TAR puglia (Lecce) sent. 5048 del 24 ottobre 2006
Elettrosmog. Canone per spese effettuazione controlli imposto dal
regolamento comunale
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del
popolo italiano
Registro Decis.: 5048/06
Registro
Gen.:
1440/2006
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Seconda Sezione di Lecce, nelle persone
dei signori Magistrati:
ANTONIO
CAVALLARI Presidente
TOMMASO
CAPITANIO Referendario, relatore
PATRIZIA
MORO Referendario
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso
n. 1440/2006, proposto da WIND
TELECOMUNICAZIONI S.p.A., in persona del
legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall’avv. Giuseppe Sartorio,
con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vantaggiato,
in Lecce, Via Zanardelli, 7,
contro
COMUNE
di CUTROFIANO, in persona del
Sindaco p.t., non costituito,
per
l'annullamento, previa sospensiva,
-
della nota prot.
n. 9049/6579/06 del 30.6.2006, mai
formalmente notificata o comunicata alla ricorrente;
-
di ogni altro
atto connesso, presupposto e/o
consequenziale, ivi inclusa, per quanto possa occorrere, della
deliberazione n.
38 del 28.12.2001, con la quale il C.C. di Cutrofiano ha approvato il
“Regolamento comunale in materia di
campi
elettromagnetici prodotti da sistemi di telecomunicazione e
radiotelevisivi”
e degli artt. 9 e 17 del Regolamento stesso,
e per
l’accertamento e la declaratoria
della
formazione, per silentium, del
titolo
abilitativo formatosi sull’istanza protocollata in data
21.10.2005 e del
conseguente diritto a realizzare i richiesti interventi di adeguamento
tecnologico secondo il progetto presentato.
Visto il
ricorso, con i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;
Vista la
domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;
Uditi
nella
Camera di Consiglio del 18 ottobre 2006 il relatore, Ref.
Tommaso Capitanio, e, per la società
ricorrente, l’avv. Vantaggiato,
in sostituzione dell’avv. Sartorio.
Considerato
che nel ricorso introduttivo sono dedotti i seguenti vizi
dell’attività
amministrativa:
-
Violazione di
legge, violazione e mancata applicazione
dell’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003, mancata applicazione
degli artt. 7, 8 e
10 della legge 7.8.1990 n. 241, mancata comunicazione
dell’avvio del
procedimento, violazione del giusto procedimento;
-
Violazione di
legge (art. 1, co. 6, lett. A, n. 15
della L. 31.7.1997 n. 249)-DPCM dell’8.7.2003 in G.U. n. 199
del 28.8.2003,
carenza di potere, difetto di motivazione, eccesso di potere,
violazione del
codice delle comunicazioni approvato con D. Lgs. 1.8.2003 n. 259/2003,
incompetenza, difetto assoluto di istruttoria, carenza di motivazione,
violazione dell’art. 41 Cost., eccesso di potere, sviamento,
violazione dei
principi del contrarius actus e del
tempus regit actum;
-
Violazione di
legge, violazione del codice delle
comunicazioni approvato con D. lgs. n. 259/2003, violazione
dell’art. 86, co.
3, art. 87 ed art. 93 del D. Lgs. 259/2003, violazione della normativa
comunitaria, violazione e falsa applicazione del DPCM 8.7.2003,
violazione e
falsa applicazione art. 14 L.
22.2.2001 n. 36, illegittimità derivata da quelle del
regolamento del Comune di
Cutrofiano, eccesso di potere, incompetenza, difetto assoluto di
istruttoria,
carenza di motivazione, violazione dell’art. 41 Cost.,
eccesso di potere,
sviamento;
-
Violazione di
legge, violazione e/o falsa applicazione
del decreto presidenziale 8 luglio 2003, violazione e/o falsa
applicazione
della legge 22.2.2001 n. 36, violazione art. 93 D. Lgs. 1.8.2003 n.
259,
violazione art. 2, co. 1, DPR 19 settembre 1997 n. 318, violazione e
falsa
applicazione art. 7 L.
47/85, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di
istruttoria,
difetto di motivazione;
-
Violazione di
legge, violazione e mancata applicazione
artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990 n. 241, mancata comunicazione
dell’inizio del
procedimento;
-
Violazione di
legge, violazione e falsa applicazione
art. 6 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, violazione della legge 22.2.2001 n.
36,
violazione dell’art. 4 del D.I. 10.9.98 n. 381, inefficacia
assoluta ex art. 16
della legge R.P. n. 5 dell’8.3.2002;
-
Violazione di
legge, violazione e falsa applicazione
artt. 35 legge n. 1150/1942 e succ. integrazioni e modifiche,
violazione e
falsa applicazione art. 7 legge n. 865/1971, violazione e mancata
applicazione
artt. 15 e 16
L.R.
31.5.1980 n. 56;
-
Violazione di
legge, violazione D. Lgs. 1.8.2003 n.
259, violazione e falsa applicazione DPCM 8.7.2003, violazione della
legge n.
36/01, incompetenza assoluta, eccesso di potere per sviamento,
illogicità
manifesta, difetto di istruttoria;
-
Illegittimità
derivata, violazione di legge,
violazione e falsa applicazione art. 7 L.
17.8.1942 n. 1150, illogicità,
irragionevolezza, eccesso di potere, sviamento, omessa istruttoria,
sviamento;
-
Incompetenza
assoluta, violazione di legge,
illegittimità sopravvenuta d incompatibilità con
l’art. 87 del D. Lgs. n. 259
dell’1.8.2003, violazione dei principi in materia di
semplificazione dei
procedimenti in materia di attività produttive;
-
Violazione di
legge, violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 bis della legge 1.7.1997 n. 189, come aggiunto al
D. Lgs. 1.5.1997
n. 115
in
sede di conversione, violazione e falsa applicazione art. 1 DPR
12.4.1996, di
attuazione della direttiva comunitaria 85/377/CEE del 27.6.1985,
violazione e
falsa applicazione art. 6 L.
8.7.1986 n. 349, istitutiva del Ministero Ambiente, violazione e falsa
applicazione DPCM 10.8.1988 n. 377, violazione e falsa applicazione
art. 40,
co. 1,
L.
22.2.1994 n. 146, violazione e falsa applicazione art. 1, co. 6, n. 15, L. 31.7.1997 n. 249,
violazione e falsa
applicazione D.M. 10.9.1998
n. 381,
violazione art. 117 Cost., motivazione erronea ed insufficiente.
Considerato
in fatto e ritenuto in
diritto quanto segue.
La
società ricorrente impugna il
provvedimento con cui il Comune intimato ha subordinato il rilascio
dell’autorizzazione ad effettuare lavori di adeguamento
tecnologico di una SRB
regolarmente assentita nel 1999 al pagamento (a titolo di recupero
delle spese
di controllo e verifica degli impianti e per la promozione di campagne
di
prevenzione e sensibilizzazione) dei canoni annui relativi al periodo
2002-2006, per un ammontare di € 9.296,22.
La
corresponsione di tale canone in
favore del Comune è previsto dagli artt. 9 e 17 del
Regolamento comunale impugnato,
approvato nel 2001.
Poiché
nella nota impugnata
l’Amministrazione ha invitato la società
ricorrente ad osservare nel suo complesso
il citato Regolamento, WIND impugna anche il prefato atto normativo,
censurandolo sotto più aspetti, sia per ciò che
concerne i criteri
localizzativi delle SRB ivi previsti, sia per quanto riguarda
l’iter
autorizzativo particolarmente gravoso introdotto dal Comune, sia,
infine, per
gli oneri impropri che sono addossati ai Gestori della telefonia mobile.
In
relazione alle censure rivolte
avverso l’atto normativo presupposto, il ricorso va
dichiarato in parte
inammissibile, in quanto WIND ha impugnato alcune disposizioni di cui
l’Amministrazione non ha fatto applicazione nel caso di
specie, dal che deriva
la carenza di interesse a coltivare le relative censure.
Ci si
riferisce, in particolare, alle
doglianze che riguardano:
-
gli
artt. 8, 9 (eccetto la parte relativa al canone annuo) e 10 (in cui si
stabilisce che le SRB non possono essere installate nel centro abitato
e in una
fascia di rispetto di metri 200 dal centro abitato);
-
l’art.
11 (in cui sono previsti vari divieti di installazione delle SRB);
-
l’art.
12 (in cui si prevede l’obbligo per i gestori di utilizzare
strutture portanti
comuni nel caso in cui più impianti insistano sullo stesso
sito);
-
l’art.
17 (in cui è previsto l’obbligo di delocalizzare,
entro due anni dall’entrata
in vigore del Regolamento, gli impianti che risultano in contrasto con
l’atto
normativo in esame),
nonché
le regole applicabili al
procedimento autorizzatorio che siano confliggenti con il D.Lgs. n.
259/2003.
In
effetti, tali disposizioni (che
sono da ritenere certamente illegittime, sia in base ai principi
affermati
dalla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa richiamata in
ricorso,
sia per contrasto con l’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003, il
quale vieta alle
Amministrazioni locali di imporre ai Gestori della telefonia mobile
oneri
economici non previsti dalla legge) non sono state applicate nel caso
di
specie, visto che il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente
sui citati
artt. 9 e 17 del Regolamento comunale più volte citato,
nella parte in cui è
previsto a carico dei Gestori l’obbligo di corrispondere al
Comune un canone
annuo di £. 3.000.000, quale recupero delle spese per il
controllo e la
verifica dei valori emessi e per altri eventuali costi inerenti
l’impianto,
nonché per la promozione di campagne di prevenzione e
sensibilizzazione.
Pertanto,
l’impugnazione delle altre disposizioni del più
volte citato Regolamento
comunale è inammissibile per carenza di un interesse attuale
in capo alla
ricorrente.
Per il
resto, invece, il ricorso è fondato, in quanto la previsione
normativa invocata
dall’Amministrazione a sostegno della propria pretesa
confligge
irrimediabilmente sia con l’art. 93 del D.Lgs. n. 259/2003
(il quale, come è
noto, stabilisce che “Le pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono
imporre, per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica,
oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”),
sia con il D.P.C.M.
28.3.2002, recante “Modalità
di utilizzo
dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all'art. 103 della L.
23
dicembre 2000, n. 388” (il quale ha stanziato
apposite risorse destinate,
fra l’altro, al perseguimento della finalità che
il Comune di Cutrofiano ha
posto a base delle norme regolamentari impugnate. In effetti,
l’art. 1 del
D.P.C.M. stabilisce che “1. I fondi
di
cui al punto 1, lettera a) della determinazione del Consiglio dei
Ministri in
data 25 gennaio 2001 [ossia, quelli derivanti dalle licenze
UMTS], ….. sono destinati alla
riduzione delle
emissioni elettromagnetiche secondo le seguenti finalità:
a) sostegno ad
attività di studio e di ricerca per
approfondire la conoscenza dei possibili rischi connessi
all'esposizione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b)
realizzazione della rete di monitoraggio dei campi
elettromagnetici;
c)
adeguamento delle strutture e delle strumentazioni
di monitoraggio e formazione del personale degli istituti pubblici
addetti ai
controlli sulle emissioni elettromagnetiche;
d)
promozione di nuove tecnologie nel campo dei sistemi
radianti delle tecniche di trasmissione in grado di ridurre le
emissioni
mediante la ottimizzazione dei parametri di irradiazione e della
condivisione
delle infrastrutture da parte di più operatori;
e)
sostegno ai comuni per interventi di sperimentazione”).
Poiché
il
canone de quo non è
previsto da
alcuna norma di legge e visto che il Legislatore nazionale ha stanziato
risorse
specifiche destinate proprio al perseguimento delle finalità
avute presenti dal
Comune di Cutrofiano in sede di adozione delle norme censurate in
questa sede,
gli atti impugnati sono illegittimi.
Pertanto,
in accoglimento del ricorso, vanno annullati la nota impugnata e le
norme
regolamentari presupposte, e va dichiarata l’avvenuta
formazione, per silentium, del
titolo abilitativo
che autorizza WIND ad effettuare gli interventi di adeguamento
tecnologico
dell’impianto per cui è causa, visto che
l’Amministrazione non ha adottato
alcun altro atto espresso di diniego nel termine di cui
all’art. 87, comma 9,
del D.Lgs. n. 259/2003 .
In
ragione
di quanto precede, il ricorso va in parte accolto e in parte dichiarato
inammissibile per difetto di interesse.
Irripetibili
le spese di giudizio.
Sentiti
i
difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità
di definire nel
merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai
sensi degli
artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale
per la
Puglia,
Seconda Sezione di Lecce, in parte accoglie e in parte dichiara
inammissibile
il ricorso in epigrafe.
Spese
irripetibili.
Ordina
che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così
deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 18 ottobre 2006.
Dott.
Antonio Cavallari - Presidente
Dott.
Tommaso Capitanio
- Estensore
Pubblicata
il 24 ottobre 2006
Elettrosmog. Regolamento comunale
- Dettagli
- Categoria principale: Elettrosmog
- Categoria: Giurisprudenza Amministrativa TAR
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