TRGA Trentino Alto Adige (TN) n. 158 del 11 giugno 2010
Rifiuti. Impianti di trattamento
I Comuni sono in linea generale riconosciuti quali titolari di una situazione rappresentativa degli interessi radicati nel proprio territorio, in specie nel nuovo contesto costituzionale in cui all'equiparazione tra diversi livelli di governo, come fissata dall'art. 114 Cost., si accompagna l'emersione del principio di sussidiarietà quale parametro di affidamento delle funzioni amministrative. Nella sua qualità di ente esponenziale, portatore in via continuativa di interessi radicati nel proprio territorio che fanno capo ad una circoscritta e determinata popolazione residente, il Comune è dunque portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato tale da giustificare l'impugnativa di atti incidenti su tali interessi, come in tema di impugnativa di atti approvativi di rilevanti impianti che possano avere significative ricadute sull’ambiente e sulla qualità della vita.
N. 00158/2010 REG.SEN.
N. 00047/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2010, proposto da:
Comune di Mezzocorona e Comune di Lavis, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Dragogna, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via G. Manci, 18
contro
il Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Colpi e Velia Maria Leone, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Trento, Via Calepina, 12;
la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Velia Maria Leone, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, 15
per l'annullamento
1) della determinazione del Comune di Trento n. 4/44 a firma del Dirigente del relativo progetto di data 22.12.2009, prot. n. 2009/154005, concernente “Indizione di gara: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m. - Concessione di lavori per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto di combustione o altro trattamento termico con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili, in località Ischia Podetti, nel Comune di Trento - Finanza di progetto";
2) del relativo bando di gara - concessione di lavori pubblici del Comune di Trento di data 23.12.2009 del Dirigente del Servizio viabilità pubblicato in G.U. n. 1 del 4.1.2010, 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici, e relativi atti e allegati, in corso di pubblicazione fino al 19.7.2010;
3) della delibera di approvazione della Giunta comunale di Trento n. 365 di data 30.11.2009, che ha approvato l'allegato "Studio di fattibilità giugno 2009" e che ha stabilito "che si proceda alla scelta del contraente per l'impianto di combustione in Loc. Ischia Podetti mediante finanza di progetto secondo la procedura descritta dall'art. 153, commi da 1 a 14, del D.Lgs. 163/2006”, individuando quale criterio di aggiudicazione quello della offerta economicamente più vantaggiosa; che ha, inoltre, approvato gli schemi di bando di gara e disciplinare e fissato gli indirizzi per la definizione della procedura di gara, con dichiarazione di accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio delle Autonomie locali;
4) degli atti presupposti e richiamati, in particolare delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trento di data 28.10.2009, n. 141 e n. 142; 19.12.2008, n. 132 come successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunale di Trento di data 30.11.2009; di quella del 29.12.2008, n. 489, di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2009, prot. n. 0142066, nonché dei richiamati verbali della riunione del 9 ottobre 2009 presso il Dipartimento Urbanistica e Ambiente della Provincia autonoma di Trento per la presentazione dello Studio di fattibilità, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto e connesso, ivi compreso, se necessario, il parere del Consiglio delle Autonomie locali prot. n. 733 del 26.11.2009;
- per l'accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 244 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, della violazione dei diritti di partecipazione, prevenzione e di precauzione dei Comuni ricorrenti, a tutela della salute delle popolazioni rappresentate e dell'ambiente insediativo e rurale dei rispettivi territori amministrati
- e con la condanna alla immediata interdizione di atti lesivi ed, in particolare, mediante disapplicazione dei provvedimenti assunti ed impugnati, per la stipulazione della preventiva convenzione con i Comuni ricorrenti e altri legittimati, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del T.U. provinciale di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41, per la realizzazione e la gestione dell'impianto, la determinazione dell'ente capofila, l'assetto proprietario nonché le modalità di determinazione della quota di tariffa, al fine di garantire il recepimento negli atti di progettazione delle esigenze e dei diritti di tutela dall'inquinamento e di salvaguardia della salute, con la prefissione di termine a carico delle Amministrazioni competenti per la stipulazione degli atti preventivi di convenzionamento ovvero con nomina di Commissario ad acta per gli adempimenti di legge in via sostitutiva.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Comuni di Mezzocorona e di Lavis impugnano col ricorso in epigrafe gli atti del procedimento avviato dal Comune di Trento per la realizzazione dell'impianto di combustione con recupero energetico per rifiuti urbani e speciali assimilabili, in località Ischia Podetti.
In particolare, gli atti impugnati sono quelli di indizione della gara per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'impianto, mediante finanza di progetto, secondo la procedura introdotta dall'art. 153, commi da 1 a 14, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, con la prefissione, quale criterio di aggiudicazione, di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed il relativo bando, nonché gli atti presupposti, tra cui l’approvazione dello studio di fattibilità.
Viene altresì proposta azione di accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 244 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, della violazione dei diritti di partecipazione, prevenzione e di precauzione dei Comuni ricorrenti, a tutela della salute delle popolazioni rappresentate e dell'ambiente insediativo e rurale dei rispettivi territori amministrati.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 72, commi 2 e 7bis, del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41Leg.; eccesso di potere sotto vari profili; violazione della L.p. 29.8.1988, n. 28, nel rilievo che la competenza a realizzare e gestire, previa convenzione, l’unico impianto provinciale sarebbe di competenza di tutti i Comuni ricadenti nello stesso ambito provinciale o comprensoriale. La norma transitoria che eccezionalmente affida al solo Comune di Trento la costruzione e la gestione dell’impianto implicherebbe che la diversa fase della progettazione spetta a tutti i Comuni, previa convenzione obbligatoria; con la finanza di progetto i Comuni dell’ambito interessato sarebbero stati invece estromessi; non sarebbe stato revocato l’incarico alla Sit s.p.a., ora Trentino servizi, precedentemente individuata come società provinciale partecipata, che avrebbe dovuto realizzare l’impianto; lo studio di fattibilità presupposto alla finanza di progetto costituirebbe un atto collegiale, ma non sarebbe stato redatto da un gruppo di lavoro, bensì da singoli professionisti incaricati separatamente l’uno dall’altro;
2) violazione dell’art. 153 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per omessa applicazione della normativa provinciale sulla finanza di progetto, approvata con L.p. 24.7.2008, n. 10, che non risulterebbe nemmeno menzionata e senza alcun giudizio comparativo fra interessi pubblici e privati che sorregga la detta scelta, peraltro non inserita nella programmazione delle opere pubbliche;
3) violazione degli artt. 178, 179, 181 e 182 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in quanto vengono prescritte le “BAT” (acronimo di “best available techniques”, ovvero le migliori tecniche attualmente disponibili), senza l’individuazione di una precisa tecnologia di trattamento dei rifiuti, ma poi contraddittoriamente viene richiesto che quella proposta sia stata collaudata in almeno altri tre impianti esistenti in Europa, escludendosi quindi le tecnologie più avanzate. La separazione tra fase di progettazione e affidamento avrebbe consentito di saggiare le tecniche più innovative diverse dall’inquinante incenerimento. Sarebbero stati violati i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Con motivi aggiunti successivamente notificati in relazione ai documenti prodotti dall’Amministrazione comunale resistente, i Comuni ricorrenti hanno, per un verso, eccepito l’irrilevanza, agli effetti del petitum che forma oggetto del ricorso, degli atti pregressi (Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti e relativa localizzazione) e per altro verso hanno dedotto la nullità del parere del Servizio legislativo del Consiglio provinciale, acquisito al procedimento, in quanto privo di data e di sottoscrizione.
Il Comune di Trento, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, ormai divenuto inoppugnabile, che ha previsto (precisamente col suo terzo aggiornamento del 2006) la controversa localizzazione dell’impianto.
Ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non essendo dimostrate le negative ripercussioni dell’impianto sui territori dei Comuni ricorrenti.
Nel merito ha controdedotto articolatamente, concludendo per la reiezione del ricorso.
La Provincia autonoma di Trento, costituitasi anch’essa in giudizio, ha svolto identiche difese a quelle spiegate da parte del Comune di Trento.
All’odierna pubblica udienza il difensore dei ricorrenti ha chiesto un differimento dell’udienza affinché sia acquisito il provvedimento recentemente emanato dal Comune di Trento, che avrebbe disposto un rinvio del termine per la presentazione delle offerte.
Sull’opposizione delle Amministrazioni resistenti, il Collegio si è riservato di decidere.
Ciò premesso, va anzitutto delibata l’istanza di differimento dell’udienza, che va peraltro respinta.
Infatti, il provvedimento che la giustificherebbe non ha nessuna rilevanza sul thema decidendum ,in quanto si tratta di un atto (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 7.5.2010 – 5a serie speciale), recante il semplice differimento del termine per la presentazione delle offerte ai fini della scelta del promotore, nel controverso procedimento di finanza di progetto.
Non vi è quindi alcuna ragione di posticipare la definizione della causa, indebitamente procrastinando i tempi del giudizio, ispirato nella presente materia al principio di massima celerità, ex art. 23bis della legge 6.12.1971, n. 1034 ed ex art. 245 del D.Lgs. n. 163 del 2006, come modificato dal D.Lgs. 20.3.2010, n. 53, per l’acquisizione di un atto privo di ogni vigore provvedimentale diverso dalla proroga del termine per la presentazione delle offerte al 31.12.2010; come tale esso appare palesemente incapace d’influire sulla decisione della causa e che sarebbe in ogni caso destinato ad essere travolto in caso d’accoglimento del ricorso.
Vanno egualmente disattese le istanze istruttorie di parte ricorrente, essendo sufficienti i documenti già acquisiti ai fini della sollecita definizione della causa.
Passando quindi all’esame del ricorso, vanno anzitutto respinte le eccezioni preliminari opposte dalle Amministrazioni resistenti.
Circa l’eccepita irricevibilità del ricorso, in quanto diretto contro il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, ormai divenuto inoppugnabile, il Collegio osserva che il ricorso è in realtà diretto, dichiaratamente, soltanto contro gli atti comunali con cui si è stabilito di procedere alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto mediante finanza di progetto.
Si tratta di atti autonomamente ed effettivamente lesivi, relativamente a profili non attinenti alla localizzazione della nuova struttura di trattamento e smaltimento dei rifiuti, per l’impugnazione dei quali non è presupposta l’impugnativa del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.
Circa l’asserito difetto di interesse (rectius, di legittimazione) dei Comuni ricorrenti, va premesso che i Comuni sono in linea generale riconosciuti quali titolari di una situazione rappresentativa degli interessi radicati nel proprio territorio, in specie nel nuovo contesto costituzionale in cui all'equiparazione tra diversi livelli di governo, come fissata dall'art. 114 Cost., si accompagna l'emersione del principio di sussidiarietà quale parametro di affidamento delle funzioni amministrative. Nella sua qualità di ente esponenziale, portatore in via continuativa di interessi radicati nel proprio territorio che fanno capo ad una circoscritta e determinata popolazione residente, il Comune è dunque portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato tale da giustificare l'impugnativa di atti incidenti su tali interessi, come in tema di impugnativa di atti approvativi di rilevanti impianti che possano avere significative ricadute sull’ambiente e sulla qualità della vita.
Nella specie, inoltre, i Comuni hanno la qualificazione che deriva loro dal fatto di partecipare al Consiglio delle autonomie locali che ha espresso parere in merito.
Nel caso all’esame la legittimazione è, inoltre, riconducibile alla "vicinitas" (criterio elaborato dalla giurisprudenza dapprima in relazione alle concessioni edilizie e poi esteso alle ipotesi di localizzazione di opere pubbliche), che postula la possibilità di ripercussioni sul territorio prossimo a queste ultime.
Nella specie, non è dubitabile, invero, che sia il Comune di Lavis, confinante con quello di Trento, sia quello di Mezzocorona, non lontano ed interessato da un vento dominante (“Ora del Garda”), abbiano un interesse qualificato alle modalità di costruzione e di gestione di un impianto, quale quello oggetto dei provvedimenti impugnati nel presente giudizio, che potrebbe immettere in atmosfera fumi potenzialmente nocivi, i quali potrebbero raggiungere anche quei territori. Essi, quindi, devono ritenersi legittimati a ricorrere alla tutela giurisdizionale contro gli atti che assumono come lesivi di tale interesse (cfr, ad es.: Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2006, n. 695).
Nel merito, peraltro, il ricorso deve essere respinto.
E’ anzitutto infondato il primo motivo, con cui è stato dedotto:
a) che la norma transitoria che eccezionalmente affida al solo Comune di Trento la costruzione e la gestione dell’impianto implicherebbe che la diversa fase della progettazione spetti a tutti i Comuni, previa convenzione obbligatoria;
b) che dunque i Comuni dell’ambito interessato sarebbero stati estromessi dalla detta, essenziale fase partecipativa attraverso l’indizione di una pubblica gara, da aggiudicarsi secondo il modello della finanza di progetto;
c) che non sarebbe stato revocato l’incarico alla Sit S.p.A., ora Trentino servizi, precedentemente individuata come società provinciale partecipata, che avrebbe dovuto realizzare l’impianto;
d) che lo studio di fattibilità presupposto alla finanza di progetto costituirebbe un atto collegiale, ma non sarebbe stato redatto da un gruppo di lavoro, bensì da singoli professionisti incaricati.
Sul primo punto, va condivisa l’iniziale lettura della norma nel significato che affidi la competenza in via transitoria al solo Comune di Trento, fino alla stipula della convenzione.
E’ ben vero, tuttavia, che il comma 7bis del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41/leg. testualmente nomina le “attività di costruzione e di gestione del’impianto di trattamento e di smaltimento con recupero energetico” e a tale stregua è altrettanto palese che, al di là del mero lessico della norma, che enuncia la sola ’“attività di costruzione” il Legislatore provinciale abbia implicitamente, ma sicuramente ricompreso ogni altro compito ad essa riconducibile e funzionale: il che, secondo il noto brocardo “minus dixit quam voluit“ è l’unica interpretazione coerente con la parte finale del periodo, ove espressamente si comprende, fra le modalità di costruzione e gestione che il Comune di Trento può adottare, anche “il sistema della finanza di progetto”.
Quest’ultimo presuppone, infatti, che sia posto a base di gara uno studio di fattibilità, sulla scorta del quale le imprese offerenti nel procedimento di scelta del promotore predispongono il progetto preliminare.
Se dunque la stessa norma consente espressamente al Comune di Trento di utilizzare questo sistema del quale fa parte il progetto, resta incontrovertibile che la competenza per le “attività di costruzione e gestione” non possa che essere onnicomprensiva e includere, quindi, anche la progettazione.
La norma peraltro non è finalizzata alla denunciata estromissione dei Comuni, ma autorizza l’avvalimento di un avanzato e celere sistema di partenariato pubblico - privato, in linea col principio di sussidiarietà orizzontale e con quello dello sfruttamento ottimale delle (non illimitate) risorse di finanza pubblica.
Irrilevante ed infondato, poi, si palesa il rilievo che non sarebbe stato revocato l’incarico alla Sit s.p.a., ora Trentino servizi, precedentemente individuata come società provinciale partecipata, che avrebbe dovuto realizzare l’impianto, poiché il citato comma 7bis, introdotto con L.p. 29.12.2006, n. 11, ha superato tale precedente assetto organizzativo, come è comprovato dal fatto che, con determinazione dirigenziale 13.12.2007 n. 98, è stata disposta la definitiva liquidazione delle spese sostenute dalla SIT per le attività delegate e ormai cessate.
Anche l’ulteriore rilievo, svolto col primo motivo, che lo studio di fattibilità presupposto alla finanza di progetto costituirebbe un atto collegiale che non è stato redatto da un gruppo di lavoro, bensì da singoli professionisti separatamente incaricati, è infondato.
Invero, la norma del procedimento relativo alla finanza di progetto si limita a prevedere che le amministrazioni pongano a base di gara uno studio di fattibilità, per cui le modalità con le quali questo documento venga predisposto ed approvato dall’Amministrazione possono essere le più varie.
Nella specie il Comune di Trento ha stabilito di avvalersi della consulenza di esperti esterni alla propria organizzazione, messi a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento, nominati con deliberazione della Giunta provinciale 11.9.2008, n. 2307, dalla quale emerge che non è stato costituito alcun organo amministrativo collegiale.
Le censure svolte col primo motivo di ricorso vanno dunque disattese.
Col secondo motivo è stata contestata l’omessa applicazione della normativa provinciale sulla finanza di progetto, approvata con L.p. 24.7.2008, n. 10, che non risulterebbe menzionata negli atti impugnati.
Anche questa prospettazione non può essere condivisa.
In realtà, l’art. 111 della L.p. 24.7.2008, n. 10 (che ha introdotto le modificazioni alla L.p. 10.9.1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”), prevede al comma 1, che “Le norme per l'attuazione di questo capo sono stabilite con uno o più regolamenti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. Fino alla data di entrata in vigore di detti regolamenti continua ad applicarsi la legge provinciale n. 26 del 1993 nel testo previgente a questa legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, di questa legge.”
Peraltro, lo stesso art. 111, comma 1bis, recita:”In deroga a quanto previsto dal comma 1, la disciplina del capo VII-bis (cioè, le disposizioni in materia di finanza di progetto) della legge provinciale n. 26 del 1993, ad eccezione dell'articolo 50 sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati, introdotta da questa legge, può essere applicata dalle amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma, anche per gli interventi per i quali gli strumenti di programmazione di tali amministrazioni già prevedono, a tale data, il ricorso alla finanza di progetto. In tal caso le disposizioni attuative eventualmente necessarie sono stabilite con gli atti di gara”.
In altri termini, la legge consente l’applicazione immediata, prima dell’emanazione dei regolamenti, della disciplina in materia di finanza di progetto, prevedendo che le disposizioni attuative siano fissate con gli atti di gara, anziché dal regolamento. Il che integra, peraltro, una facoltà e non un obbligo.
Nella specie, l’Amministrazione ha preferito, tuzioristicamente, applicare la normativa statale (cioè l’art. 153 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163) giustificando tale scelta col paventato rischio che, pendendo all’epoca un giudizio davanti alla Corte costituzionale che avrebbe potuto condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa provinciale applicata, la procedura avviata sarebbe stata travolta dall’illegittimità derivata.
Anche la dedotta carenza di un giudizio comparativo tra interessi pubblici e privati, che avrebbe dovuto sorreggere la scelta della finanza di progetto, non coglie egualmente nel segno, in quanto tale valutazione è stata compiuta a priori dal Legislatore provinciale che, come visto sopra, ha espressamente previsto la facoltà di adottare tale sistema, quale scelta ampiamente discrezionale attratta alla sede legislativa, nella quale è stata fatta un’evidente applicazione del principio di sussidiarietà nel coinvolgimento di operatori privati, per la convenienza di affidare a terzi i rischi legati alla progettazione, costruzione e gestione, per le esigenze di contenimento della spesa pubblica, di unitarietà dell’iniziativa e di accelerazione della fase di costruzione (principiando il concessionario a essere remunerato solo a conclusione della stessa), nella situazione di prossima saturazione delle discariche (vd. pag. 6 e 7 del provvedimento dirigenziale n. 4/44 del 22.12.2009, di indizione della gara).
Infine, dalla deliberazione di Giunta comunale 30.11.2009, n. 365 emerge che l’opera è inserita nel programma generale delle opere pubbliche e che ne è prevista la realizzazione mediante finanza di progetto.
Col terzo motivo di ricorso si sostiene che, pur prevedendosi l’impiego delle “BAT” (acronimo di “best available techniques”, ovvero le migliori tecniche attualmente disponibili) anziché di una specifica tecnologia di trattamento dei rifiuti, verrebbe contraddittoriamente prescritto che quella proposta sia stata collaudata in almeno tre impianti esistenti in Europa.
Ciò escluderebbe, nell’assunto dei ricorrenti, la possibilità che siano proposte le tecnologie più avanzate, ma non ancora collaudate.
Secondo il Collegio, però, la scelta accortamente operata dall’Amministrazione rappresenta un giusto contemperamento tra l’esigenza di impiegare le tecnologie più avanzate e quella di avere la garanzia che esse siano affidabili nel tempo e non lo siano soltanto teoricamente, ma siano state già proficuamente in uso in impianti esistenti: si tratta di una scelta assolutamente ragionevole, che resiste alla censura di contraddittorietà esposta da parte ricorrente.
Si sostiene, poi, dai ricorrenti che la separazione tra la fase di progettazione e quella di affidamento dei lavori avrebbe consentito di saggiare le tecniche più innovative diverse dal trattamento termico: la carenza di una siffatta fase procedimentale violerebbe i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti.
Si è già visto, però, che questa scelta è stata effettuata dal Legislatore provinciale, e non senza validi motivi, data la situazione di imminente saturazione delle discariche.
Inoltre, il progetto preliminare sarà sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, cosicché la censura si palesa quanto meno prematura, mentre lo studio di fattibilità prevede la minimizzazione delle emissioni, introducendo criteri assai restrittivi al riguardo (vd. l’allegato 2 dello studio di fattibilità).
La censura, poi, appare reiterativa di quanto in altra forma lamentato, risolvendosi ancora nella critica per il mancato coinvolgimento degli altri enti locali.
Ma questa omissione rappresenta una scelta obiettivamente non irragionevole del Legislatore provinciale poiché, di fronte al conclamato, prossimo esaurimento delle discariche, il che non è stato contestato in giudizio, non era più possibile attendere ulteriormente con tempi incerti sia nell’an che nel quando la stipulazione della convenzione tra gli enti locali interessati. E’ stato del resto provato in giudizio che essi erano stati tempestivamente interessati alla procedura, ma che soltanto il Consiglio delle Autonomie si sia positivamente espresso al riguardo, assente essendo rimasta ogni pulsione da parte dei Comuni ad una sollecita stipula della pur prevista convenzione.
Anche le censure svolte col terzo motivo vanno dunque disattese.
Con i motivi aggiunti è stata dedotta la nullità del parere del Servizio legislativo del Consiglio provinciale, acquisito al procedimento, in quanto privo di data e di sottoscrizione e l’irrilevanza ai fini del decidere del terzo aggiornamento del piano rifiuti.
Quanto a tale ultimo rilievo alla riconosciuta definitività del suddetto piano, di cui dà atto con onestà intellettuale la difesa dei ricorrenti, conseguono, peraltro, tutte le univoche significative conseguenze quanto alla scelta del sito, ma anche del tipo di struttura da realizzare ai fini del trattamento e dell’eliminazione dei rifiuti non previamente raccolti in quanto differenziati: dal che discende che non può dunque essere imputato al bando quanto sia stato statuito in altra, risalente sede e che doveva trovare conseguente attuazione da parte del Comune di Trento.
Relativamente al contestto parere deve riconoscersi che si tratta di una scheda proveniente dal Servizio legislativo del Consiglio provinciale, che è effettivamente priva di data e di sottoscrizione dell’autore, il quale fornisce un mero supporto interpretativo all’art. 72 sopra citato del D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1-41Leg..
Esso, tuttavia, non assume alcuna valenza procedimentale ed è perciò irrilevante nella formazione dei provvedimenti impugnati.
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza, devono porsi a carico dei Comuni ricorrenti ed a favore del Comune di Trento, in base alla nota presentata da quest’ultimo, che espone importi tariffari congrui, in quanto il valore della causa è indeterminabile nonché di particolare importanza, ragion per cui esse vanno liquidate in € 17.692,50 per onorari ed € 1.145,00 per diritti, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti, a titolo di spese generali.
Le spese del giudizio nei confronti della Provincia autonoma di Trento possono essere compensate, in quanto essa ha rivestito un ruolo marginale nella controversia.
P.Q.M.
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese del giudizio a favore del Comune di Trento, liquidate come da motivazione, e compensate nei confronti della Provincia autonoma di Trento.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2010