TAR Toscana Sez. II n. 333 del 5 marzo 2021
Rifiuti.Attivazione procedure di bonifica

È noto che l’art. 245, comma 2, cit. stabilisce che “è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità” e quando ha espressamente manifestato la volontà di procedere in tal senso ciò è palesemente incompatibile con la volontà di sottrarsi all’obbligo di bonifica.


Pubblicato il 05/03/2021

N. 00333/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00295/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2015, proposto da
Società Nuova Solmine s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Matteo Lucibello e Germana Parlapiano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, borgo Pinti 80;

contro

Provincia di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Sorrenti, già domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40, ora ex lege con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana - Dipartimento Provinciale di Grosseto, non costituita in giudizio;

nei confronti

Società Scarlino Energia s.r.l., Società Gruppo Eni s.p.a., Comune di Scarlino, Regione Toscana, non costituiti in giudizio;
Società Syndial s.p.a. - Attività Diversificate, ora Eni Rewind s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via G. La Pira n. 21;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana - ARPAT, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Simongini, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale A.R.P.A.T. in Firenze, via Porpora 22;

per l'annullamento

- del provvedimento di cui alla nota prot. 0207887 del 16 dicembre 2014, trasmessa via pec in pari data, a firma del Responsabile del Servizio Ambiente e Impianti della Provincia di Grosseto avente ad oggetto: “Report delle indagini preliminari nelle aree al confine con i lotti di bonifica del sito G.R. 9000-01 di proprietà Scarlino Energia S.r.l. effettuate in data 10 ottobre 2014”, nonché degli atti ad esso presupposti, consequenziali e comunque connessi ed in particolare:

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 2497 del 6 agosto 2010 trasmessa con nota prot. 133277 del 6 agosto 2010;

- dei verbali di sopralluogo in data 8 giugno 2009 e 14 ottobre 2009 redatti dall’Istruttore direttivo tecnico del Servizio Ambiente della Provincia di Grosseto;

- delle relazione del Dipartimento Provinciale ARPAT di Grosseto rispettivamente in data 25 giugno 2009 prot. 499178, 12 ottobre 2009 prot. 79209, 20 novembre 2009 prot. 91465, 23 novembre 2009 prot. 91790, 4 gennaio 2010 prot. 47, 2 aprile 2010 prot. 23991;

- della nota di sollecito a firma del Responsabile del Servizio Ambiente e Impianti della Provincia di Grosseto prot. 81308 del 30 maggio 2014;

- della nota di sollecito a firma del Responsabile del Servizio Ambiente e Impianti della Provincia di Grosseto prot. 0112720 del 7 luglio 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto, della Società Syndial s.p.a. - Attività Diversificate e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente- Toscana – ARPAT;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 marzo 2021 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori in videoconferenza come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Nel ricorso introduttivo del giudizio la società Nuova Solmine s.p.a. espone in fatto quanto segue:

- richiama in primo luogo la determinazione della Provincia di Grosseto n. 2497 del 2010, la quale ordinava alla società medesima “di attivare le procedure operative ed amministrative per la bonifica del sito contaminato, previste all’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006”, essendo emerso, nell’ambito degli interventi di bonifica posti in essere dalla società Scarlino Energia s.r.l. presso il proprio stabilimento nel Casone di Scarlino, che “nelle pareti dei terreni adiacenti ai confini dello stabilimento con lo stabilimento della società Nuova Solmine s.p.a., residua esservi una contaminazione residua per la presenza di ceneri di pirite o sterili”;

- espone di aver trasmesso alla Provincia di Grosseto il report delle indagini preliminari svolte nelle aree al confine con i lotti di bonifica di proprietà della Scarlino Energia s.r.l., redatto ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006;

- richiama quindi la nota della Provincia di Grosseto prot. n. 207887 del 16 dicembre del 2014, in uno con gli atti correlati come in epigrafe indicati, con i quali l’Ente ha ordinato alla società ricorrente di “eseguire nuove indagini presso il lotto 15”, “a seguito dei risultati di tali indagini dovrà ottemperare, in qualità di soggetto responsabile della bonifica a quanto prescritto dal d.lgs. n. 152/2006 parte IV titolo V”, “indicare chiaramente gli interventi o fasi processuali future (e non proporre scenari alternativi l’uno all’altro) per tutte le aree in cui sia stato riscontrato superamenti delle CSC o presenza di ceneri o sterili di pirite, da sottoporre all’approvazione degli enti competenti”.

2 - La ricorrente impugna quindi le determinazioni provinciali n. 2497 del 2010 e n. 207887 del 2014, formulando nei loro confronti le seguenti censure:

- violazione del principio europeo “chi inquina paga”, non avendo la Provincia di Grosseto svolto adeguata istruttoria volta ad individuare i responsabili dell’inquinamento e individuando come tale solo la ricorrente, in quanto proprietaria delle aree; l’Ente ha peraltro letto in maniera errata i chiarimenti forniti dalla società, in base ai quali la responsabilità dell’inquinamento è da attribuire alle società del Gruppo ENI cui faceva capo lo stabilimento fino al 1997;

- la determina n. 2497 del 2010 è stata adottata sulla base degli esiti dei sopralluoghi della Provincia di Grosseto e dell’ARPAT, dai quali è stata tratta presuntivamente e senza ulteriore verifica o indagine la responsabilità della ricorrente, con difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione;

- la nota n. 207887 del 2014 è anch’essa affetta da difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento.

3 – Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, la Provincia di Grosseto, l’ARPAT e la controinteressata Syndial s.p.a. (adesso Eni Rewind s.p.a.). La Provincia di Grosseto evidenzia che, alla luce della legislazione regionale vigente, la competenza in materia di bonifiche appartiene alla Regione Toscana, che risulta allo stato l’unica legittimata passiva alla presente controversia, nella quale dovrebbe quindi essere evocata come amministrazione resistente; la Provincia rileva altresì che la suddetta competenza regionale risulta tuttavia incostituzionale e che la relativa questione era stata sollevata dal TAR Toscana, non essendosi tuttavia la Corte costituzionale, nella sentenza n. 129 del 2019, pronunciata nel merito, sullo specifico aspetto, per difetto di rilevanza; chiede quindi che venga di nuovo sollevata questione di legittimità costituzionale, stante la illegittimità costituzionale della competenza regionale attualmente in essere. ARPAT eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stata evocata in giudizio quale soggetto che ha solo svolto adempimenti istruttori in favore della Provincia di Grosseto, nonché la tardività della impugnazione della determinazione n. 2497 del 2010. La controinteressata eccepisce la tardività della impugnazione della determinazione n. 2497 del 2010; eccepisce altresì l’inammissibilità della impugnazione della nota n. 207887 del 2014, poiché l’obbligo di eseguire gli interventi di bonifica delle aree si è già consolidato per effetto della determina dirigenziale n. 2497/2010; la controinteressata (nella memoria del 10 febbraio 2021) eccepisce ancora la inammissibilità della impugnazione della nota n. 207887 del 2014 per aver fatto acquiescenza all’ordine di procedere alla bonifica e aver assunto su di sé, su base volontaria, l’obbligo medesimo.

4 - Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 3 marzo 2021, svolta ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, e sentiti in videoconferenza i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5 – Il Collegio è chiamato al previo esame delle eccezioni formulate dalle parti resistenti.

5.1 – L’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da ARPAT risulta fondata, poiché la suddetta Agenzia ha avuto una mera partecipazione all’attività istruttoria che ha poi portato all’adozione delle determinazioni provvedimentali della Provincia di Grosseto, alla quale sola sono imputabili le relative attività decisorie. ARPAT è quindi priva di legittimazione passiva e deve essere estromessa dal giudizio.

5.2 – L’eccezione di tardività della impugnazione della determinazione provinciale n. 2497 del 2010 risulta fondata. Il suddetto provvedimento è stato trasmesso alla Nuova Solmine s.p.a. con nota della Provincia di Grosseto del 6 agosto 2010, prot. n. 133277, ricevuta da tale società in data 12 agosto 2010, come si evince dal timbro in entrata apposto dalla società e risultante dal doc. 2 del deposito documentale della stessa ricorrente. La presente impugnazione è stata quindi proposta ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni ed è quindi irricevibile.

5.3 – La controinteressata eccepisce altresì l’inammissibilità della impugnazione della nota della Provincia di Grosseto n. 207887 del 2014, in quanto mera conferma dell’ordine di procedere alla bonifica già contenuto nella determinazione del 2010, non gravata nei termini, e in quanto il suddetto ordine è stato fatto oggetto di acquiescenza, con accettazione volontaria dell’obbligo di bonifica. La ricorrente replica che, al contrario, la nota n. 207887 del 2014 costituirebbe un atto di conferma propria di quanto statuito con la determinazione del 2010, con conseguente riapertura dei termini di impugnazione.

L’accezione di inammissibilità è fondata.

Parte ricorrente mira a sfuggire all’eccezione di tardività dell’impugnazione della determina dirigenziale n. 2497 del 2010, nonché di inammissibilità del gravame dell’atto n. 207887 del 2014, ricostruendo quest’ultima nota come avente una portata novativa dell’ordine di bonifica contenuto nella determina del 2010, in quanto l’atto del 2014 costituirebbe una conferma propria di quello del 2010, in esito ad un rinnovato procedimento, con conseguente rimessa in termini rispetto alla contestazione giudiziaria dell’intera vicenda. Ma la qualificazione del suddetto atto in termini di conferma propria presupporrebbe che, nonostante l’originaria accettazione della determina del 2010, vi fosse stata una successiva presa di distanza dall’ordine di bonifica, con richiesta di riesame dello stesso, conclusasi invece con la sua conferma da parte dell’Amministrazione in esito a rinnovata valutazione dei presupposti per dar luogo all’ordine di bonifica medesimo. Ma le cose non sembrano stare in questi termini. L’atto del 2010, pacificamente, non è stato gravato nei termini, divenendo conseguentemente inoppugnabile. Con nota del 19 settembre 2014 la società ricorrente, pur svolgendo considerazioni nel senso della assenza di propria responsabilità nella causazione dell’inquinamento contestato, concludeva che “tenuto conto degli obblighi attribuiti dalla norma in qualità di proprietaria del sito, Nuova Solmine spa si impegnerà comunque, a titolo volontario ed ai sensi del comma 2 dell’art. 245 del d.lgs. n. 152/06, ad effettuare sulle aree di cui alla determina un’indagine preliminare volta ad accertare l’effettiva presenza di ceneri nel suolo superficiale delle aree in proprietà, nonché l’eventuale superamento delle CSC normative nel terreno sottostante”. Essa infatti ha provveduto allo svolgimento di accertamenti e alla elaborazione di un report delle indagini preliminari svolte nelle aree al confine con i lotti di bonifica di proprietà della Scarlino Energia s.r.l., redatto ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. Quest’ultimo è stato trasmesso alla Provincia di Grosseto con nota dell’11 novembre 2014 (doc. 31 di parte ricorrente), ribadendo preliminarmente il proprio impegno volontario, ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, alle indagini preliminari e al superamento delle CSC normative sul terreno circostante. È noto che l’art. 245, comma 2, cit. stabilisce che “è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità” e la parte ricorrente ha espressamente manifestato la volontà di procedere in tal senso, anche nel momento in cui trasmetteva all’Amministrazione il report delle attività svolte, contenente anche indicazioni sulla responsabilità di altri soggetti nella causazione dell’inquinamento. Ciò è palesemente incompatibile con la volontà della parte stessa di sottrarsi all’obbligo di bonifica, conseguente alla determinazione del 2010 non impugnata nei termini e alla quale la ricorrente ha provveduto a dare parziale attuazione con il report trasmesso alla Provincia di Grosseto e al quale l’Ente ha risposto disponendo di dar corso ad ulteriori indagini con la nota del 2014. Ne conseguono dunque la tardività dell’impugnazione del primo atto e la inammissibilità del gravame del secondo.

5.4 – Il Collegio ritiene di non aderire alle richieste della Provincia di Grosseto di integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Toscana, poiché il ricorso introduttivo del giudizio risulta comunque notificato anche alla Regione Toscana in data 13 febbraio 2015, né di sollevare questione di legittimità costituzionale della legislazione regionale che ha attribuito la competenza in materia di bonifiche alla Regione invece che alla Provincia, ciò per mancanza di rilevanza, stante la sussistenza dei presupposti per decidere il presente gravame nei termini processuali indicati al precedente punto 5.3.

6 – Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio di ARPAT, per difetto di legittimazione passiva, e il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese di lite, stante la natura processuale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, disposta l’estromissione dal giudizio di ARPAT, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Consigliere