I PRINCIPI GENERALI DELLA LEGGE 9/12/98 N. 426 (cosiddetto "RONCHI-TER")
di Stefano Maglia
Sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre u.s. è stata pubblicata la L. 9 dicembre 1998, n. 426 (recante nuovi interventi in campo ambientale), la quale – seppure limitata nelle intenzioni originarie, alla definizione degli interventi di bonifica dei siti inquinati, con particolare riferimento ai relativi impegni di spesa –, contiene tanti e tali rilevanti disposizioni da risultare il più importante intervento "di ritocco" operato quest'anno alla intera normativa ambientale. Infatti opera modifiche sostanziali alla L. 394/91 (legge quadro sulle aree protette), alla L. 979/82 (disposizioni per la difesa del mare), al D.L. 496/93 (sulla riorganizzazione dei controlli ambientali), alla L. 150/92 ed al D.L. 2/93 (sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione), alla L. 447/95 (legge quadro sull’inquinamento acustico), al D.L. 486/96 (sul risanamento di Bagnoli e Sesto San Giovanni), al D.L.vo 92/92 (sull’eliminazione degli olii usati), alla L. 257/92 (sulla cessazione dell’impiego dell’amianto) ma, specialmente, al D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, tanto da essere da molti citata impropriamente come "Ronchi-ter".
Ben 18 articoli del "Decreto Ronchi" subiscono infatti modifiche, aggiunte, o ritocchi di maggiore o minore rilievo ad opera degli artt. 1 e 4 della L. n. 426/98.
Dal punto di vista sistematico la prima norma modificata è l’art. 8 (dall’art. 4, comma 22) al quale viene aggiunto un comma che chiarisce definitivamente, non lasciando più margini di dubbio, che i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani.
Di estremo interesse è la modifica operata dall’art. 1, comma 16, al terzo comma dell’art. 11 del "Ronchi", non tanto per l’avvenuta soppressione delle parole "derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali" (in quanto sostanzialmente si trattava di una ripetizione di quanto già contenuto nell’art. 7, comma 2, lettere c e d) ma per l’opportuna chiarificazione per cui d’ora innanzi (cioè dal 29 dicembre 1998, data di entrata in vigore della nuova legge) nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione (cioè il MUD) può essere effettuata direttamente dal gestore del servizio, seppur entro i limiti della quantità conferita. Ciò costituisce un evidente, importante contributo alla sburocratizzazione voluta dallo spirito della legge, evitando duplicazioni inutili per ciò che concerne la comunicazione relativa ai medesimi rifiuti.
Anche in tema di trasporto dei rifiuti, ex art. 15, vi è una interessante puntualizzazione (ex art. 4, comma 23), per cui non vi è più obbligo di tenuta del formulario di identificazione ex art. 1 per chi trasporta rifiuti - di qualsiasi genere - che non eccedono la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri al giorno se tale trasporto è effettuato direttamente dal produttore dei medesimi rifiuti.
L’art. 1, commi 8, 9 e 11 della L. 426/98, ha invece operato modifiche alla norma – l’art. 17 – che tratta di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, introducendo tra l’altro l’impegno – per il Ministero dell’Ambiente – di emanare un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese che intendono accedere agli incentivi ed ai finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica.
Con riferimento invece ai piani regionali di cui all’art. 22, i commi 12 e 13 dell’art. 1, operano modifiche ai commi 5 e 7. Da sottolineare è lo slittamento (al 2 marzo 1999) del termine entro il quale le regioni avrebbero dovuto approvare od adeguare i rispettivi piani regionali di gestione dei rifiuti.
Il comma 17 dell’art. 1 aggiunge poi un comma all’art. 26, contenente disposizioni di spesa relative all’avvio ed al funzionamento dell’attività dell’osservatorio nazionale sui rifiuti.
Con riferimento invece alle imprese sottoposte ad iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il comma 19 dell’art. 1 ha modificato tutta la prima parte del comma 4 dell’art. 30 del D.L.vo 22/97, puntualizzando con chiarezza che devono essere iscritte all’Albo "le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedono la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti".
Riguardo agli imballaggi, invece, il comma 24 dell’art. 4 modifica il secondo comma dell’art. 38 introducendo l’obbligo – per i produttori e gli utilizzatori – di partecipare al CONAI. Per gli utilizzatori di cui all’art. 37, comma 2, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio. Per ciò che concerne i tempi e le sanzioni relative a tale obbligo, si rimanda a quanto si dirà, tra breve, con riferimento all’art. 54.
Sempre riguardo agli imballaggi c’è ancora da sottolineare come il comma 20 dell’art. 1 abbia aggiunto un comma all’art. 41 (Consorzio Nazionale Imballaggi), introducendo il principio per cui in caso di disaccordo tra ANCI e CONAI per la definizione del costo della raccolta differenziata è lo stesso Ministero dell’Ambiente – di concerto con quello dell’Industria – che può determinare con proprio decreto l’entità dei costi, nonché le condizioni, le modalità di criterio dei rifiuti stessi da parte dei produttori.
Anche l’art. 42 ha subito una modifica (dall’art. 1, comma 2) essendo stata abrogata la lettera c) del primo comma, per cui ora non compare più tra gli obiettivi del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi elaborato dal CONAI l’"accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili".
Per ciò che concerne i beni durevoli (art. 44), il comma 15 dell’art. 1 consente ora ai rivenditori firmatari di frigoriferi, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d’aria, di poter ritirare, trasportare o effettuare lo stoccaggio di questi beni senza tenere MUD, registri, formulari, autorizzazioni e iscrizioni all’Albo gestori.
Dopo che l’art. 1, comma 22 ha escluso tra i beni in polietilene da conferire allo specifico consorzio per il riciclaggio – ex art. 48, comma 1 – i beni di cui all’art. 44 e i rifiuti di cui agli artt. 45 e 46, i commi 27 e 28 dell’art. 1 operano l’atteso posticipo dell’entrata in vigore della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (ex art. 49) al 1° gennaio 2000, prevedendo altresì (modificando il comma 5) la realizzazione di "disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell’integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".
Per ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, l’art. 51 subisce modifiche ad opera del comma 24 dell’art. 1 e del comma 25 dell’art. 4 della nuova legge, i quali – rispettivamente – eliminano una duplicazione inutile contenuta nel comma 2 e – cosa di particolare rilievo – estendono la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 6 bis (da lire 500 mila a lire 3 milioni) alla violazione degli obblighi di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 47 (relativi alla detenzione di oli e grassi animali e vegetali esausti) ed al comma 9 dell’art. 48 (relativo alla detenzione di rifiuti di beni in polietilene).
Con riferimento poi alle sanzioni previste dall’art. 51 bis (bonifica dei siti), il comma 25 dell’art. 1 aggiunge un intero periodo specificando che con la sentenza di condanna per la contravvenzione prevista nel medesimo articolo "o con la decisione emessa ai sensi dell’art. 444 del C.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale".
Sulle sanzioni ex art. 54 per la mancata ottemperanza – entro il 31 dicembre 1998 – dell’obbligo di cui all’art. 38, comma 2 (modificato – come visto più sopra – dal comma 24 dell’art. 4), il comma 26 dell’art. 4 puntualizza che d’ora innanzi i produttori e gli utilizzatori saranno "puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l’adesione al CONAI, fatto comunque l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno della scadenza sopra indicata".
Per ciò che concerne le disposizioni transitorie (art. 57) alla disciplina del Ronchi, il comma 14 dell’art. 1 proroga il termine per l’adeguamento dei materiali quotati di cui all’allegato 1 al DM 5.9.94 (c.d. "mercuriali") al 31 dicembre 1998, senza distinguere tra pericolosi e non pericolosi.
L’ultima norma del D.L.vo 22/97 modificata è l’art. 58, al quale il comma 27 dell’art. 4 della L. 426/98 aggiunge addirittura due commi per puntualizzare che "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività" e che "le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio".