T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter, 20 Gennaio 2006, Sentenza n. 431
Rifiuti, gestore di discarica, regolazione dei rapporti patrimoniali con il
Comune
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA TER
composto dai signori Magistrati:
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO - Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI - Relatore
Consigliere Giancarlo LUTTAZI - Correlatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4529 del 2004 proposto da INDECO s.r.l., con sede in Latina, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Luigi Visconti, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al
Viale Bruno Buozzi n. 99;
CONTRO
Il COMUNE di SAN FELICE CIRCEO, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Corrado De Angelis, unitamente al quale è
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Pasubio n. 2, presso lo studio
dell’avv. Marco Mellini;
per l’emissione di decreto ingiuntivo
per il pagamento della somma complessiva di € 178.253,21, oltre ad interessi e
spese di causa, ed I.V.A. e C.P.A.;
Visto il decreto ingiuntivo n. 489/2004, emesso dal Consigliere delegato della
Sezione II - ter di questo T.A.R., notificato al debitore il 2.7.2004;
Visto il ricorso in opposizione, notificato il 24.9.2004, proposto dal Comune di
San Felice Circeo;
Visti l’atto di costituzione e la memoria del creditore opposto;
Vista la documentazione depositata dalle parti;
Uditi, alla pubblica udienza del 7.11.2005, con designazione del Consigliere
Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come
da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società Indeco s. r. l., esercente attività di smaltimento rifiuti
presso la discarica di Borgo Montello (Latina), con ricorso depositato il
4.5.2004 otteneva, dal Consigliere delegato della Sezione II - ter di questo
T.A.R., il decreto n. 489/2004, con il quale veniva ingiunto al Comune di San
Felice Circeo il pagamento della somma di € 178.253,21, - oltre ad interessi
legali, spese di procedura, I.V.A. e C.P.A. - a titolo di corrispettivo per
l’attività di smaltimento rifiuti svolta in favore del Comune suddetto.
Il Comune ha proposto opposizione con atto notificato il 24.9.2004, deducendo
pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
trattandosi di controversia relativa, a suo dire, a “rapporti individuali di
utenza con soggetti privati”, e quindi espressamente esclusa dall’ambito della
giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 33 del D. Leg. vo n.
80 del 1998; inoltre eccependo l’incompetenza per territorio dell'adito T.A.R. e
deducendo la infondatezza della domanda.
La Ind.eco s.r.l. con memoria depositata l’1.12.2004 ha eccepito la infondatezza
della proposta eccezione di incompetenza territoriale e con memoria depositata
il 15.3.2005 ha eccepito il difetto di giurisdizione del G.A..
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione sull’opposizione alla pubblica
udienza del 7.11.2005.
2.- Innanzi tutto va evidenziata la irrilevanza ai fini della decisione del
presente giudizio della dichiarazione di rinuncia al mandato depositata il
6.6.2005 dal difensore della Indeco s.r.l., atteso che nel giudizio
amministrativo la rinuncia al mandato da parte del difensore di una delle parti
non può sortire alcun effetto automatico e immediato nei confronti delle altre.
La disposizione di cui all'art. 85 c.p.c., a norma della quale la revoca o la
rinuncia alla procura non hanno effetti nei confronti delle al tre parti fino a
che non sia avvenuta la sostituzione del difensore (in quanto espressione di un
principio processuale di carattere generale finalizzato ad evitare una vacatio
dello "ius postulandi", e quindi diretta a garantire alle parti nel procedimento
giurisdizionale il diritto di difesa senza alcuna soluzione di continuità) è
infatti applicabile anche nei giudizi dinanzi al Giudice amministrativo (T.A.R.
Campania Napoli, sez. IV, 11 dicembre 2003, n. 15209).
3.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo. Tanto rende inutile l’esame della eccezione di incompetenza
formulata con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo atteso che nel
processo amministrativo l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione deve
avere la precedenza su ogni altra questione, sia di merito sia pregiudiziale,
perché essa attiene al momento fondamentale relativo al corretto instaurarsi del
rapporto (T.A.R. Basilicata, 18 dicembre 2002, n. 1014).
Il Collegio osserva che, al momento della richiesta di decreto ingiuntivo,
poteva essere considerata effettivamente dubbia la giurisdizione di questo
Giudice amministrativo. L’art. 33 del D. Leg. vo n. 80 del 1998 quale sostituito
dall’art. 7, comma 1, lett. a) della L. n. 205 del 2000, aveva infatti
espressamente escluso, dall’ambito della giurisdizione esclusiva sulle
controversie riguardanti “le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di
natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi”, quelle
relative ai “rapporti individuali di utenza con soggetti privati”.
Secondo la Corte regolatrice (cfr. da ultimo Cass., SS.UU, 8 luglio 2004, n.
12607), detta eccezione doveva intendersi come riferita ai rapporti “la cui
fonte regolatrice sia non di natura amministrativa o concessoria, ma di diritto
privato negoziale, indipendentemente dalla qualità (pubblica o privata) delle
parti”, trovando inoltre base logica nella circostanza che le controversie
attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono quei profili
relativi all'an od al quomodo dell'espletamento del pubblico servizio che
giustificano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (v. Cass.,
SS.UU., 9 agosto 2000 n. 558, 10 giugno 2003 n. 9297).
Va tuttavia considerato che la controversia in esame - benché il Comune di San
Felice Circeo sia l’utente del servizio per cui è causa, e non già l’Ente
concedente - poteva comunque rientrare nella giurisdizione esclusiva di questo
Giudice amministrativo ai sensi della lett. b) del cit. art. 33 del D. Leg. vo
n. 80 del 1998, il quale devolveva al G.A. le controversie tra “le
amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”,
indipendentemente dalla titolarità del servizio concesso e/o dalla sussistenza
di poteri di vigilanza o di controllo, non essendo altrimenti spiegabile la
distinta considerazione, nell’elenco esemplificativo di cui all’art. 33, comma
2, del D. Leg. vo n. 80 del 1998 delle controversie “concernenti la istituzione,
modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese
le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di
trasformazione urbana” (lett. a) ovvero delle controversie “in materia di
vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi” (lett.
c).
A sciogliere tutti i nodi interpretativi appena evidenziati, è tuttavia a
intervenuta la sentenza della Consulta n. 204 del 6.7.2004. La Corte
costituzionale ha infatti evidenziato che la formulazione dell'art. 33 del D.
Leg. vo n. 80 del 1998, quale recata dall'art. 7, comma 1, lettera a), della
legge n. 205 del 2000, confligge con i criteri ai quali deve ispirarsi la legge
ordinaria quando voglia riservare una "particolare materia" alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Ed infatti - prosegue la Corte - “non
soltanto (e non tanto) il riferimento ad una materia (i pubblici servizi) dai
confini non compiutamente delimitati (se non in relazione all'ipotesi di
concessione prevista fin dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, quanto, e
soprattutto, quello a "tutte le controversie" ricadenti in tale settore rende
evidente che la "materia" così individuata prescinde del tutto dalla natura
delle situazioni soggettive in essa coinvolte: sicché, inammissibilmente, la
giurisdizione esclusiva si radica sul dato, puramente oggettivo, del normale
coinvolgimento in tali controversie di quel generico pubblico interesse che è
naturaliter presente nel settore dei pubblici servizi. Ma, in tal modo, viene a
mancare il necessario rapporto di species a genus che l'art. 103 Cost. esige
allorché contempla, come "particolari", rispetto a quelle nelle quali la
pubblica amministrazione agisce quale autorità, le materie devolvibili alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza che il comma 2 della norma
individua esemplificativamente ("in particolare") controversie, quale quella
incardinata davanti al giudice a quo, nelle quali può essere del tutto assente
ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità: e certamente
le ipotesi specificamente censurate (lettere b ed e) sono tali da non resistere
al vaglio di costituzionalità in quanto non soltanto (come le altre contemplate
dal comma 2) travolte dalla censura che investe la previsione di "tutte le
controversie in materia di pubblici servizi", ma anche perché, ex se, integrano
ipotesi nelle quali tali controversie non vedono, normalmente, coinvolta la
pubblica amministrazione-autorità.
La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce
esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale
dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere
autoritativo, se si vale di tale facoltà..”.
La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 del D.
Leg. vo n. 80 del 1998, comma 1, “nella parte in cui prevede che sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie
in materia di pubblici servizi" anziché “le controversie in materia di pubblici
servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennità, canoni ed altri corrispettivi (così come era previsto fin dall'art. 5
della legge n. 1034 del 1971), ovvero relative a provvedimenti adottati dalla
pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla
vigilanza e controllo nei confronti del gestore (così come era previsto
dall'art. 33, comma 2, lettere c e d)”. Ha inoltre dichiarato dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell’intero comma 2 dell’art. 33.
4.- La controversia in esame, relativa alla regolazione dei rapporti
patrimoniali tra una società che gestisce una discarica di rifiuti ed un Comune
che si avvale di tale servizio conferendovi i propri, non rientra dunque, per le
considerazioni in precedenza svolte, nella giurisdizione del G.A..
E’ infine appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non può nemmeno
trovare applicazione il disposto di cui all’art. 5 c.p.c., attesa la
retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale.
5.- il ricorso n. 4529 del 2004 va dunque dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione; di conseguenza deve essere accolta l’opposizione di cui in
premessa e, per l’effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 489 del 2004.
6.- Sussistono infine giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra
le parti le spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II ter,
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, dichiara il ricorso
n. 4529 del 2004 inammissibile per difetto di giurisdizione; accoglie
l’opposizione di cui in premessa e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 489 del 2004.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione
II ter -, nella camera di consiglio del 7.11.2005, con l’intervento dei signori
Magistrati elencati in epigrafe.
Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI Estensore