TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 718 del 22 ottobre 2020
Rifiuti.Discariche e principio di precauzione

Il principio di precauzione che governa le decisioni delle Pubbliche Amministrazioni in materia ambientale com’è noto, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la valutazione di tali rischi deve essere seria e prudenziale, condotta alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, e può anche condurre a non autorizzare l’attività pericolosa nel caso in cui, anche utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con ragionevole certezza l’insorgere di danni per l’ambiente e per la salute umana, tanto più nei casi – come quello qui in esame - in cui il contesto ambientale oggetto del nuovo sito di discarica appaia già compromesso dalla preesistenza di numerose analoghe attività produttive, quali quattro discariche in esercizio, una quinta discarica solo da poco dismessa e quattro cave

Pubblicato il 22/10/2020

N. 00718/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00579/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2018, proposto da
Padana Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris e Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Enzo Robaldo in Milano, piazza Eleonora Duse n. 4;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Viviana Fidani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Donatella Mento in Brescia, via Cipro n. 30;

nei confronti

Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gisella Donati, Magda Poli e Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Magda Poli in Brescia, piazza Paolo VI 29;
Comune di Montichiari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi e Silvano Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Silvano Venturi in Brescia, via Armando Diaz n. 9;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Dipartimento di Brescia e Ats di Brescia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto dirigenziale n. 4508 del 29 marzo 2018 (identificativo atto n. 146), notificato via PEC in data 4 aprile 2018, con cui la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia ha espresso giudizio negativo in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto [17 06 05*], da realizzarsi in Comune di Montichiari (BS)”, nella configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dalla Società proponente PADANA GREEN S.r.l.” (doc.1);

- della “Relazione istruttoria Approvata dalla Commissione istruttoria regionale per la V.I.A.” in data 21 marzo 2018, allegata sub. allegato “A” al decreto dirigenziale n. 4508 del 29 marzo 2018 (doc.1);

- ove occorrer possa, del parere della Commissione VIA del 21 marzo 2018 (doc.1);

- di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia e del Comune di Montichiari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 4 giugno 2018 e ritualmente depositato, la società Padana Green s.r.l. ha impugnato il decreto dirigenziale n. 4508 del 29 marzo 2018, notificato il 4 aprile 2018, con cui la Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in relazione al “progetto di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi con cella monodedicata per rifiuti contenenti amianto”, da realizzarsi nel Comune di Montichiari (BS).

1.1. L’istanza, presentata da Padana Green s.r.l. in data 19 ottobre 2011, riguarda la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi con una potenzialità complessiva di circa 1.060.700 mc, di cui 762.720 mc costituiti da rifiuti contenenti amianto (R.C.A.), da ubicare nella porzione nord-occidentale del territorio comunale di Montichiari, in un’area di proprietà privata nella disponibilità della Proponente, ricompresa nel P.G.T. del Comune di Montichiari in parte in “Zona D6 – Produttiva speciale – cave” e in parte in “Zona D7 – Produttiva speciale – discariche”.

1.2. Il progetto è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi indetta dalla Regione Lombardia, a cui hanno partecipato, oltre alla ditta proponente e alla stessa Regione, la Provincia di Brescia, il Comune di Montichiari, ARPA Lombardia e ASL/AST di Montichiari, e che si è riunita nelle date del 20.12.2011, 27.05.2015, 04.08.2015, 08.07.2016.

1.3. L’istruttoria è stata lunga e articolata, con ripetute richieste di chiarimenti e di integrazioni documentali, ottemperate dalla società proponente. Il procedimento è sfociato in un primo preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/90 subito dopo la prima riunione della conferenza dei servizi (poi superato a seguito delle integrazioni documentali della proponente), e quindi in un secondo preavviso di diniego in data 3 dicembre 2015, dopo la terza riunione della conferenza dei servizi, a cui hanno fatto seguito le osservazioni e le ulteriori integrazioni documentali della proponente; il procedimento è infine sfociato nel provvedimento conclusivo oggetto del presente giudizio, adottato anche alla luce dei pareri negativi della Provincia di Brescia e del Comune di Montichiari e notificato via pec alla proponente in data 4 aprile 2018.

1.4. I motivi del diniego sono stati diffusamente illustrati nella “Relazione istruttoria” elaborata dal responsabile del procedimento e approvata dalla Commissione istruttoria regionale per la VIA in data 21 marzo 2018. Tale Relazione è stata richiamata per relationem nella motivazione dell’atto impugnato e allegata al provvedimento quale sua parte integrante. Nella motivazione dell’atto impugnato sono state riportate le conclusioni della Relazione istruttoria, contenenti i motivi ritenuti ostativi alla formulazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto; in sintesi:

1) la localizzazione della discarica non sarebbe conforme ai principi della pianificazione di settore, volti ad evitare l’insediamento di siti di discarica in aree caratterizzate da particolari criticità o sensibilità ambientali, come quella oggetto dell’istanza; le criticità ambientali proprie del sito individuato dalla Proponente, derivanti dalla preesistenza e coesistenza di molteplici attività antropiche impattanti per le differenti matrici ambientali, sarebbero tali da superare il valore limite denominato “Fattore di Pressione”, introdotto con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti del 2014;

2) l’analisi delle alternative localizzative elaborata dalla Proponente sarebbe inadeguata, non essendo stata impostata sulla verifica degli effettivi vantaggi ambientali della scelta localizzativa proposta;

3) la rappresentatività dei modelli di dispersione in atmosfera degli inquinanti non sarebbe esaustiva né cautelativa;

4) lo stato di salute della popolazione esposta sarebbe tale da non consentire l’introduzione di un ulteriore elemento di pressione ambientale, quale l’insediamento del nuovo sito di discarica;

5) le opere compensative proposte sarebbero inadeguate, anche in ragione della fattibilità non acclarata.

In conclusione, il provvedimento impugnato ha osservato che “le condizioni attuali dell’area interessata dalla realizzazione del progetto richiedono la messa in atto di misure di risanamento e risoluzione delle problematiche ambientali in essere. In tale contesto, la realizzazione e gestione della discarica, oltre a introdurre nuovi elementi di pressione e impatto sul territorio, posticiperebbe nel tempo la possibilità di intervenire in termini di riqualificazione e recupero”.

2. La ricorrente, dopo aver premesso che il provvedimento impugnato risponderebbe esclusivamente a ragioni demagogiche tese ad assecondare l’opposizione locale all’insediamento del sito di discarica – peraltro indispensabile per una corretta gestione dei rifiuti costituiti da amianto e pacificamente innocuo per l’ambiente e la salute umana – ha dedotto tre motivi di ricorso, con i quali ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

3. Per resistere al ricorso si sono costituiti la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e il Comune di Montichiari depositando documentazione e atti di stile, successivamente integrati, in prossimità dell’udienza di discussione, da memorie difensive.

4. All’udienza pubblica del 23 settembre 2020, in prossimità della quale tutte le parti costituite hanno depositato scritti conclusivi e di replica nei termini di rito, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti, nei termini qui di seguito precisati.

1. Con il primo motivo, la parte ricorrente ha dedotto la violazione degli articoli 3, 10 e 10-bis della L. 241/90, nonché vizi di eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, omessa valutazione dei presupposti e difetto di motivazione; secondo la parte ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza considerare, in relazione a ciascuno dei profili ostativi individuati in motivazione, le osservazioni e le integrazioni documentali fatte pervenire, a più riprese, della proponente nel corso dell’intero procedimento amministrativo.

1.1. La censura, come giustamente eccepito dalla difesa regionale, prima ancora che infondata nel merito, è inammissibile per genericità. La ricorrente si limita a dedurre, in relazione a ciascun capo motivazionale del provvedimento impugnato, che la Regione non avrebbe esaminato le proprie osservazioni, ma omette di indicare quali specifici argomenti o elementi istruttori sarebbero stati pretermessi dall’amministrazione, limitandosi a fare riferimento per relationem al ponderoso materiale documentale prodotto in sede procedimentale e nel presente giudizio e affidando a questo giudice il compito di individuarli nel confronto tra quanto dedotto dalla proponente in sede procedimentale e quanto replicato (o non replicato) dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.

La giurisprudenza amministrativa considera siffatta modalità di esposizione dei motivi di ricorso, definita per relationem (per il rinvio ad altro documento allo scopo di integrazione delle ragioni di critica ai provvedimenti impugnati), in contrasto con il principio di specificità dei motivi imposto dall'art. 40, comma 1, lett. d) cod. proc. amm. con conseguente inammissibilità del motivo proposto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21.02.2020 n. 1323; Cons. Stato, IV, 25 ottobre 2019, n. 7275; IV, 12 luglio 2019, n. 4903; V, 20 luglio 2016, n. 3280). E’ stato affermato, a questo riguardo, che “L'inammissibilità non è esclusa dal fatto che la ricorrente abbia rinviato anche alla documentazione versata in giudizio comprendente gli atti della procedura poiché, altrimenti, sarebbe imposto al giudice di ricostruire le tesi di parte, supplendo al mancato assolvimento dell'onere di specificazione, con esiti comunque incerti non potendo certo ricavarsi dal solo tenore dei documenti depositati in via induttiva le ragioni fondanti la censura articolata in ricorso” (Cons. Stato, sez. V, 21.02.2020 n. 1323).

1.2. Peraltro, si può prescindere dal dichiarare l’inammissibilità della censura, dal momento che la stessa è infondata nel merito. Secondo noti principi giurisprudenziali “L' art. 10 bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 non impone nel provvedimento finale la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso” (Consiglio di Stato, sez. II , 20/02/2020, n. 1306; Consiglio di Stato, sez. IV, 27/03/2019, n. 2026; Consiglio di Stato, sez. IV, 18/05/2017, n. 2350; T.A.R. Perugia, sez. I, 24/06/2019, n. 371).

Nel caso di specie, nel preavviso di diniego del 3 dicembre 2015 l’Amministrazione ha enucleato in modo puntuale i profili ritenuti ostativi alla pronuncia di compatibilità ambientale dell’intervento, con riferimento alla “localizzazione” dell’impianto, all’esistenza di “impatti cumulativi”, alle criticità concernenti la consistenza delle emissioni di inquinanti in atmosfera, a specifiche carenze progettuali necessitanti di integrazioni e precisazioni, ai profili concernenti la tutela della salute pubblica e all’inadeguatezza delle proposte relative alle compensazioni ambientali. La proponente ha presentato osservazioni e integrazioni documentali in replica al preavviso di diniego. Nella Relazione istruttoria richiamata nella motivazione del provvedimento conclusivo e ad esso allegata, in relazione a ciascuno dei profili ostativi già individuati nel preavviso di diniego l’Amministrazione, dopo aver illustrato diffusamente le criticità emerse in sede procedimentale e gli argomenti di carattere tecnico e giuridico ritenuti ostativi all’assentibilità dell’intervento, ha dato conto delle osservazioni e delle integrazioni istruttorie presentate dalla proponente, svolgendo, in replica a queste, ulteriori e specifiche controdeduzioni e formulando conclusioni dissenzienti altrettanto puntuali.

1.3. Non si comprende a cosa faccia riferimento la parte ricorrente quando afferma che l’Amministrazione avrebbe omesso di controdedurre alle proprie osservazioni; che se poi il senso della contestazione fosse quello di rimproverare all’Amministrazione di aver controdedotto soltanto ad una parte delle osservazioni, tralasciandone altre, la censura - come detto sopra - sarebbe inammissibile per genericità, non potendo essere demandato al giudice, attraverso motivi di ricorso formulati per relationem alla documentazione prodotta in atti, il compito di individuare quali specifiche osservazioni di parte sarebbero state pretermesse dall’Amministrazione in sede procedimentale e nella motivazione del provvedimento conclusivo, confliggendo tale pretesa con l’onere di specificazione dei motivi di ricorso prescritto dalla normativa processuale a pena di inammissibilità della censura.

2. Con il secondo motivo, la parte ricorrente ha contestato, nel merito, i vari profili motivazionali opposti dalla Regione nel provvedimento impugnato, formulando censure di violazione di legge e di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento e difetto di motivazione.

2.1 In particolare:

a) quanto al primo profilo (localizzazione della discarica), la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illegittima nella parte in cui ha fatto espressa applicazione della DGR 1990/2014, ed in particolare del parametro di valutazione delle criticità ambientali denominato “Fattore di Pressione”, introdotto per la prima volta con tale normativa regolamentare, ma da quest’ultima dichiarato espressamente inapplicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore; in ogni caso, nel merito, non esisterebbe alcuna situazione di criticità ambientale che potrebbe essere aggravata dall’impianto della ricorrente; in particolare, tra gli elementi di pressione non avrebbe potuto essere valutata la discarica Pulimetal, che non è più in esercizio, né le attività di cava, che sarebbero in gran parte in corso di esaurimento; tra l’altro, secondo la parte ricorrente, la riduzione delle attività presenti in loco rispetto a quelle esistenti alla data della domanda (2011) renderebbe superflua la preventiva riqualificazione del territorio a cui fa riferimento la Regione nella parte conclusiva del provvedimento impugnato; per contro, il nuovo sito di discarica consentirebbe il riempimento di una depressione di cava e il reperimento delle risorse necessarie per effettuare gli interventi di ripristino ambientale;

b) quanto al secondo profilo motivazionale (alternative localizzative), secondo la parte ricorrente la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe del tutto apodittica, anche perché basata sulla totale pretermissione delle documentate osservazioni presentate dalla proponente in sede procedimentale, oltre che illogica e contraddittoria nella misura in cui la Regione riconosce che, allo stato, la disponibilità di siti di insediamento di discariche di amianto è insufficiente al fabbisogno regionale;

c) quanto al terzo profilo (non esaustività del modello di dispersione degli inquinanti in atmosfera), la motivazione sarebbe del tutto apodittica e lacunosa; l’ipotesi prospettata nella Relazione istruttoria di un contemporaneo incidente nella discarica di Padana Green e in quella gestita da Ecoeternit s.r.l. nello stesso Ambito ATEg43, sarebbe statisticamente inverosimile;

d) quanto al quarto profilo (salute pubblica), la motivazione sarebbe illegittima nella parte in cui ha fatto applicazione di un obbligo (la V.I.S. - Valutazione di Impatto Sanitario) introdotto solo con la DGR 1266/2014 e inapplicabile ai procedimenti in corso; in ogni caso la proponente ha prodotto lo studio richiesto dalla Regione sotto tale profilo, redatto da medici e professori universitari, ma tale elaborato sarebbe stato totalmente ignorato;

e) quanto al quinto e ultimo profilo (compensazioni ambientali), la ricorrente ha lamentato di non aver potuto contare sulla collaborazione della Provincia di Brescia e del Comune di Montichiari nell’individuare le compensazioni ambientali più utili ai territori interessati né la Regione sarebbe intervenuta in via sostitutiva per concorrere alla definizione della proposta compensativa.

Osserva il Collegio che nessuna delle censure sopra elencate può essere condivisa.

2.2. Quanto alla prima censura (localizzazione della nuova discarica), nella Relazione istruttoria allegata al provvedimento impugnato sono state diffusamente affrontate tutte le criticità, tecniche e giuridiche, connesse alla localizzazione della discarica proposta dalla ricorrente; in particolare:

- in base alla pianificazione di settore vigente alla data della istanza (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con DGR 10369/2009 e Piano di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Brescia approvato con DGR n. 9/661 del 2010), il sito prescelto dalla proponente per l’insediamento della nuova discarica risultava incluso in “area di ricarica degli acquiferi profondi” e in “zona caratterizzata da vulnerabilità intrinseca del suolo medio-alta”, fattori qualificati come “penalizzanti” ai fini dell’insediamento di nuovi siti di discarica, superabili unicamente a fronte di specifici accorgimenti progettuali;

- nelle more del procedimento è entrato in vigore il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con DGR 1990/2014, il quale ha introdotto, tra i criteri localizzativi di nuove discariche, quello costituito dal “Fattore di Pressione”, volto ad impedire la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti in aree già caratterizzate dalla presenza di insediamenti analoghi o poste in prossimità di insediamenti residenziali o di aree altrimenti sensibili; a questo riguardo, la Relazione ha dato atto della volontà dell’Autorità competente al rilascio dell’AIA di non applicare questo nuovo criterio in termini automaticamente escludenti, in ossequio alla norma transitoria di cui all’art. 13.1 della predetta DGR (secondo cui i nuovi criteri localizzativi non si applicano alle istanze presentate prima dell’entrata in vigore della DGR), ma di tenerlo comunque in debita considerazione in sede di Valutazione di Impatto Ambientale “quale elemento di criticità territoriale rispetto alla sostenibilità ambientale complessiva dell’intervento, proprio in relazione alla sua specifica localizzazione”;

- fatta questa premessa metodologica, la Relazione ha osservato che il territorio comunale di Montichiari è caratterizzato dalla compresenza, a breve distanza, di plurimi siti estrattivi, in particolare quelli contrassegnati con le sigle ATEg43 (oggetto del nuovo insediamento di Padana Green) ATEg44 e ATEg45; inoltre, internamente al solo sito ATEg43 coesistono plurimi “fattori di pressione”, in particolare 4 discariche in esercizio, 1 discarica cessata (Pulimetal s.p.a.) e 4 cave; la compresenza di tali elementi di pressione ha fatto sì che, già allo stato, senza considerare il nuovo insediamento di Padana Green, il fattore di pressione sia superiore al valore limite di 160.000 mc/kmq, peraltro successivamente ridotto nel 2017 a 145.000 mc/kmq;

- in tale contesto la Relazione ha osservato che, pur non potendo ritenersi dirimente di per sé il mero superamento del fattore di pressione alla luce della normativa transitoria, si tratta nondimeno di un elemento superabile solo a fronte della prova degli effettivi vantaggi ambientali della scelta localizzativa operata dalla proponente; ha quindi esaminato le deduzioni di quest’ultima [la quale, in particolare, aveva rilevato come il sito prescelto si collochi in un ambito già soggetto ad escavazione, prossimo ad aree di produzione di rifiuti, sul quale preesistono reti di monitoraggio delle acque di falda e della qualità dell’aria, nonché una viabilità già sviluppata; aveva inoltre dichiarato di aver verificato la non praticabilità di altre soluzioni alternative su altri terreni nella sua disponibilità), e l’ha ritenuta non adeguata in quanto non basata sulla prospettazione di particolari vantaggi ambientali derivanti dal localizzazione prescelta e non assistita da una analisi completa ed esaustiva delle alternative praticabili.

Il Collegio osserva:

- il “fattore di pressione” non è stato applicato dall’Amministrazione come valore immediatamente escludente, ma solo come elemento di criticità da tenere in adeguata considerazione, e superabile a fronte di soluzioni localizzative ritenute migliorative delle criticità ambientali, in corretta applicazione del principio di precauzione che governa le decisioni delle Pubbliche Amministrazioni in materia ambientale; tale principio, com’è noto, fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione; la valutazione di tali rischi deve essere seria e prudenziale, condotta alla stregua dell'attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, e può anche condurre a non autorizzare l’attività pericolosa nel caso in cui, anche utilizzando le migliori tecniche disponibili, non sia possibile scongiurare con ragionevole certezza l’insorgere di danni per l’ambiente e per la salute umana, tanto più nei casi – come quello qui in esame - in cui il contesto ambientale oggetto del nuovo sito di discarica appaia già compromesso dalla preesistenza di numerose analoghe attività produttive, quali quattro discariche in esercizio, una quinta discarica solo da poco dismessa e quattro cave;

- è infondata la pretesa della parte ricorrente che l’Amministrazione non tenesse conto della discarica Pulimetal solo perché esaurita e delle quattro cave tuttora in esercizio solo perché in via di esaurimento; a parte, infatti, la considerazione che nello specifico contesto territoriale sono tuttora presenti quattro discariche e quattro cave pienamente in esercizio, una discarica cessata continua comunque a generare impatti ambientali anche dopo la cessazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti e persino dopo il totale ripristino ambientale; impatti connessi ai rischi di dispersione nell’ambiente degli elementi inquinanti (percolato, emissioni gassose), che impongono continui monitoraggi e opere di manutenzione;

- correttamente, pertanto, l’Amministrazione ha operato una valutazione dell’effetto complessivo e aggregato sull’ambiente della contestuale presenza di molteplici impianti e insediamenti che comportano elevati impatti sui diversi fattori sensibili, e conseguentemente ha preteso di comparare gli impatti ambientali aggiuntivi derivanti dall’insediamento del nuovo sito di discarica con gli eventuali vantaggi in termini ambientali previsti dal progetto della proponente; ma tali vantaggi, e in primis le compensazioni ambientali proposte dall’interessata, sono state ritenute – non a torto, come si dirà - del tutto inconsistenti, attraverso valutazioni di discrezionalità tecnica prive di evidenti profili di illogicità o irragionevolezza o travisamento dello stato dei luoghi o difetto di istruttoria, e come tali insindacabili da questo giudice, secondo noti principi giurisprudenziali.

2.3. Considerazioni analoghe a quelle sopra svolte valgono in relazione alle censure formulate dalla ricorrente nei confronti del secondo capo di motivazione del provvedimento impugnato, relativo alla analisi delle alternative localizzative operata dalla proponente, che l’Amministrazione ha ritenuto inadeguata perché non impostata sulla verifica degli effettivi vantaggi ambientali della scelta localizzativa proposta. Non è dato comprendere quali profili della proposta progettuale della ricorrente l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato, nè quali elementi del progetto della ricorrente sarebbero tali da evidenziare la macroscopica illogicità della decisione impugnata. Né la circostanza che il programma regionale di smaltimento dell’amianto necessiti di aree ove smaltire tale materiale implica che la Regione possa e debba autorizzare “alla cieca”, a prescindere da ogni effettiva valutazione sulle criticità, gli impatti ambientali e i benefici derivanti dalla specifica localizzazione.

2.4. Infondate sono anche le censure proposte dalla ricorrente in relazione al terzo capo di motivazione del provvedimento impugnato, concernente il rilievo della non esaustività dei modelli di dispersione degli inquinanti in atmosfera.

2.4.1. Sotto un primo profilo la ricorrente lamenta il carattere apodittico e lacunoso della motivazione, ma la censura è destituita di ogni fondamento:

- la Relazione istruttoria allegata all’atto impugnato contiene, al riguardo, considerazioni articolate e diffuse, muovendo dalla constatazione preliminare che si è in presenza di uno specifico contesto territoriale particolarmente critico sotto il profilo delle emissioni inquinanti a causa della compresenza di numerosi fattori di pressione ambientale (quali cave, discariche, viabilità, aeroporto, ecc.);

- in particolare, l’elemento di maggiore criticità per la qualità dell’aria rilevato dall’ARPA è costituito dai valori di PM10, attestati nel triennio 2012-2014 su valori non trascurabili e a volte prossimi ai limiti di legge, a cui si aggiungerebbero, in caso di attivazione della nuova discarica, in condizioni di normale esercizio, gli ulteriori impatti costituiti dalle emissioni pulverulente derivanti dalla movimentazione degli inerti e dalle emissioni delle macchine operatrici;

- in tale contesto, la proposta progettuale elaborata dalla proponente è stata ritenuta non esaustiva e incompleta essendo stata basata su monitoraggi eseguiti per pochi giorni e in stagioni non particolarmente significative sotto il profilo della qualità dell’aria; anche la valutazione degli impatti cumulativi è stata ritenuta insufficiente perché basata esclusivamente sul contributo del traffico indotto, senza considerare gli ulteriori impatti sulla qualità dell’aria determinati dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti, dalle emissioni dei mezzi e dalle sorgenti fisse degli altri impianti/attività esistenti; è stato inoltre ritenuto insufficiente l’approfondimento delle possibili ricadute delle fibre di amianto nel caso di situazioni emergenziali che si verificassero contestualmente presso le due discariche di amianto che si troverebbero insediate in loco (quella di Padana Green e quella preesistente di Ecoeternit).

2.4.2. Sui predetti profili la ricorrente nulla contesta nel merito, limitandosi ad eccepire che l’ipotesi prospettata nella Relazione istruttoria di un contemporaneo incidente nella discarica di Padana Green e in quella gestita da Ecoeternit s.r.l. nello stesso Ambito ATEg43, sarebbe statisticamente inverosimile. Il Collegio osserva che il riferimento all’ipotesi di un incidente contemporaneo presso le due discariche di amianto è soltanto uno degli elementi di criticità valutati (peraltro doverosamente, alla luce del principio di precauzione) dall’Amministrazione; mentre sugli ulteriori profili concernenti le concentrazioni anomale di PM10 e l’inadeguatezza dei monitoraggi eseguiti dalla proponente, costituenti capi autonomi e autosufficienti della motivazione, la ricorrente nulla dice e nulla oppone.

La censura va pertanto disattesa.

2.5. Parimenti infondate sono censure proposte avverso il quarto capo di motivazione dell’atto impugnato, concernete i riflessi sulla salute pubblica dell’apertura della nuova discarica di amianto; in particolare:

- sul punto, la Relazione istruttoria ha recepito le osservazioni formulate dall’ATS di Brescia la quale ha rilevato che “Nel Comune di Montichiari la popolazione ha mostrato un eccesso statisticamente significativo del 34% dei ricoveri per patologia respiratoria negli anziani, con un SIR di 1,342 (I.C.1,29 – 1,40), con 2188 osservati contro 1630 attesi”. Per quanto sopra si conclude che la valutazione dello stato di salute nei due Comuni interessati dall’impatto delle attività già esistenti [calcinato e Montichiari] ha mostrato un aumento di rischio per le patologie respiratorie tale da non consentire un ulteriore aggravio delle pressioni ambientali, conseguenti all’insediamento di altre attività che possono determinare peggioramenti della qualità dell’aria (…)”;

- in sostanza, secondo le valutazioni dell’Autorità Sanitaria, l’insediamento del nuovo sito di discarica introdurrebbe un ulteriore elemento di pressione in un contesto già critico sotto il profilo della salute pubblica per la presenza di numerose attività antropiche impattanti;

- la Valutazione di Impatto Sanitario è stata richiesta dalla Regione in ottemperanza alle normative regionali sopravvenute nel corso del procedimento (DGR 1266/2014 e DGR 4792/2016), in ossequio al principio tempus regit actum, ontologicamente insito nella strutturazione di ogni procedimento amministrativo e che impone di definire le domande in esso presentate in conformità alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui si procede; il che comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio (Consiglio di Stato, sez. V, 14/08/2020, n. 5038; T.A.R. Brescia, sez. I, 30/10/2017, n. 1294);

- il riferimento di parte ricorrente alle contrarie valutazioni asseritamente contenute nella perizia di parte “redatta da medici e professori universitari” e prodotta in sede procedimentale, è privo di ogni rilievo processuale e sostanziale, essendo stata omessa in ricorso l’evidenziazione degli elementi di tale perizia che, a dire della ricorrente, sarebbero stati ignorati o pretermessi dall’Amministrazione.

2.6. Infondate, infine, sono anche le censure proposte avverso il quinto e ultimo capo di motivazione del provvedimento impugnato, concernente l’inadeguatezza delle opere compensative proposte dalla ricorrente:

- al riguardo, la Relazione istruttoria ha dato atto che la proponente ha previsto quale compensazione ambientale di riservare una volumetria di 6.000 mc, dal secondo anno di conferimenti, per R.C.A. provenienti dal territorio del Comune di Montichiari, ad un prezzo pari al 50% di quello di mercato; in aggiunta, in corso di istruttoria, la proponente ha offerto una ulteriore opera compensativa consistente nella realizzazione di una fascia verde boscata a protezione della Frazione Vighizzola, interposta tra quest’ultima e l’ATEg43, del valore di € 1.000.000,00 più un’ulteriore quota aggiuntiva di massimo € 100.000,00/anno per la manutenzione dell’opera per tutta la durata della gestione operativa;

- entrambe le proposte sono state ritenute inadeguate e insufficienti a mitigare gli impatti ambientali, considerate le dimensioni del nuovo impianto, la sua collocazione in un contesto territoriale già critico sotto il profilo ambientale, e l’indisponibilità in capo alla proponente delle aree interessate dall’intervento compensativo;

- si tratta, osserva il Collegio, di valutazioni di discrezionalità tecnica non irragionevoli e nemmeno censurate nel merito dalla ricorrente; né sussisteva alcun onere a carico delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento di coadiuvare la proponente nella definizione consensuale del progetto e nell’individuazione delle compensazioni ambientali più utili ai territori.

3. Con il terzo motivo, infine, la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge con riferimento all’art. 3 della L.R. n. 5/2010, all’art. 5 del Regolamento Regionale n. 5/2011 e alla Direttiva 2014/52/UE, nonché violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, e vizi di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento e difetto di motivazione; secondo la ricorrente:

- le carenze istruttorie e motivazionali del provvedimento impugnato sarebbero imputabili anche alla mancanza, all’interno della Commissione istruttoria regionale per la VIA, di componenti esperti nella specifica materia;

- inoltre, il parere della Commissione VIA sarebbe illegittimo in quanto la medesima non avrebbe espresso un articolato e motivato giudizio sul progetto, ma si sarebbe limitata ad avallare la proposta degli uffici competenti per l’istruttoria.

La censura, osserva il Collegio, è infondata sotto entrambi i profili dedotti:

- quanto al primo, la censura è del tutto generica; non è specificato né chi fossero i componenti della commissione VIA né per quale motivo i medesimi non sarebbero stati in possesso delle necessarie competenze specialistiche;

- quanto al secondo, non è chiaro in che cosa consisterebbe il vizio di legittimità; la Commissione ha approvato e redatto un’articolata Relazione istruttoria diffusamente motivata sotto tutti i profili rilevanti; ovviamente, per farlo, si è avvalsa dell’attività istruttoria svolta dagli uffici competenti.

4. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso è infondato sotto tutti i profili dedotti e va conclusivamente respinto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia e del Comune di Montichiari, liquidandole nell’importo di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri accessori, in favore di ciascuno di essi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario