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Corte di Giustizia SENTENZA (Quarta Sezione) 10 giugno 2004

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/22/CE – Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici – Mancata trasposizione nel termine prescritto»

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Nella causa C-302/03,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. de Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

diretta a far constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94, pag. 24), o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi incombentile in forza della detta direttiva,



LA CORTE (Quarta Sezione),


composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente di Sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet e K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di decidere la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente



Sentenza


1
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 14 luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94, pag. 24), o non avendole comunque comunicato siffatte disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.


Contesto normativo

2
Conformemente all’art. 9, n. 1, primo comma, della direttiva 1999/22, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro il 9 aprile 2002 e informarne immediatamente la Commissione.


La fase precontenziosa del procedimento

3
Il 6 giugno 2002 la Commissione, non avendo ricevuto comunicazione di provvedimenti nazionali di trasposizione della direttiva 1999/22, indirizzava alla Repubblica italiana, conformemente al procedimento previsto dall’art. 226 CE, una lettera di diffida con la quale la invitava a presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi a partire dal ricevimento della stessa.

4
Poiché il detto termine scadeva senza che fosse ricevuta alcuna risposta, la Commissione, con lettera 23 ottobre 2002, indirizzava alla Repubblica italiana un parere motivato, con il quale la invitava ad adottare le misure richieste al fine di conformarsi alla direttiva 1999/22 entro il termine di due mesi a partire dalla notifica di tale parere.

5
Le autorità italiane si astenevano dal rispondere al parere motivato e la Commissione, non disponendo di alcun’altra informazione che le consentisse di concludere che fosse stato adottato il testo definitivo delle disposizioni di trasposizione della direttiva 1999/22, decideva di proporre il presente ricorso.


Sull’inadempimento

6
La Repubblica italiana non nega l’inadempimento rimproveratole. Si limita a sostenere che le misure di trasposizione della direttiva 1999/22 sono in corso di adozione.

7
Secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava allo scadere del termine impartito nel parere motivato (v., tra l’altro, sentenze 20 marzo 2003, causa C-143/02, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2877, punto 11, e 12 giugno 2003, causa C-446/01, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6053, punto 15).

8
Poiché la trasposizione della direttiva 1999/22 non è stata realizzata entro il termine impartito nel parere motivato, il ricorso proposto dalla Commissione deve ritenersi fondato.

9
Di conseguenza, si deve constatare che, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva 1999/22, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.


Sulle spese

10
A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.


Per questi motivi,

LA CORTE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 marzo 1999, 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Cunha Rodrigues


Puissochet


Lenaerts


Così deciso e pronunciato in Lussemburgo il 10 giugno 2004.