Cass. Sez. III n.3718 del 28 gennaio 2014 (Ud 8 gen. 2014)
Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Matei ed altro
Rifiuti. Legislazione emergenziale e art. 2 cod. pen.

La natura di norma eccezionale e temporanea dell'art. 6 comma 1, lett. d) della legge 30 dicembre 2008, n. 210 comporta l'applicazione dell'art. 2, comma 5 cod. pen.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/01/2014
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 31159/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
MATEI NICOLAE N. IL 25/06/1969;
STAN TANTICA N. IL 25/12/1963;
inoltre:
MATEI NICOLAE N. IL 25/06/1969;
STAN TANTICA N. IL 25/12/1963;
avverso la sentenza n. 5036/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del 19/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19.11.2012 ha riconosciuto MATEI Nicoale e STAN Tantica responsabili del reato di illecita gestione di rifiuti concretatasi mediante la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in assenza di titolo abilitativi condotta collocata, nell'imputazione, nella fattispecie di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2, condannandoli, tuttavia, alla pena dell'arresto e dell'ammenda stabilita dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, in considerazione del fatto che la norma originariamente oggetto di contestazione aveva perso efficacia il 31.12.2011 ed applicando, secondo quanto disposto dall'art. 2 c.p., la più favorevole ipotesi contravvenzionale.
Avverso tale pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli propone ricorso immediato per cassazione. 2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rappresentando che la L. n. 210 del 1988, art. 6 è norma speciale rispetto al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, cosicché sarebbe operante, nella fattispecie, il disposto dell'art. 2 c.p., comma 5, il quale esclude l'applicabilità delle disposizioni contemplate dai capoversi precedenti nel caso in cui si tratti di leggi eccezionali o temporanee.
Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il D.L. 6 novembre 2008, n. 172, convertito con la L. 30 dicembre 2008, n. 210, reca "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale".
Tale disciplina speciale, applicabile nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, ha introdotto, con l'art. 6, uno specifico sistema sanzionatorio che prende in considerazione diverse fattispecie già contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, inasprendo le pene previste e trasformando le ipotesi contravvenzionali in delitti, modificandone, in alcuni casi, anche i contenuti.
Con specifico riferimento all'art. 6, lett. d), contestato ai ricorrenti, va ricordato che le sanzioni previste in ragione della diversa tipologia di rifiuto (pericoloso o non pericoloso), sono applicabili a "chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente", prevedendosi così una fattispecie di illecita gestione la cui parte precettiva coincide con quella del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, tranne che per un richiamo generico alla "normativa vigente" con riferimento ai titoli abilitativi richiesti.
La L. 24 gennaio 2011, n. 1 ha convertito in legge, con
modificazioni, il D.L. 26 novembre 2010, n. 196, inserendo all'art. 1, tra l'altro, anche il comma 1 ter, il quale stabilisce che "in relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, fino alla data del 31 dicembre 2011, si applica la disciplina di cui al D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2008, n. 210". 4. A tale limite temporale di efficacia ha fatto dunque riferimento il Tribunale nel procedere all'applicazione dell'art. 2 c.p. applicando in concreto il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, ritenuto più favorevole agli imputati.
Le conclusioni cui è giunto il Tribunale non appaiono, tuttavia, condivisibili.
Come correttamente osservato dal Pubblico Ministero ricorrente, la disciplina emergenziale di cui al D.Lgs. n. 208 del 2010 ha carattere di norma eccezionale e temporanea.
Tali caratteristiche, esplicitamente riconosciute anche dal giudice delle leggi (Corte Cost. sent. n. 83, 5 marzo 2010 citata anche in ricorso) emergono chiaramente dal tenore e dalle finalità delle disposizioni stesse, applicabili a determinate condotte poste in essere in un determinato ambito territoriale interessato dallo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, prevedendo conseguentemente misure straordinarie temporanee, tra le quali figurano una disciplina sanzionatoria che indica pene sensibilmente più afflittive rispetto a fattispecie analoghe contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, la trasformazione di violazioni di natura contravvenzionale in delitti o la previsione di sanzioni penali per condotte altrimenti non aventi rilevanza penale.
Ciò comporta, quale conseguenza, l'applicazione della disciplina derogatoria di cui all'art. 2 c.p., comma 5, finalizzata, come è noto, a salvaguardare l'efficacia delle leggi eccezionali o temporanee.
5. Deve conseguentemente affermarsi il principio secondo il quale la natura di norma eccezionale e temporanea della L. 30 dicembre 2008, n. 210, art. 6 comma 1, lett. d) comporta l'applicazione dell'art. 2 c.p., comma 5.
Nella fattispecie in esame, i fatti ascritti agli imputati risultano commessi il 28.1.2011, entro il periodo di vigenza della L. n. 210 del 2008 come individuato dalla successiva L. n. 1 del 2011, mentre la sentenza è intervenuta, come si è già detto, il 19.11.2012, quindi in epoca successiva, ma, in forza del principio appena formulato, andava comunque applicato il disposto della L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d).
in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero la decisione impugnata deve essere annullata con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014