Cassazione,inquinamento da leggi e trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario
di Gianfranco AMENDOLA
pubblicato su Il Foro Italiano, Ottobre 2013. Si ringraziano Autore ed Editore
L’inquinamento da leggi nel settore ambientale continua a far danni.
L’ultimo caso riguarda il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, una fattispecie già oggetto in passato di roventi e fondate polemiche1.
E’ stata, infatti recentemente depositata la annotata sentenza della suprema Corte la quale afferma che tale condotta, prevista come reato dall’art. 258, comma 4 D. Lgs 152/06, è oggi priva di rilevanza penale a seguito delle modifiche, intervenute con il D. Lgs 205/102, connesse con la introduzione del SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), il quale, in via generale, prevede nuove forme di controllo della tracciabilità dei rifiuti, diverse dal formulario di trasporto.
Per capire meglio i termini della questione, conviene ricapitolare sinteticamente le vicende storiche relative a questa fattispecie di reato.
Il quarto correttivo (D. Lgs 3 dicembre 2010 n. 205) modificava le disposizioni del D. Lgs 152/06 in vista della pressocchè contestuale entrata in vigore del SISTRI, evidenziando, tra l’altro (art. 16, comma 2 e art. 39, comma 1), che le nuove norme (incluse quelle sanzionatorie) sarebbero entrate in vigore contestualmente alla operatività del SISTRI; e cioè a dicembre 2010.Tuttavia, tre giorni prima che entrasse in vigore il correttivo, un decreto ministeriale (D.M. 22 dicembre 2010), rinviava la piena operatività del SISTRI al l giugno 2011; a questo seguivano numerosi altri rinvii, di modo che, a tutt’oggi, il Sistri ancora non è operativo3.
In sostanza, quindi, il quarto correttivo è entrato in vigore il 25 dicembre 2010 ma il sistema SISTRI non è ancora diventato operativo.
In tal modo, si veniva a creare una situazione paradossale per quanto concerne le sanzioni sul trasporto. Infatti l'art. 258 D. Lgs 152/06, così come riformulato dal quarto correttivo, non prevede più le "vecchie" sanzioni (che, ovviamente, prescindevano dal SISTRI) sul formulario, in quanto il legislatore sapeva che dal 25 dicembre esse sarebbero state sostituite dalle nuove (SlSTRI); tuttavia, le nuove disposizioni sul SISTRI (incluse quelle sanzionatorie) non sono ancora entrate in vigore.
In altri termini, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti, il sistema SISTRl sostituisce, di regola, l'obbligo del formulario con l'obbligo della scheda SISTRI. Ed è solo la inosservanza di questo obbligo che è sanzionata dalle nuove disposizioni del quarto correttivo (art. 260 bis), mentre la inosservanza dell'obbligo di formulario non è più sanzionata, in via generale, nel novellato art. 258, con una sola, limitata eccezione per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, e non aderiscono al SISTRI su base volontaria.
In conclusione, quindi, a seguito del rinvio della operatività del SISTRI, il 25 dicembre 2010 entrava in vigore la nuova formulazione dell’art. 258, per cui il "vecchio" obbligo del formulario, con una sola marginale eccezione, non era più sanzionato, mentre i nuovi obblighi SISTRI, con relative sanzioni, non erano ancora applicabili. Di conseguenza, vi era una totale vacatio legis per un importantissimo obbligo relativo alla tracciabilità dei rifiuti.
Molto si potrebbe dire circa questa assurda situazione dovuta alla leggerezza del nostro legislatore. E, peraltro, vi è stato chi ha tentato di privilegiare una interpretazione sostanziale rispetto a quella formale, propugnando una perdurante operatività delle vecchie disposizioni – in particolare dell’art. 258, comma 4 nella versione precedente- fino al momento della entrata in vigore del SISTRI.
Non era di questo avviso la Cassazione, la quale, con sentenza della terza sezione 21 giugno 2011, n. 29973, Rigotti, affermava che il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di identificazione dei rifiuti o con formulario che riporti dati incompleti o inesatti, previsto come delitto dall'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, non è più previsto dalla legge come reato; precisando che la nuova fattispecie dell'art. 260-bis, comma settimo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, introdotta dal D.Lgs. n. 205 del 2010 (ancora non operativa), sanziona il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI e non quello accompagnato dal formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti; aggiungendo espressamente che, rispetto alla fattispecie in esame (relativa al trasporto di rifiuti non pericolosi) “non è necessario approfondire … gli eventuali problemi di continuità normativa”.
Di fronte a questo assurdo vuoto normativo che consentiva il trasporto di rifiuti anche pericolosi senza obblighi di documentazione, interveniva, anche se tardivamente, il legislatore con il D. Lgs. 7 luglio n. 121 del 2011, riformulando l’art. 39 del quarto correttivo, cui aggiungeva i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater.
Rileggiamo, allora, per quanto interessa, l’intero articolo, e, in particolare, il comma 2 bis, dopo queste modifiche, limitandoci ad osservare, in proposito, che questo comma non viene affatto configurato dal legislatore come norma interpretativa di altre preesistenti.
Articolo 39. (Disposizioni transitorie e finali) D. Lgs 205/010
1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), (del decreto legislativo n. 152 del 2006 - n.d.r.) si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.
2. OMISSIS
2-bis. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 188-ter, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che fino alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non adempiono alle prescrizioni di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, sono soggetti alle relative sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione precedente all'entrata in vigore del presente decreto. (comma introdotto dall'articolo 4, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)
2-ter. Anche in attuazione di quanto disposto al comma 1, le sanzioni previste dall'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente a quella di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale si applicano ai soggetti tenuti alla comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modificazioni, secondo i termini e le modalità ivi indicati.
(comma introdotto dall'articolo 4, comma 2, d.lgs. n. 121 del 2011)
2-quater. OMISSIS
Se, con riferimento al comma 2 bis, si considera che le prescrizioni di cui all’art. 28, comma 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (regolamento SISTRI), attengono agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico ed al formulario di trasporto di rifiuti, appare allora evidente che il legislatore del 2011 ha finalmente colmato il vuoto normativo richiamando in vita, per il periodo transitorio, l’applicabilità della precedente normativa in tema (anche) di trasporto di rifiuti, con riferimento all’obbligo del formulario ed alle sanzioni contenute dell’art. 258 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
Tuttavia, ciò ha fatto non nel quarto correttivo ma un anno e mezzo dopo. Quindi, a livello formale, dal 16 agosto 2011, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 121, e fino a che non entrerà in vigore la disciplina SISTRI, al trasporto rifiuti si applica nuovamente la disciplina precedente relativa al formulario di trasporto e relative sanzioni. Ma questa resipiscenza non può cancellare il fatto che comunque nel 2010, come rilevato dalla Cassazione, l’art. 258 è stato riformulato nel senso di non prevedere più come reato il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario; quindi, dovendo seguire le regole per la successione di leggi penali nel tempo imposte dall’art. 2 del codice penale, bisogna prendere atto che da dicembre 2010, con l’entrata in vigore del quarto correttivo, il reato di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario è stato abrogato e che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato. E questa conclusione riguarda tutti i fatti precedenti e pendenti a quella data.
E’ solo dal 16 agosto 2011 che la predetta condotta costituisce nuovamente reato. Ma questo, ovviamente, non può “ripenalizzare” per il passato ciò che è stato depenalizzato e si applica solo ai fatti commessi dopo il 16 agosto 2011 senza alcun effetto retroattivo.
A questo punto, in questo complesso quadro normativo, si inserisce una seconda sentenza della Cassazione (terza sezione, 22 febbraio 2012, n. 15732, Paggi), la quale, richiamando la precedente pronunzia Rigotti, già citata, del 2011, conferma che “la modifica normativa apportata dalla legge n.205 del 2010 all’art.258 d.lgs. 152\06 ha determinato il venir meno della punibilità della condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti non più sanzionata penalmente in quanto non riconducibile né alle previsioni del nuovo testo dell’art.258 né alla fattispecie introdotta con l’art.260-bis, che opera un riferimento alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari con la conseguenza che, in applicazione dei principi fissati dall’art. 2 cod. pen. le condotte poste in essere devono essere ritenute non più riconducibili all’ipotesi di reato contemplate dalla disciplina previgente.”.
Si noti che le condotte contestate in questa sentenza riguardavano fatti commessi tra il 1999 ed il 2001 (ormai prescritti) e che il quarto correttivo, con l’abolitio criminis, è entrato in vigore nel periodo intercorrente la sentenza della Corte di appello e l’udienza di Cassazione.
Appare allora evidente che, nella sentenza in esame, solo di queste vicende normative la suprema Corte doveva tener conto, e non della “ripenalizzazione” del D. Lgs 121, che, come si è detto, opera solo dal 16 agosto 2011 e non può avere effetto retroattivo. Anche se la sentenza è stata deliberata all’udienza del 22 febbraio 2012 quando la “ripenalizzazione” era già avvenuta.
Certo, sarebbe stato meglio che, pur nel rispetto del principio di evitare obiter dictum, la Cassazione avesse speso qualche rigo in più per dar conto anche delle ultime vicende normative. Infatti, leggendo questa sentenza del 2012 e il precedente Rigotti da essa richiamato, si è portati a pensare che ancora oggi il reato di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario non è più previsto come reato, mentre, come abbiamo visto, questa conclusione, già al momento del deposito di questa sentenza, era valida solo fino ai fatti commessi entro il 16 agosto 2011.
Ci si attendeva, quindi, dalla suprema Corte questo doveroso chiarimento nelle sentenze successive. Ma, inopinatamente, questo non avveniva. La annotata sentenza della terza sezione, c.c. 21 febbraio 2013, n. 32942, occupandosi di un sequestro del 20 febbraio 2012 per il reato di cui all’art. 258, comma 4, lo annullava motivando che “la rilevanza penale della disposizione di cui all’art. 258, comma 4… è venuta meno per effetto delle modifiche intervenute con il D. Lgs 205/10”; e richiamando anche essa, come conferma, la sentenza Rigotti del 2011. Senza alcuna menzione del D. Lgs 121/11.
Che dire a questo punto? Pur con il dovuto rispetto per la nostra Corte suprema, abbiamo l’impressione che questa volta anche essa sia rimasta vittima della enorme mole di lavoro e dell’ allucinante inquinamento da leggi connesso con la vergognosa vicenda SISTRI.
Tanto più che appena un mese prima la stessa sezione, con lo stesso relatore, pur senza mai citare il D. Lgs 121/11, aveva affermato che “la piena operatività del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata postergata … con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, peraltro, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente”, richiamando la esigenza di “evitare un pericoloso vuoto normativo con possibile contrasto con il precetto costituzionale di cui all’art. 3 Cost….”4. Il che ci trova pienamente d’accordo.
L’importante, allora, proprio per evitare pericolosi vuoti normativi e violazione dei principi costituzionali è riaffermare a gran voce che, quanto meno dal 16 agosto 2011 e fino a che il SISTRI non diverrà realmente operativo, il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario costituisce reato. Anche se la Cassazione sembra non essersene accorta5.
1 Cfr. per tutti VERGINE, Disposizioni penali maldestramente redatte, decisioni correttamente assunte, immeritate critiche in Ambiente e sviluppo 2012, n. 7, pag. 616 e segg.
2 Cass. pen., sez. 3, c.c. 21 febbraio 2013, dep. 30 luglio 2013, n. 32942
3 Con D.M. 20 marzo 2013 il SISTRI è stato ufficialmente ripristinato con un doppio periodo di preavvio, il primo dei quali dovrebbe durare fino al 1 ottobre. Tuttavia, al momento in cui scriviamo (agosto 2013) vi sono forti pressioni industriali per un ulteriore rinvio
4 Cass. Pen.sez. 3, 24 gennaio 2013, n. 28909.
5 In dottrina, cfr. SANTOLOCI-VATTANI, Ma davvero il trasporto illegale dei rifiuti pericolosi è attualmente privo di ogni sanzione?, in www.dirittoambiente.net, 9 agosto 2013