per la gestione della piccola azienda, costituita da un posto di ristoro al margine della strada.


Il ricorso non è fondato.


Osserva la Corte, in relazione alla prima censura del ricorrente, afferente alla buona fede dell'imputato, per avere versato in errore scusabile sulla legge penale quale conseguenza del comportamento contraddittorio dell'amministrazione comunale di Ora, che la sentenza impugnata ha rigettato il corrispondente morivo di gravame con motivazione esaustiva ed immune da vizi logici.


Si è, infatti, osservato che un imprenditore non poteva ignorare che per realizzare due verande, peraltro di rilevante superficie, ed un deposito per bombole di gas occorre il permesso di costruire, sicché si è ritenuto dai giudici di merito, con valutazione non censurabile in sede di legittimità, che l'azione della pubblica amministrazione, in ogni caso, non poteva ritenersi idonea a indurre in errore l'imputato, in considerazione delle sue qualità personali, sulla necessità che l'esecuzione degli interventi edilizi di cui si tratta fosse preceduta dall'apposito permesso di costruire, previsto attualmente del DPR n. 380/2001 ed in precedenza dalla normativa di cui alla L. n. 47/85.


Con riferimento alla prescrizione della circolare ministeriale citata dal ricorrente circa la necessità di predisporre un riparo adeguato per le bombole di gas, è agevole rilevare che le disposizioni in materia di sicurezza non esonerano il loro destinatario dall'obbligo di osservare le altre prescrizioni imposte dalla normativa che disciplina l'attività finalizzata alla realizzazione anche di quanto previsto per ragioni di sicurezza.


I rilievi del ricorrente circa la natura precaria dei gazebo sono stati già respinti dalla sentenza impugnata con motivazione esaustiva e conforme ai principi di diritto enunciati da questa Suprema Corte in materia, secondo i quali qualsiasi opera, indipendentemente dai materiali con i quali è stata realizzata, necessita del permesso di costruire allorché risulti destinata a soddisfare esigenze durature nel tempo, quale l'esercizio dell'attività di ristorazione gestita dall'imputato.


I rilievi con i quali è stata dedotta la preesistenza dei manufatti, sotto il profilo della omessa valutazione di risultanze probatorie, sono da un lato inconferenti, in quanto la ricostruzione di manufatti preesistenti richiede, in ogni caso, il permesso di costruire, se le opere preesistenti non erano state realizzate legittimamente, e dall'altro costituiscono censure in punto di fatto.
Peraltro, la sentenza impugnata ne ha escluso la preesistenza.


L'ulteriore doglianza circa la prescrizione del reato è stata già respinta dalla sentenza impugnata, mentre la censura del ricorrente sul punto è di natura esclusivamente fattuale e, perciò, anche essa inammissibile in sede di legittimità.


Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.


Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 6.3.2007.