TAR Campania (NA), Sez. V, n. 4066, del 28 luglio 2015
Rifiuti.Illegittimità ordinanza comunale rimozione rifiuti in mancanza di un'istruttoria completa e di una esauriente motivazione.
E’ illegittimità l’Ordinanza comunale per la pulizia del terreno con rimozione dei rifiuti ivi rinvenuti (parti meccaniche, batterie esauste, fili di rame, parti plastiche, metalli di vario tipo, pneumatici), nonché contestuale messa in sicurezza dell'area con chiusura dei cancelli. Sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 04066/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06633/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6633 del 2014, proposto da:
Giovanni Quadri, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Gherardo Marone in Napoli, Via Cesario Console, 3;
contro
Comune di Castelvolturno;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza del Comune di Castelvolturno, Settore Ecologia e Ambiente, n. 177 del 19.09.2014;
b) della nota del Comando di Polizia Municipale del 14.09.2014 prot. 42734;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, comproprietario, impugna, unitamente alla nota del Corpo di Polizia municipale recante gli esiti del sopralluogo, l'ordinanza del responsabile del Settore Ecologia e Ambiente comunale con la quale s’ingiunge l'immediata pulizia del terreno con rimozione dei rifiuti ivi rinvenuti (parti meccaniche, batterie esauste, fili di rame, parti plastiche, metalli di vario tipo, pneumatici), nonché la contestuale messa in sicurezza dell'area con chiusura dei cancelli -onde scongiurare ulteriori depositi di materiale di scarto - e, da ultimo, la consegna di copia dei formulari debitamente vistati ai sensi di legge, dai quali potersi desumere il conferimento di tali rifiuti in sito di stoccaggio autorizzato alla ricezione.
II. A sostegno del gravame deduce:
a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, dell’art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, dell’obbligo di comunicazione e dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento, dell’art. 117 del d.lgs. n.112/1998 e dell’art. 38 della l. n. 142/1990 (ora d.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L.);
b) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneo presupposto, difetto di motivazione e sviamento.
III. All’udienza del 30.04.2015, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
IV. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
V. Con i motivi di gravame, parte ricorrente, tra gli altri profili, lamenta, in uno con l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione delle garanzie partecipative, osservando, in particolare, che, essendo l’atto emanato ascrivibile non tanto a un’ordinanza contingibile e urgente, extra ordinem, quanto al provvedimento tipico di cui al disposto dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, esso richieda, necessariamente, in quanto di natura sanzionatoria, l’accertamento, in contraddittorio, della responsabilità del proprietario e, dunque, della ricorrenza dell’elemento soggettivo, sia pure nell’accezione della colpa.
V.1. La censura è fondata.
V.2. Ora, dispone l’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, per quanto d’interesse: “3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.
V.3. Secondo orientamento giurisprudenziale condiviso, anche di questa sezione:
a) “in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23.03.2015, n. 1692);
b) invero, “l’imputabilità delle condotte di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo in capo al proprietario del bene, presuppone necessariamente l’accertamento in capo a quest’ultimo di un comportamento doloso e colposo, non ravvisando la disposizione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva o per fatto altrui, con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 4.02.2015, n. 439);
c) “questa regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni anche in relazione alla responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è avverato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Tuttavia, tenuto conto del comportamento di diligenza ritenuto esigibile dal proprietario, nella normalità dei casi è legittimo presumere in quest'ultimo una culpa in omittendo o in vigilando del proprietario … salvo che eccezionalmente non sia altrimenti provata l'esclusione di ogni sua negligenza per essersi attivato per la custodia o la gestione del proprio bene e affrontata concretamente la situazione deprecata con misure adeguate” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 23.03.2015, n. 1692);
d) “il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi” (T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 6.03.2015, n. 189);
e) tanto premesso, “sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione, dell'imputabilità soggettiva della condotta” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 4.02.2015, n. 437).
V.4. Ora, nel caso di specie, il ricorrente dichiara, producendo perizia stragiudiziale del 2000, che il fondo, caratterizzato da macchia mediterranea e dalla presenza di due edifici sostanzialmente allo stato rustico, risulterebbe già da tempo recintato con muri in tufo. Il cancello di ingresso, in ferro, da ultimo danneggiato e chiuso a mezzo di fili di ferro, sarebbe stato ripetutamente divelto ad opera di ignoti, circostanza che, invero, evidenzierebbe, quale concausa efficiente dell’estremo degrado della zona, oltre a una scarsa attenzione del titolare, un insufficiente controllo del territorio ad opera degli enti preposti.
V.5. Ciò posto, sarebbe, allora, stato opportuno, oltre che necessitato dalla norma, un accertamento in contraddittorio delle eventuali reciproche responsabilità anche in vista di una soluzione congiunta.
VI. Sulla base delle illustrate motivazioni, assorbite le ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto.
VII. Ragioni di equità inducono, tuttavia, il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla i provvedimenti gravati.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Domenico Nappi, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)