TAR Lazio (LT), Sez. I, n. 423, del 22 maggio 2015
Rifiuti.Variante impianto di trattamento e di recupero rifiuti e per la produzione di energia; verifica fattore di attenzione progettuale a carattere territoriale
La realizzazione di un’adeguata fascia di rispetto e di una barriera arborea quindi l’installazione di idonei sistemi di monitoraggio delle emissioni, anche odorigene, è coerente con il principio per il quale vanno valutati, nel caso, i cd. “fattori di attenzione progettuali per gli aspetti territoriali” i quali, ove presenti, implicano ulteriori approfondimenti ma non precludono la realizzabilità dell’iniziativa. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00423/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2013, proposto dal comune di Nettuno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ciro Palumbo e Valentina Milani, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina ex lege in Latina, alla Via A. Doria, n. 4;
contro
provincia di Latina, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Tatarelli e Laura Ciarla, con domicilio eletto presso Giulio Avv. Tatarelli in Latina, alla Via Costa, n. 1;
regione Lazio, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Chieppa, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina ex lege in Latina, alla Via A. Doria, n. 4;
comune di Aprilia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso Stefania Avv. Caporilli in Latina, viale Italia, n. 7;
Comando Provinciale Vigili del Fuoco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;
ASL Latina, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lazio, nn.cc.;
nei confronti di
Kyklos Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Cristiano, con domicilio eletto presso Andrea Avv. Mora in Latina, alla Via Eugenio di Savoia, n. 5;
per l’annullamento, previa sospensione di efficacia
dell’autorizzazione unica, prot. n. 28930 del 28 marzo 2013 rilasciata alla Ditta Kyklos, per variante sostanziale dell’impianto di trattamento e di recupero rifiuti e per la produzione di energia, per l’insediamento sito in Aprilia;
della pronuncia di valutazione di impatto ambientale adottata dalla Direzione Ambiente della Regione Lazio con nota prot. n. A07932 del 1° agosto 2012;
della delibera del Consiglio comunale di Aprilia n. 72 del 15 novembre 2012;
del verbale della conferenza dei servizi del 6 febbraio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della provincia di Latina, della regione Lazio, del comune di Aprilia, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e di Kyklos Srl.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe il comune di Nettuno: - espone che la Kyklos Srl gestisce dal 1998 un impianto di compostaggio sito in località Campoverde del comune di Aprilia ambito prossimo ad aree abitate e ricadenti nel proprio territorio; - aggiunge che da anni i residenti lamentano uno stato di grave inquinamento, sopratutto odorifero, nonché di pericolosità dell’impianto come anche accertato dalla competente ASL che ebbe a rilevare, nel 2007, il costante rilascio di miasmi oltre la normale tollerabilità quindi la presenza nell’acqua di falda di ferro, arsenico e di diclopropano oltre i limiti legali; - richiama quindi il progetto presentato da Kyklos Srl in data 8 giugno 2010, di adeguamento ai fini del recupero, per l’ampliamento dello stabilimento per il trattamento dei rifiuti, con realizzazione di tre cogeneratori per la produzione di energia elettrica da biogas ed aumento della capacità di smaltimento da 66mila a 120mila tonnellate annue; - sottolinea poi che l’iniziale progetto prevedeva l’immissione in rete dell’elettricità prodotta ma che, a causa della saturazione della rete locale, con altra istanza del 3 aprile 2011, Kyklos Srl modificava il progetto chiedendo l’autorizzazione per la produzione di biogas in autoconsumo senza diminuzione del quantitativo di rifiuti da trattare e senza offrire adeguate garanzie sulla gestione del surplus; - sottolinea dunque gli esiti delle conferenze dei servizi, istruttoria e decisoria, al termine delle quali è stata rilasciata la autorizzazione. Impugna pertanto: - l’autorizzazione unica per variante sostanziale dell’impianto di trattamento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. lgs. 152/06 e degli artt. 15 e 16 della LR 27/98 e per la produzione di energia ai sensi dell’art. 12 D. lgs. 387/03 di cui alla nota prot. n. 28930 del 28 marzo 2013 della provincia di Latina; - la pronuncia di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 152/06 per il “Progetto di adeguamento ai fini del recupero energetico dell’impianto di compostaggio di Aprilia” della proponente Kyklos Srl di cui alla nota della direzione regionale dell’ambiente prot. n. A07932 del 1° agosto 2012; - la delibera del consiglio comunale di Aprilia n. 72 del 15 novembre 2012 di “Ratifica autorizzazione impianto di trattamento e di recupero di rifiuti non pericolosi in via Ferriere - Nettuno Km 15 di Kyklos Srl; - il verbale della conferenza dei servizi decisoria del 6 febbraio 2013 indetta dalla provincia di Latina ed i pareri resi in conferenza dalle amministrazioni coinvolte.
2 Con atto depositato il 4 luglio 2013 si è costituita Kyklos Srl che, con memoria depositata il 22 luglio 2013, ha contrastato la domanda anche alla stregua della documentazione versata il successivo 23.
3 Con atto depositato il 12 luglio 2013 si è costituita la regione che ha poi depositato altra memoria il successivo 22.
4 Con atto depositato il 19 luglio 2013 si è costituita la provincia di Latina che ha opposto l’infondatezza del ricorso.
5 Con atto depositato il 23 luglio 2013 si è costituito il comune di Aprilia che ha argomentato l’infondatezza del ricorso.
6 Con ordinanza n. 242 del 25 luglio 2013, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
7 Le parti hanno quindi versato memorie e repliche in vista della trattazione del merito fissata per l’udienza pubblica del 17 luglio 2014 rinviata dalla Sezione, con ordinanza n. 608 del 17 luglio 2014, in accoglimento dell’istanza proposta dalla regione stante la non corretta comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
8 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
9 Con il primo motivo si lamenta la carenza di istruttoria e di motivazione, il travisamento di fatto e l’irragionevolezza quindi la violazione di legge. Il ricorrente premette che la saturazione a livello locale della rete elettrica comportava un ripensamento dell’iniziativa, avviata l’8 giugno 2010 di produzione di energia elettrica da biogas per il mercato, quindi una modifica del progetto per la quale, pur restando immutato il quantitativo di rifiuti da trattare, la controinteressata destinava l’energia prodotta all’autoconsumo, prevedeva il funzionamento di due soli motori con impiego del terzo per usi ausiliari, bruciava il biogas in eccesso tramite torce, produceva, invece di energia elettrica, energia termica da rilasciare nell’ambiente. Su questa ampia premessa si innesta il motivo in esame per il quale: a - la mancata produzione di energia per il mercato avrebbe impedito l’uso del procedimento di cui all’articolo 12 del d. lgs. 387/2003 nel mentre lo smaltimento dei rifiuti senza la contestuale valorizzazione energetica contrasterebbe con l’articolo 208, comma 11 - bis, del T.U. sull’Ambiente; b - sarebbe illegittima la mancata qualificazione delle torce come punti di emissione perché le fiaccole di emergenza (o torce) attenderebbero in via ordinaria alla combustione della sovrapproduzione di biogas. c - lo stesso è a dirsi per la prescrizione regionale, inserita nella V.I.A. relativamente al surpluss di energia termica, sulla cessione dell’eccedenza rispetto all’autoconsumo ad insediamenti limitrofi in base ad “un progetto di allaccio per teleriscaldamento ad utenze domestiche e/o industriali”; ed, infatti, la praticabilità di essa, presuppone che siano note e stimate le quote di energia per autoconsumo e teleriscaldamento nonché che sia stato realizzato l’impianto ma l’interessata, inattendibilmente, ha indicato di poter stimare il surpluss di energia termica in sede di esercizio quindi depositato solo un progetto preliminare, dal che la conseguenza per la quale l’energia termica eccedente e non assorbibile, invece che esser indirizzata alle utenze, sarebbe liberata nell’ambiente con grave nocumento e tanto certificherebbe poi che il fine realmente perseguito non sarebbe quello di produrre energia ma di lucrare sul trattamento dei rifiuti. Il motivo è nel complesso infondato non potendosi condividere innanzitutto il primo profilo perché, atteso anche il collegamento esistente tra il d. lgs. 387/2003 ed il d. lgs. 79/1999, non può ritenersi comunque estranea alla fattispecie una iniziativa riconducibile alla “autoproduzione”, intesa quale produzione e consumo dell’energia prodotta dallo stesso soggetto ed entro un limite quantitativo percentualmente prefissato (articolo 2 d. lgs. 79/1999). Sul versante testuale poi, l’articolo 12 del d. lgs. 387/2003 riferisce la semplificazione procedimentale alla costruzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie nel mentre, del profilo in discussione si occupa l’articolo 13 che, nel distinguere in proposito tra “immissione” e “cessione al mercato”, ne disciplina la progressione e/o il passaggio richiamando disposizioni ed evenienze che si riflettono sull’esercizio e non interessano la costruzione dell’impianto da ritenersi, quindi, non principalmente condizionata alla destinazione dell’energia. Esito analogo va rassegnato quanto alla dedotta violazione dell’articolo 208, comma 11 - bis, del d. lgs. 152/2006 concernente il recupero dell’energia prodotta da speciali operazioni di trattamento dei rifiuti e da effettuare con “un livello elevato di efficienza energetica” prescrizione della quale non è dato apprezzare l’inerenza al tema proposto dal precedente profilo relativo alla riferibilità della semplificazione procedimentale ex articolo 12 citato ai soli impianti di produzione di energia da immettere nel mercato. Infondato è anche il successivo profilo dedicato alla mancata qualificazione delle “torce” (E8, E9) quali “punti di emissione”; ed, infatti, esso presuppone l’indimostrata ordinarietà della sovrapproduzione il che non è tuttavia sufficiente per supportare l’illegittimità dell’autorizzazione unica e della v.i.a. nella quale ultima, soprattutto, l’impiego emergenziale ed il trattamento delle “torce” sono rapportati allo “utilizzo … per eventuali quantità di biogas in eccesso rispetto alle richieste di alimentazione dei motori;”, di cui due soli funzionanti essendo il terzo destinato ad usi ausiliari. Va disattesa infine l’illegittimità della prescrizione n. 32 della v.i.a. per la quale: “la quota di energia termica prodotta dai cogeneratori eccedente gli usi previsti all’interno del processo impiantistico dovrà esser resa disponibile alla cessione per insediamenti limitrofi e a tal fine dovrà essere sviluppato un progetto di allaccio per teleriscaldamento ad utenze domestiche e/o industriali;”; il ricorrente ne argomenta l’impraticabilità essendo ignoti i dati di produzione dell’energia e mancando una progettazione di dettaglio idonea a rappresentarne la destinazione. Alla censura si oppone ad avviso del Collegio innanzitutto il mancato apprezzamento del rapporto intercorso tra i procedimenti dai quali sono scaturite la v.i.a. e l’autorizzazione unica, quindi della specificazione dell’iniziativa progredita dalla progettazione preliminare a quella definitiva (allegato 7 della produzione della controinteressata del 23 luglio 2013) depositata, quest’ultima, presso la regione (28 dicembre 2012) e richiamata nell’autorizzazione unica. Ciò detto per l’aspetto progettuale, deve di seguito obiettarsi come la prescrizione interessi la fase di esercizio quale sede logicamente idonea per l’apprezzamento del quantitativo di energia da rilasciare secondo le modalità di cui al detto progetto definitivo, nel mentre, alle ventilate ma indimostrate preoccupazioni si oppone la possibilità di interventi correttivi ove si rilevino “impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati”, l’apposizione di ulteriori condizioni quindi anche la possibile sospensione dei lavori e/o delle attività autorizzate (articolo 28 d. lgs. 152/2006).
10 Con il secondo motivo, intestato al difetto di istruttoria ed alla violazione dell’articolo 14 della legge 241/1990, si prospettano esiti contraddittori quanto all’inquinamento odorigeno. Il ricorrente espone che la regione, note essendo le emissioni maleodoranti “derivanti dall’attività di recupero rifiuti di natura organica”, aveva richiesto ad ARPA Lazio un riscontro “nelle vicinanze e all’interno dell’impianto” ed alla richiedente di predisporre “uno studio di approfondimento modellistico sulle emissioni odorigene” quindi aveva previsto nella v.i.a., condizionandone così l’esecutività, l’acquisizione di un parere sempre di ARPA Lazio sul “piano di monitoraggio ambientale” e l’effettuazione di un nuovo sopralluogo per la verifica della “presenza di cattivi odori nelle aree limitrofe”; l’interessata avrebbe tuttavia prodotto solo uno studio modellistico, ARPA Lazio avrebbe reso un parere meramente interlocutorio e la questione sarebbe stata pertanto superata con un artificio procedurale trasformando il parere interlocutorio di ARPA “in parere favorevole con condizioni” ed inserendo nell’autorizzazione delle prescrizioni il tutto, tuttavia, in modo illegittimo perché le prescrizioni costituirebbero limiti al titolo e non potrebbero supplire all’assenza di istruttoria sugli effetti dell’inquinamento odorifero questione che andava invece istruita, esaminata e risolta nella conferenza dei servizi. Il motivo è infondato. In via preliminare va detto come non possa concordarsi con la nozione di prescrizione dalla quale muove la ricorrente e ciò in quanto, il sistema normativo assegna a detto meccanismo anche il compito di conformare il contenuto delle iniziative autorizzate modulando ed adattando le misure al progredire dell’esercizio. Ciò premesso, quanto agli adempimenti posti dalla v.i.a. rispetto all’inquinamento odorigeno, il Collegio ritiene di poter condividere le obiezioni mosse soprattutto dalla controinteressata. Ed, infatti, posto che ivi la regione ha fissato anche misure di immediata applicazione, come dimostrato dai nn. 25, 26, 27 e 28, le attività ed adempimenti richiamati dal ricorrente attengono all’ulteriore riscontro del fenomeno, al suo approfondimento quindi alla predisposizione e valutazione del piano di monitoraggio da ritenersi comunque intervenuti sì come emerge dal verbale della conferenza prot. n. 12771 del 6 febbraio 2013; quanto invece al rapporto tra inquinamento odorigeno ed autorizzazione unica, l’indicazione della ricorrente per la quale un tale dato non sarebbe stato istruito prima del rilascio e nella prescritta sede, risulta parimenti smentita del detto verbale nel mentre e per altro aspetto, non può poi predicarsi l’illegittima integrazione del parere favorevole con le prescrizioni potendo queste prevedere determinate e specifiche dotazioni e/o apprestamenti [cfr. pagine 13 e 14 dell’autorizzazione unica] al pari di misure successive in grado di adattare il titolo alle evenienze dipendenti dalla fase di esercizio e secondo gli elaborati comunque all’uopo richiesti e predisposti dall’interessata.
11 Il comune di Nettuno lamenta quindi la carenza di istruttoria, il travisamento di fatto, l’omessa motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata considerazione dei criteri di localizzazione previsti dal piano regionale dei rifiuti di cui alla d.C.R. del 18.1.2012, n. 14 e ciò perché: - non sarebbe stato considerato tra i fattori di attenzione progettuale l’antropizzazione delle aree circostanti l’impianto rilevata dall’ASL ma ignorata dalla relazione di impatto ambientale che esclude la presenza di centri abitati o di nuclei significativi di case sparse; - alcun rilievo sarebbe stato poi accordato, sempre tra i fattori di attenzione progettuale, alla distanza dell’impianto rispetto alla strada Via Ferriere - Nettuno, arteria provinciale altamente trafficata e la cui fascia di rispetto andava comunque verificata e garantita, salvo specifiche ragioni sostenute da adeguata motivazione. Le stesse censure riferite anche alla violazione degli articoli 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie sostanziano il quarto motivo con il quale si argomenta come detta antropizzazione avrebbe richiesto una maggiore attenzione al profilo sanitario implicato dalla collocazione dell’impianto tra le industrie insalubri di I^ classe secondo l’elenco di cui al D.M. 5 settembre 1994. Anche detti motivi vanno respinti. In via preliminare occorre evidenziare come la ASL, nella nota del 29 gennaio 2013, richiami l’antropizzazione per sollecitare l’attenzione sull’esigenza di misure di tutela quali, la realizzazione di un’adeguata fascia di rispetto e di una barriera arborea quindi l’installazione di idonei sistemi di monitoraggio delle emissioni, anche, odorigene; il che è coerente con il principio per il quale vanno valutati, nel caso, i cd. “fattori di attenzione progettuali per gli aspetti territoriali” i quali, ove presenti, implicano ulteriori approfondimenti ma non precludono la realizzabilità dell’iniziativa. Con particolare riguardo a quanto emerge dalla v.i.a. poi, va rilevato come la constatata insistenza dell’ampliamento su aree “prive di insediamenti ed abitazioni” deve ragionevolmente esser ricondotta, anche in assenza di prova sulla dedotta presenza di abitazioni alle distanze di cui a pagina 13 del ricorso, all’inesistenza delle condizioni di possibile rilevanza di detto “fattore di attenzione progettuale” il che, sul piano ricostruttivo, si giustifica avendo riguardo anche all’ulteriore presupposizione, rinvenibile sempre nella v.i.a., richiamante gli esposti dei “cittadini che abitano nella zona compresa tra i 3 e 7 km”. In conclusione non è dato, nella vicenda, rinvenire una presenza di centri abitati o nuclei significativi di case sparse tale da farla rilevare in termini di fattore di attenzione progettuale a carattere territoriale. Per il resto la censura è invece inammissibile quanto al profilo della distanza dell’impianto rispetto all’arteria “Via Ferriere - Nettuno” stante la sua genericità in relazione alle condizioni poste per la possibile rilevanza e riferite ai “siti in fascia di rispetto” e ad “un vincolo” di distanza graduato rispetto alla singola infrastruttura viaria (allegato 7: estratto dal piano regionale dei rifiuti d.C.R. del 18.1.2012, n. 14). Tali indicazioni depongono infine per l’infondatezza del quarto motivo.
12 Con il quinto motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione nonché alla violazione di legge (l. 36/2001, dPCM 8.7.2003, d. lgs.81/2000) è stata dedotta la mancanza di un adeguato apprezzamento della vicinanza dell’impianto, rappresentata da Terna Spa, all’elettrodotto evenienza questa di sicura rilevanza quanto ad esposizione e verifica pertanto delle condizioni di sicurezza del lavoro. Anche siffatto motivo va disatteso. Ed, infatti, Terna s.p.a. non si è espressa (allegati sub nn. 22 e 23) in termini preclusivi e, soprattutto nel parere relativo al richiesto ampliamento, richiama la necessità del rispetto di specifiche norme tecniche nella fase di esercizio dell’impianto poi, secondo incontrastata affermazione, modificato (cfr. allegato 17 depositato da Kyklos il 23 luglio 2013) “al fine di adempiere alle prescrizioni contenute negli atti amministrativi rilasciati dalla Regione Lazio (e) di altri soggetti interessati (TERNA S.p.A)”.
13 Il ricorrente argomenta quindi la violazione di legge (d. lgs. 334/1999; 14 l. 241/1990) il difetto di istruttoria, di motivazione e l’irragionevolezza, in quanto sarebbe rimasto estraneo alla sede conferenziale l’esame degli aspetti implicati dall’esser l’impianto a rischio di incidente rilevante; in particolare non sarebbe stato considerato il cd. effetto domino connesso alla presenza in sito di altre industrie e non sarebbe stato coinvolto il comitato tecnico dei VV. del F. deputato alle valutazioni dei profili interessati dalla cd. “direttiva Seveso” non riconducibili a quelle rese dal competente comando provinciale riferibili unicamente alla problematica degli incendi. Anche detto motivo va respinto perché nessuna dimostrazione è stata fornita dal ricorrente sull’esistenza delle condizioni di applicabilità dell’invocata normativa, nonché del successivo DM 9 maggio 2001, con riguardo al tipo di impianto e di sostanze nonché all’area interessata dal richiesto ampliamento in rapporto a quella di localizzazione degli impianti indicati come “suscettibili di causare incidenti rilevanti” (comune di Aprilia, loc. Campoverde). Per detto esito è sufficiente rammentare che: (a) il d. lgs. 334/1999 si “ … applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I.” (articolo 2, comma 1); (b) si intende per: “«incidente rilevante», un evento quale un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento di cui all’articolo 2, comma 1, …” (articolo 3, comma 1, lettera f); (c) si impone, ai sensi dell’articolo 14, l’adeguamento della disciplina urbanistica con apposita variante da adottare entro tre mesi dall’adozione del previsto decreto ministeriale in assenza del quale, come previsto, “le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono soggette al parere tecnico dell’autorità competente di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.” (articolo 5, comma 4, del DM 9 maggio 2001) sempre che, ovviamente, sussistano le precedenti condizioni.
14 La carenza di istruttoria, il difetto di motivazione e l’irragionevolezza sostanziano poi il settimo motivo con il quale il ricorrente argomenta l’assenza di ogni valutazione, anche alla stregua della disciplina locale, dell’incidenza dell’incremento del traffico pesante dipendente dal raddoppio del quantitativo da trattare e pertanto, dell’aumento dei mezzi impiegati nel conferimento di rifiuti e nello smaltimento del percolato quindi, degli effetti nocivi derivanti da “una frequenza di passaggio di 17 mezzi pesanti per ora, pari ad uno ogni 3,5 minuti.”. Anche detto motivo va respinto. In via preliminare va rilevato come, anche nel caso, le indicazioni di frequenza suscettive di causare le rappresentate ricadute nocive per i cittadini non sia stata dimostrata il che assume particolare rilievo ove si consideri che la controinteressata ha sottoposto la questione, indicando una distribuzione del traffico su una viabilità di servizio “rappresentata in primis dalla SS 148 - Pontina, ed in secondo luogo, nel caso specifico, anche dalla SP Velletri - Anzio II (anche conosciuta come Via Ferriere - Nettuno), lungo la quale all’altezza del km 15 è situato l’ingresso dell’impianto.” (allegato 19 di cui al depositato il 23 luglio 2013). Quanto poi all’argomento per il quale “i profili relativi alla viabilità esterna sono stati del tutto pretermessi”, è sufficiente indicarne l’infondatezza in fatto deponendo per un tale esito la determinazione regionale A07932 del 1.8.2011, presupposta dalla v.i.a. e dall’autorizzazione unica, nella quale si dà atto del deposito, da parte dell’interessata, dello studio di impatto ambientale e della sua integrazione nonché del completamento della “Viabilità di accesso e viabilità di servizio interna”. L’affermazione del ricorrente sui dati di frequenza non risulta, in conclusione, pertinentemente calibrata rispetto alle indicazioni fornite dall’interessata e considerate nelle dette sedi.
15 L’ottavo motivo è dedicato alla ravvisata illegittimità del parere e della delibera consiliare n. 72 del 2012 di variante (da “E2 - Agricola vincolata” a “D - Kyklos”) allo strumento urbanistico; se ne evidenzia in particolare l’illegittimità perché il comune di Aprilia si sarebbe limitato ad una mera presa d’atto senza compiere alcuna valutazione di natura urbanistica necessaria anche per la presenza di elementi di sicura rilevanza quali il contrasto con il piano regionale dei rifiuti, la saturazione della linea elettrica ed contrasto con il T.U. leggi sanitarie; per altro aspetto poi oltre all’adozione comunale sarebbe stata necessaria l’approvazione da parte della giunta regionale non sostituibile con figura dirigenziale. Il motivo, a prescindere da ogni indagine sulla configurazione provvedimentale, va disatteso non essendo stato adeguatamente considerato che la delibera riconduce l’effetto della richiesta, temporanea variazione urbanistica, direttamente all’articolo 208 del d. lgs. 152/2006 quindi che detta vicenda è prodotta anche, ex articolo 12, comma 3, del d. lgs. 387/2003, dall’autorizzazione unica.
16 Con il nono ed il decimo motivo, il comune di Nettuno: - censura la mancata sospensione dell’istruttoria in relazione ai tempi necessari per l’accertamento dell’inquinamento, plausibilmente imputabile a Kyklos, della falda nelle zone limitrofe alla centrale dalla stessa condotta; - argomenta il contrasto con la prescrizione recante il divieto di “edificazione di piani interrati e seminterrati”, posta a tutela della falda, della realizzazione di alcune vasche seminterrate per lo “stoccaggio dei rifiuti conferiti all’impianto”; - lamenta infine, richiamando la posizione di “ente locale interessato” e di “amministrazione interessata”, la violazione di legge per via del mancato coinvolgimento sì come previsto dagli articoli 15, comma 5, della l.r. 27/1998 e 12, comma 4, del d. lgs. 387/2003. Entrambi i motivi vanno respinti stante l’infondatezza di ciascun profilo: - quanto al primo, perché sostenuto sulla ravvisata contrarietà della conclusione del procedimento con “ogni principio in materia ambientale”, richiamo questo di per sé generico rispetto all’acquisizione per la quale il termine massimo entro il quale deve concludersi il procedimento rappresenta un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 settembre 2013 n. 4473; Corte Costituzionale sentenze nn. 224/2012 124/2010); - quanto al secondo, perché non sussiste alcun contrasto del progetto con la menzionata prescrizione che impone unicamente il divieto, specifico, di “edificazione di piani interrati e seminterrati”; - quanto al terzo, perché è corretta la ricostruzione che circoscrive la presenza, in conferenza dei servizi, alle amministrazioni titolari del potere sotteso a “visti, pareri, autorizzazioni e concessioni” che confluiscono nella v.i.a. e nell’autorizzazione unica il che, ovviamente, sostanzia una posizione diversa rispetto a quella che integra la partecipazione procedimentale, nel caso assicurata, sì come attestato dalla verbalizzata presenza dei rappresentanti del ricorrente e del “Comitato No Miasmi”.
17 Il ricorso va quindi respinto e tanto esime il Collegio dalla necessità di definire le eccezioni in rito sollevate. Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate secondo le modalità di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Aprilia, della provincia di Latina e di Kyklos Srl per € 2.000,00 (duemila,00) oltre accessori di legge, il tutto per un totale di € 6.000,00 (seimila,00); compensa per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)