Cass. Sez. III n. 6149 del 17 febbraio 2021 (PU 8 ott 2020)
Pres. Di Nicola Est. Cerroni Ric. Musio
Rifiuti.Abbandono e deposito incontrollato
Il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile”, cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 ottobre 2018 il Tribunale di Lecce ha condannato, con i doppi benefici, Vito Musio alla pena di euro tremila di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, atteso lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi nel fondo, sito in Comune di Diso, di proprietà di Mario Colizzi, in cui favore era pronunciata condanna al risarcimento del danno.
2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, con unico articolato motivo di impugnazione.
In particolare, è stata anzitutto lamentata violazione e falsa applicazione della norma incriminatrice in relazione alla sua natura di reato proprio, sì che le condotte poste in essere dal privato non potevano che integrare l’illecito amministrativo di cui al precedente art. 255 del d.lgs. 152 cit., laddove l’abbandono di rifiuti realizzato nel corso di attività d’impresa era invece sanzionato a norma dell’art. 256, comma 2. La pretesa attività di smaltimento, in definitiva, avrebbe al più rappresentato un illecito amministrativo.
Oltre a ciò, il ricorrente ha osservato che non di smaltimento si era trattato ma di un singolo episodio di abbandono di terra naturale mista a frammenti di roccia per liberare il piccolo vano creato sotto al terrazzo, condotta che non rientrava tra i comportamenti tali da integrare appunto un’attività di illecito smaltimento di rifiuti, tanto più che rocce e terra erano pienamente omogenei anche all’area sulla quale erano stati sversati.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
4.1. In relazione al motivo di censura complessivamente azionato, la sentenza impugnata ha inteso osservare che – in esito all’istruttoria esperita e alla conseguente ricostruzione dei fatti – appariva poco verosimile che l’imputato avesse depositato detti rifiuti in attesa dello smaltimento da parte degli organi competenti sollecitati ad intervenire, né era possibile ritenere che tale materiale di scavo potesse essere riutilizzabile, atteso che anche il riutilizzo agronomico, così come lo smaltimento, sarebbe stata un’attività lecita solo se autorizzata.
Ciò posto, non poteva dunque parlarsi di un abbandono incontrollato di rifiuti eseguito da un privato (come tale non punibile penalmente), ma di una vera e propria attività di smaltimento secondo la definizione datane dall’art. 183, comma 1, lett. z d.lgs. 152 del 2006, in quanto l’imputato aveva inteso così liberarsi definitivamente della terra e delle rocce derivanti dalle attività di svuotamento e pulizia del vano sottostante il terrazzo, realizzato nella propria proprietà fondiaria.
4.2. Al riguardo, è stato opportunamente osservato che il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile”, cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini e altro, Rv. 262410; Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011; così anche Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632). In definitiva, pertanto, una condotta di “abbandono incontrollato” di rifiuti presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria, volta al recupero o allo smaltimento (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 7386 cit.).
4.2.1. In tal senso, non va altresì dimenticato che, in tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari, che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti (ex plurimis, Sez. 3, n. 15234 del 23/01/2020, Lo Bartolo, Rv. 278853).
4.2.2. Alla stregua dei rilievi che precedono e dei principi così richiamati, la sentenza impugnata sconta uno scarto logico che si traduce in una violazione di legge, laddove nella descritta condotta dell’imputato, che aveva pacificamente e definitivamente sversato sul fondo del vicino – in tal modo intendendo liberarsene - il riporto di terra scaturito dallo scavo per la realizzazione del vano sottostante al terrazzo di proprietà, era stata riconosciuta una vera e propria attività di smaltimento “in quanto l’imputato ha inteso così liberarsi definitivamente della terra e delle rocce derivanti dalle attività di svuotamento e pulizia del vano sottostante il terrazzo”. In tal modo facendo sorgere – a seguito dell’abbandono, circostanza pacifica, del materiale da scavo e di terra così sversato - una distinta responsabilità penale per illecito smaltimento di rifiuti, laddove sarebbe stata altrimenti riconosciuta una mera violazione amministrativa in ragione della qualità dell’agente e della natura della condotta così tenuta, connotata dall’evidente volontà di mera dismissione del materiale.
Al riguardo, va così ricordato che è stato altresì ritenuto che il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 per l’abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall’art. 256, comma primo, del d.lgs. cit., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito (Sez. 3, n. 41352 del 10/06/2014, Parpaiola, Rv. 260648).
4.2.3. Va da sé che la vicenda dovrà essere nuovamente esaminata, tenuto conto dei principi appena riaffermati.
5. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al residuo reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al residuo reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 con rinvio al Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma il 08/10/2020