«Rifiuti –Direttive 75/442/ CEE, 91/156/CEE e 91/271/CEE – Acque reflue che fuoriescono dal sistema fognario – Qualifica – Sfera di applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/271/CEE»
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
10 maggio 2007
«Rifiuti –Direttive 75/442/ CEE, 91/156/CEE e 91/271/CEE
– Acque reflue che fuoriescono dal sistema fognario – Qualifica – Sfera di
applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/271/CEE»
Nel procedimento C-252/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dalla High Court of
Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court)
(Regno Unito), con decisione 20 maggio 2005, pervenuta in cancelleria il 15
giugno 2005, nel procedimento tra
The Queen, su domanda di:
Thames
Water Utilities Ltd,
e
South
East London Division, Bromley Magistrates’ Court (District Judge Carr),
altra parte del procedimento:
Environment Agency,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di
sezione, dai sigg. P. Kūris, J. Makarczyk, L. Bay Larsen e
J.‑C. Bonichot (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all'udienza dell'11 gennaio 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la
Thames Water Utilities Ltd, dal sig. R. McCracken, QC, e dal
sig. Jones;
– per
l’Environment Agency, dal sig. D. Hart, QC, e dal sig. M. Harris,
barrister;
– per il
governo del Regno Unito, dalla sig.ra E. O’Neill, in qualità di agente,
assistita dal sig. J. Maurici, barrister;
– per il
governo belga, dal sig. M. Wimmer, in qualità di agente,
– per il
governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H. Sevenster, in qualità di agente;
– per la
Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Konstantinidis e dalla sig.ra
D. Lawunmi, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
presentate all'udienza del 8 febbraio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva
del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti
(GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del
Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in
prosieguo: la «direttiva 75/442») e della direttiva del Consiglio 21 maggio
1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
(GU L 135, pag. 40). Il giudice del rinvio intende accertare, in
sostanza, se le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario
costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva 75/442 e, nell'ipotesi
affermativa, se sono escluse dalla sfera di applicazione della direttiva
medesima ai sensi del suo art. 2, n. 1, lett. b), iv), ovvero
del suo art. 2, n. 2.
Contesto normativo
Diritto comunitario
In tema di rifiuti
2 L'art. 1
della direttiva 75/442 stabilisce quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
a) rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate
nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi.
(…)
b) produttore:
la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) e/o la
persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
c) detentore:
il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
(…)»
3 L’art. 2
della direttiva medesima così prevede:
«1. Sono esclusi dal
campo di applicazione della presente direttiva:
(…)
b) qualora già
contemplati da altra normativa:
(…)
iv) le acque
di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
(…)
2. Disposizioni
specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per
disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere
fissate da direttive particolari».
In tema di acque reflue
4 L’art. 1
della direttiva 91/271 così recita:
«La presente direttiva concerne la raccolta, il
trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo
scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali.
Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle
ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue».
5 L’art. 3
della direttiva medesima prevede, al n. 1, primo comma, che «[g]li Stati
membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti
fognarie per le acque reflue urbane» e, al n. 2, che «[l]e reti fognarie
di cui al paragrafo 1 devono rispondere ai requisiti dell'allegato I A».
6 L’allegato
I, punto A, della direttiva 91/271 impone i seguenti obblighi:
«(...)
La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle
reti fognarie vanno effettuate adottando le tecniche migliori che non
comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
(…)
– della
prevenzione di eventuali fuoriuscite,
(…)».
Diritto interno
In tema di rifiuti
7 L’art. 33
(1) dell’Environmental Protection Act 1990 dispone quanto segue:
«(…) è fatto divieto – a) di eliminare rifiuti sottoposti
a monitoraggio (…) nel terreno ovvero sopra di esso, in qualsiasi luogo, a meno
che non sussista una licenza di gestione dei rifiuti e lo scarico venga
effettato conformemente alla detta licenza».
8 L’art. 75
(4) dell’Environmental Protection Act 1990 definisce i «rifiuti sottoposti a
monitoraggio» come «rifiuti domestici, rifiuti industriali e commerciali o
altri rifiuti dello stesso genere».
9 Ai
sensi dell’art. 75 (8) dell’Environmental Protection Act 1990 «i rifiuti
di cui al punto (7) ed al presente punto non comprendono le acque reflue (ivi
inclusi gli scarichi fognari ovvero provenienti dalle fogne), fatte salve
diverse disposizioni dei regolamenti».
10 Le
Controlled Waste Regulations 1992 sono state redatte in esecuzione
dell’Environmental Protection Act 1990.
11 Ai sensi
della regola 5 (1) delle Controlled Waste Regulations 1992, «(…) ai fini della
parte II della legge, i rifiuti di cui all'allegato 3 vanno considerati quali
rifiuti industriali».
12 Il
paragrafo 7 (a) dell’allegato 3 fa riferimento alle «acque reflue ricomprese
nella descrizione di cui alla regola 7 […] eliminate attraverso ovvero sopra il
terreno». La regola 7 (1) (a), tuttavia, esclude «le acque reflue, i fanghi o i
fanghi di fosse settiche trattati, conservati ovvero eliminati (senza far
ricorso ad un impianto mobile) nel contesto di impianti di trattamento
(«curtilage») delle acque reflue» dall'ambito dei rifiuti sottoposti a
monitoraggio, a meno che le operazioni di trattamento, conservazione ed
eliminazione costituiscano parte integrante dell'attività degli impianti.
13 Ai sensi
della regola 7 A delle Controlled Waste Regulations 1992, «ai fini della parte
II dell’Environmental Protection Act 1990, i rifiuti non indicati dalla
direttiva non devono essere ritenuti rifiuti domestici, industriali o
commerciali».
14 Infine, le
Controlled Waste Regulations 1992 definiscono i «rifiuti di cui alla direttiva»
come «qualsivoglia sostanza od oggetto delle categorie indicate nella parte II
dell’allegato 4 di cui il produttore o il detentore si disfi con l'intenzione
di disfarsene ovvero abbia l'obbligo di disfarsene, fatto salvo, tuttavia,
tutto ciò che escluso dalla sfera di applicazione della direttiva ai sensi del
suo art. 2»; l'espressione «disfarsi» ha un significato identico a quello
che riveste nella direttiva e con il termine «produttore» si intende ogni
soggetto la cui attività abbia dato luogo a rifiuti di cui alla direttiva
ovvero che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre
operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti».
In tema di acque reflue
15 All'epoca
in cui sono state compiute le infrazioni dedotte, l’art. 94 (1) del Water
Industry Act 1991 disponeva quanto segue:
«L’impresa di trattamento delle acque reflue è tenuta:
a) a fornire, controllare e ampliare un sistema di tombini pubblici (nella
propria zona o altrove) che garantisca la loro depurazione e la loro
manutenzione, in modo tale che la detta zona risulti effettivamente depurata e
continui ad esserlo; b) ad adottare disposizioni per svuotare tali tombini e
tutte le altre disposizioni (…) necessarie, iterativamente, per trattare
effettivamente, in impianti di smaltimento o con altre modalità, il contenuto
dei detti tombini».
16 Inoltre,
nell'ipotesi di violazione di un obbligo commessa da un operatore del
trattamento delle acque reflue prevista dall’art. 94 (1) del Water
Industry Act 1991, il segretario di Stato o il direttore generale dei servizi
idrici è tenuto, in forza dell’art. 18 della legge medesima, ad emanare un
ordine esecutivo definitivo (applicabile in esito ad un procedimento in
contraddittorio) o provvisorio (immediatamente applicabile) facendo richiesta
dell'avvio di un procedimento al fine di garantire il rispetto di tale obbligo.
17 Le Urban
Waste Water Treatment (England and Wales) Regulations 1994 sono state emanate
al fine di dare esecuzione alla direttiva 91/271e completano le disposizioni di
cui all’art. 94 del Water Industry Act 1991.
18 La
regola 4 (1) delle Urban Waste Water Treatment (England and Wales) Regulations
1994 così recita:
«Le presenti disposizioni integrano quelle relative
all'obbligo imposto dall'art. 94 del Water Industry Act 1991 (…) e
qualsiasi violazione degli obblighi imposti dalle presenti disposizioni deve
essere ritenuta, ai fini di tale legge, quale violazione della detta
disposizione».
19 Ai sensi
della regola 4 (4) tra gli obblighi ai sensi dell'art. 94 (1) (b) è
ricompreso l'obbligo «di far sì che le acque residuali urbane che rifluiscono
nei sistemi di raccolta, prima di essere evacuate, vengano assoggettate a un
trattamento conformemente alla regola 5».
Causa principale e questioni pregiudiziali
20 La Thames
Water Utilities Ltd è un'impresa pubblica di trattamento delle acque reflue, a
più riprese denunciata penalmente dalla Environment Agency, persona giuridica
autonoma tra le cui competenze sono ricompresi alcuni aspetti del controllo
dell'inquinamento in Inghilterra e nel Galles. La Thames Water Utilities Ltd è
stata accusata di scarico di acque reflue non trattate che costituivano
«rifiuti sottoposti a monitoraggio» sul territorio della contea del Kent nonché
in acque sottoposte a monitoraggio della contea medesima. Il giudice competente
è la South East London Division, Bromley Magistrates’ Court (District Judge
Carr), che si è astenuto dal pronunziarsi in ordine ad una questione
preliminare volta ad accertare se le acque reflue che fuoriescono da
canalizzazioni gestite da un'impresa quale la Thames Water Utilities Ltd
costituiscono «rifiuti sottoposti a monitoraggio ai sensi della normativa
inglese».
21 La Thames
Water Utilities Ltd ha proposto dinanzi al giudice del rinvio ricorso
giurisdizionale («judicial review») avverso tale diniego di giustizia.
22 Dopo aver
rilevato che un rifiuto sottoposto a monitoraggio ai sensi della normativa
interna costituiva un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442, la High Court of
Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court),
decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se le
acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un’impresa
pubblica che si occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi della
direttiva [91/271] e/o del [Water Industry Act 1991] (…) siano comprese tra i
rifiuti come qualificati dalla direttiva [75/442].
2) In caso di
soluzione affermativa della prima questione, se le suddette acque:
a) siano
escluse dalla sfera di applicazione della nozione di «rifiuti» come qualificati
ai sensi della direttiva [75/442] in forza dell'art. 2, n. 1,
lett. b), iv), della direttiva [medesima], segnatamente nel combinato
disposto con la direttiva 91/271 e/o il [Water Industry Act 1991], ovvero
b) siano
soggette all'art. 2, n. 2, della [direttiva 75/442] e siano escluse
dalla sfera di applicazione della nozione di «rifiuti», come intesa ai fini
della [direttiva 75/442], segnatamente in forza della [direttiva 91/271]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
23 Con la
prima questione, il giudice a quo chiede se acque reflue costituiscono rifiuti
ai sensi della direttiva 75/442, qualora fuoriescano da un sistema fognario
gestito da un’impresa pubblica ai sensi della normativa di attuazione della
direttiva 91/271.
24 L'art. 1,
lett. a), della direttiva 75/442 definisce rifiuto «qualsiasi sostanza od
oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso [...] di disfarsi». Il detto allegato precisa
e chiarisce tale definizione proponendo elenchi di sostanze e di oggetti
qualificabili come rifiuti. Tale elenco, tuttavia, ha soltanto un valore
indicativo, posto che la qualifica di rifiuto discende anzitutto dal
comportamento del detentore e dal significato del termine «disfarsi» (v.,
sentenza 7 settembre 2004, causa C‑1/03,Van de Walle e a.,
Racc. pag. I‑7613, punto 42 e la giurisprudenza ivi menzionata).
25 L'art. 2,
n. 1, della direttiva 75/442 indica, inoltre, i tipi di rifiuti che
possono essere esclusi, al ricorrere di talune condizioni, dalla sfera di
applicazione della direttiva, ancorché si tratti di rifiuti che corrispondono
alla definizione di cui all'art. 1, lett. a), della direttiva
medesima.
26 Lo stesso
dicasi, ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), iv), della
direttiva 75/442, con riguardo alle «acque di scarico, esclusi i rifiuti allo
stato liquido». Da tale disposizione emerge che il legislatore comunitario ha
inteso qualificare espressamente le acque di scarico come «rifiuti», ai sensi
della stessa direttiva pur prevedendo che tali rifiuti possano, al ricorrere di
talune condizioni, non rientrare nella sfera di applicazione della direttiva
medesima e, conseguentemente, nel regime giuridico generale che essa
istituisce.
27 A tal
riguardo, l'espressione «disfarsi» non va interpretato solo alla luce delle
finalità della direttiva 75/442, vale a dire, la protezione della salute umana
e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del
trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti, bensì anche alla luce
dell'art. 174, n. 2, CE, a termini del quale «[l]a politica della
Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo
conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa
è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva (…)».
Pertanto, il termine «disfarsi» non può essere interpretato restrittivamente
(v., in tal senso, in particolare, sentenza 15 giugno 2000, cause riunite C‑418/97
e C‑419/97, ARCO Chemie Nederland e a., Racc. pag. I‑4475,
punti 36-40).
28 La
circostanza che le acque reflue fuoriescono da un sistema fognario è
ininfluente quanto alla loro natura di «rifiuti» ai sensi della direttiva
75/442Infatti, la fuoriuscita di acque reflue da un impianto fognario
costituisce un fatto mediante il quale l'impresa fognaria, detentrice delle
acque, se ne «disfa». Il fatto che le acque siano fuoriuscite accidentalmente
non consente di giungere ad una conclusione diversa. La Corte, infatti, ha
affermato che la fuoriuscita accidentale di idrocarburi sul terreno può essere
intesa come un'azione mediante la quale il detentore degli idrocarburi stessi
«si disfa» di essi (v., in tal senso, sentenza Van de Walle e a., cit.,
punto 47). La Corte ha parimenti ritenuto che la direttiva 75/442 verrebbe in
parte vanificata se degli idrocarburi che sono all'origine di un inquinamento
non venissero considerati rifiuti per il solo fatto di essere stati sversati
accidentalmente (v. sentenza Van de Walle e a., cit., punto 48). Lo stesso
ragionamento deve essere svolto con riguardo ad acque reflue che fuoriescano
accidentalmente.
29 Pertanto,
occorre risolvere la prima questione dichiarando che le acque reflue che
fuoriescono da un sistema fognario gestito da un’impresa pubblica che si occupa
del trattamento delle acque reflue ai sensi della direttiva 91/271 e della
normativa emanata ai fini della sua trasposizione costituiscono rifiuti ai
sensi della direttiva 75/442.
Sulla seconda questione, sub a)
30 Con la
seconda questione, sub a), il giudice del rinvio intende accertare, in
sostanza, se le acque reflue che fuoriescono da un sistema fognario
costituiscono rifiuti esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva
75/442 ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), iv), della
direttiva medesima, segnatamente, per effetto della direttiva 91/271 o del Water
Industry Act 1991, ovvero del combinato disposto di tali due atti normativi.
31 L’art. 2,
n. 1, lett. b), iv), della direttiva 75/442esclude dalla propria
sfera di applicazione le acque reflue,fatti salvi i rifiuti allo stato liquido,
a condizione, tuttavia, che le dette acque reflue siano già contemplate da
«altra normativa».
32 Come
affermato dalla Corte al punto 49 della sentenza 11 settembre 2003, causa
C-114/01, AvestaPolarit Chrome (Racc. pag. I-8725), i termini «altra
normativa», figuranti all'art. 2, n. 1, lett. b), della
direttiva 75/442 possono riguardare, del pari, normative nazionali.
33 Tuttavia,
per essere considerate come «altra normativa» ai sensi del detto art. 2,
n. 1, lett. b) della direttiva 75/442, le norme in oggetto non devono
semplicemente riguardare una sostanza particolare, ma devono contenere
disposizioni precise che ne organizzano la gestione come rifiuti, ai sensi
dell'art. 1, lett. d), della detta direttiva. Altrimenti, la gestione
dei rifiuti di cui trattasi non sarebbe organizzata né sul fondamento della
direttiva 75/442 né su quello di un'altra direttiva, né nel contesto di una
normativa nazionale, il che sarebbe in contrasto sia con il tenore letterale
dell'art. 2, n. 1, lett. b), della detta direttiva, sia con lo
stesso fine della normativa comunitaria in materia di rifiuti (v., in tal
senso, sentenza AvestaPolarit Chrome, cit., punto 52).
34 Ne consegue
che, affinché una legislazione comunitaria o nazionale possa essere considerata
come «altra normativa», essa deve contenere disposizioni precise che
organizzano la gestione dei rifiuti e garantire un livello di tutela
dell'ambiente almeno equivalente a quello che risulta dalla direttiva 75/442 e,
segnatamente, dagli artt. 4, 8 e 15 della direttiva stessa.
35 La
direttiva 91/271non garantisce un siffatto livello di tutela. È pur vero che
essa disciplina la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue, ma
essa si limita a prevedere, con riguardo alle fuoriuscite di acque reflue, un
obbligo di prevenzione del rischio di tali fughe all'atto della progettazione,
della costruzione e della manutenzione del sistema di reti fognarie. La
direttiva 91/271non fissa alcun obiettivo in materia di eliminazione dei
rifiuti o di disinquinamento dei terreni contaminati. Pertanto, non può
ritenersi che tale direttiva riguardi la gestione delle acque reflue che
fuoriescono dal sistema fognario e garantisca un livello di tutela
dell'ambiente quantomeno equivalente a quello che emerge dalla direttiva 75/442.
36 Con
riguardo alla normativa nazionale applicabile ala causa principale, né le
memorie presentate dinanzi alla Corte, né le osservazioni espresse all'udienza
hanno consentito di determinare l'esatta portata delle facoltà attribuite
all'amministrazione competente del Regno Unito. Spetta al giudice del rinvio
stabilire, alla luce dei criteri definiti ai precedenti punti 34 e 35, se il
Water Industry Act 1991 o le Urban Waste Water (England and Wales) Regulations
1994 prevedano disposizioni precise che organizzano la gestione dei rifiuti in
oggetto e se siano tali da assicurare una tutela dell'ambiente equivalente a
quella garantita dalla direttiva 75/442 e, in particolare, dagli art. 4, 8
e 15 della direttiva medesima.
37 Nell'ipotesi
negativa, spetta al giudice del rinvio disapplicare le disposizioni nazionali e
applicare alla causa principale quelle di cui alla direttiva 75/442 ed alle
norme nazionali di trasposizione.
38 La seconda
questione, sub a), deve pertanto essere risolta, da una parte, nel senso che la
direttiva 91/271 non costituisce «altra normativa» ai sensi del detto
art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 e, dall'altra,
nel senso che spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente ai criteri
definiti dalla presente sentenza, se possa ritenersi che la normativa nazionale
costituisca «altra normativa» ai sensi della detta disposizione, ciò che si
verifica se tale normativa nazionale contiene disposizioni precise che
organizzano la gestione dei rifiuti di cui trattasi e se è tale da garantire un
livello di tutela dell'ambiente equivalente a quello che risulta dalla
direttiva 75/442 e, segnatamente, dagli artt. 4, 8 e 15 della direttiva stessa.
Sulla seconda questione, sub b)
39 La Corte ha
affermato che la direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156,
costituisce una normativa quadro, laddove l'art. 2, n. 2 della
direttiva medesima prevede che disposizioni specifiche particolari o
complementari per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti
possono essere fissate da direttive particolari. Una siffatta direttiva
particolare dev'essere considerata lex specialis rispetto alla direttiva
75/442, cosicché le sue disposizioni prevalgono su quelle di quest'ultima
direttiva nei casi che essa intende specificamente disciplinare (v., in tal
senso, sentenza 19 giugno 2003, causa C‑444/00, Mayer Parry Recycling,
Racc. pag. I‑6163, punti 51 e 57).
40 Tuttavia,
come si è rilevato al precedente punto 35, la direttiva 91/271non prevede
alcuna disposizione relativa alle acque reflue che fuoriescono dal sistema
fognario in quanto tali. Pertanto, non può ritenersi che tale direttiva
contenga disposizioni specifiche particolari o complementari rispetto a quelle
di cui alla direttiva 75/442 per disciplinare la gestione delle acque reflue
che fuoriescono dal sistema fognario.
41 La seconda
questione, sub b), va quindi risolta dichiarando che la direttiva 91/271 non
può essere ritenuta, con riguardo alla gestione delle acque reflue che
fuoriescono dal sistema fognario, come lex specialis rispetto alla direttiva
75/442 e, pertanto, non può applicarsi ai sensi dell'art. 2, n. 2, di
quest'ultima direttiva.
Sulle spese
42 Nei
confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione)
dichiara:
1) Le acque reflue
che fuoriescono da un sistema fognario gestito da un’impresa pubblica che si
occupa del trattamento delle acque reflue ai sensi della direttiva del
Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della normativa emanata ai fini della sua trasposizione
costituiscono rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975,
75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio
18 marzo 1991, 91/156/CEE.
2) La direttiva
91/271 non costituisce «altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1,
lett. b), della direttiva 75/442 come modificata dalla direttiva 91/156.
Spetta al giudice del rinvio verificare, conformemente ai criteri definiti
dalla presente sentenza, se possa ritenersi che la normativa nazionale
costituisca «altra normativa», ai sensi della detta disposizione, ciò che si
verifica se tale normativa nazionale contiene disposizioni precise che
organizzano la gestione dei rifiuti di cui trattasi e se è tale da garantire un
livello di tutela dell'ambiente equivalente a quello che risulta dalla
direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e, segnatamente, dagli
artt. 4, 8 e 15 della direttiva stessa.
3) La direttiva
91/271 non può essere ritenuta, con riguardo alla gestione delle acque reflue
che fuoriescono dal sistema fognario, come lex specialis rispetto alla
direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e, pertanto, non può
applicarsi ai sensi dell'art. 2, n. 2, di quest'ultima direttiva.
Firme