Corte Costituzionale ord n. 55 del 18 marzo 2016
Oggetto: Reati e pene - Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile - Previsione che chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'art. 682 cod. pen.
Dispositivo: manifesta inammissibilità
ORDINANZA N. 55
ANNO 2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giuseppe FRIGO; Giudici : Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di B.M. ed altri con ordinanza del 1° dicembre 2009, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2015.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon.
Ritenuto che, con l’ordinanza menzionata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123;
che in base alla disposizione censurata, contenuta, invero, nel solo comma 5, fatta salva l’ipotesi di più grave reato, «chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l’accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell’articolo 682 del codice penale»;
che le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate all’esito dell’udienza preliminare, dovendo il giudice a quo decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio di alcuni imputati, anche per il reato di cui all’art. 682 del codice penale, in relazione all’art. 2, commi 4 e 5, della legge 14 luglio 2008, n. 123, perché «impedivano e comunque rendevano più difficoltoso l’accesso autorizzato di n. 5 autoarticolati dell’Esercito italiano, che trasportavano materiale argilloso destinato alla realizzazione di strutture logistiche dell’accampamento sito all’interno dell’area di interesse strategico nazionale», ai sensi dell’art. 2, comma 4, del citato d.l. n. 90 del 2008, come convertito;
che il giudice a quo, in punto di rilevanza delle questioni, ha osservato che dalla loro risoluzione dipende la configurabilità del reato contestato agli imputati, sicché la decisione delle questioni stesse si pone come pregiudiziale rispetto al rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero;
che, in punto di non manifesta infondatezza, ha osservato che il principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., esprime esigenze di certezza, che richiedono leggi approvate anteriormente alla commissione del reato e sottratte, nella loro applicazione, «all’arbitrio tanto del potere esecutivo quanto di quello giudiziario»:
che tale principio si articolerebbe in quattro «“regole” fondamentali», vale a dire: riserva di legge, tassatività e determinatezza della fattispecie penale, divieto di interpretazione analogica e irretroattività della legge penale;
che il giudice rimettente ha osservato che, se è vero che l’inclusione nella formula descrittiva dell’illecito di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di clausole generali o concetti elastici non genera, di per sé, l’indeterminatezza della disposizione, è altrettanto vero che, in virtù del principio ricavabile dall’art. 25 Cost., la formulazione della disposizione deve essere tale da consentire al giudice di individuare gli elementi della fattispecie mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato, permettendo nel contempo, al destinatario della disposizione stessa, di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del suo valore precettivo;
che – rilevato che la disposizione censurata punisce, non solo chiunque «impedisce» l’accesso dei mezzi dell’Esercito ai siti di interesse strategico nazionale, ma anche chiunque «rende più difficoltoso» detto accesso – il giudice a quo sottolinea che tale seconda locuzione può comprendere qualsiasi azione, «dalla più grave alla più banale», in relazione anche a circostanze momentanee ed occasionali, legate allo spazio o al tempo, che possono incidere sulla maggiore o minore difficoltà di accesso, quale, peraltro, soggettivamente percepita dai conducenti dei mezzi militari;
che ne conseguirebbe l’indeterminatezza della fattispecie incriminatrice in esame, che attribuirebbe all’autorità giudiziaria il potere di farvi rientrare, o meno, qualsivoglia tipo di condotta, con violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost. e, nel contempo, anche dell’art. 24 Cost, che garantisce il diritto di difesa dell’imputato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza delle questioni;
che, per la difesa statale, la norma incriminatrice censurata disciplinerebbe una fattispecie penale a forma libera, potendo la condotta punita realizzarsi in diversi modi, purché idonei a impedire o rendere più difficoltoso l’accesso ai siti dichiarati di interesse strategico nazionale, anche in vista della tutela del diritto alla salute, di cui all’art. 32 Cost., nell’ambito della complessa azione di smaltimento dei rifiuti;
che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, «rendere più difficoltoso» significherebbe intralciare l’accesso ai siti di interesse strategico nazionale, di talché il giudice non incontrerebbe difficoltà nel ritenere sottoponibili a pena quelle sole azioni che, nella realtà dei comportamenti sociali, risultino oggettivamente ostruzionistiche rispetto all’accesso autorizzato alle aree in parola;
che, infine, l’esclusione del vulnus al principio di determinatezza comporterebbe il venir meno, di riflesso, anche della correlata censura di violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.;
che, con successiva memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha ribadito le considerazioni già esposte.
Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, dell’art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123;
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nella parte in cui prevede, quale fattispecie di reato, la condotta di chi «rende più difficoltoso» l’accesso ai siti di interesse strategico nazionale, contrasterebbe, in primo luogo, con l’art. 25 Cost., in quanto non individuerebbe in maniera sufficientemente determinata la condotta incriminata, potendo la locuzione denunciata comprendere qualsivoglia comportamento, anche in relazione a contingenti circostanze spazio-temporali; in secondo luogo, con l’art. 24 Cost., risolvendosi la denunciata indeterminatezza in una violazione del diritto di difesa;
che, tuttavia, l’ordinanza di rimessione descrive in modo insufficiente la fattispecie all’esame del giudice a quo, non chiarendo se la condotta di cui gli imputati sono chiamati a rispondere sia consistita nell’aver impedito, ovvero nell’aver reso più difficoltoso, l’accesso autorizzato ai menzionati siti strategici;
che tale carente descrizione della fattispecie non consente di verificare se la parte di disposizione censurata debba essere effettivamente applicata per definire il giudizio principale, non essendo, peraltro, detta lacuna emendabile attraverso la lettura degli atti di causa, in ragione del principio di autosufficienza dell’ordinanza di rimessione (ex multis, sentenza n. 120 del 2015; ordinanza n. 52 del 2015);
che, derivandone l’impossibilità di ogni valutazione in punto di rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale, tale carenza si risolve in un motivo di manifesta inammissibilità delle stesse (ex multis, e da ultimo, sentenze n. 241 e n. 185 del 2015; ordinanze n. 25 del 2016, n. 270, n. 207, n. 162, n. 148 e n. 147 del 2015).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 123, sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2016.
F.to:
Giuseppe FRIGO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2016.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA