Cass. Sez. III n. 8300 del 3 marzo 2010 (CC 25 nov. 2009)
Pres. Grassi Est. Marmo Ric. Cadelano
Rifiuti. Trasporto

Il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all’art. 256 comma primo D.lgs. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati

 

 

UDIENZA del 25.11.2009

SENTENZA N. 1485

REG. GENERALE N. 27002/2009


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:


Dott. ALDO GRASSI - Presidente -
Dott. MARIO GENTILE - Consigliere -
Dott, MARGHERITA MARMO - Rel. Consigliere -
Dott. SANTI GAllARA - Consigliere -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso proposto da:
1) CADELANO RAIMONDO N. IL 00/00/0000 avverso il decreto n. 62/2009 TRIB. LIBERTA' di CAGLIARI, del 03/06/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, MAGHERITA MARMO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Antonio Siniscalchi che ha chiesto il rigetto del ricorso

Udito il difensore avv.to Antonello Paddo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.


FATTO E DIRITTO


Con ordinanza del 3 giugno 2009 il Tribunale del riesame di Cagliari confermava l'ordinanza pronunciata l'8 maggio 2009 dal Tribunale di Cagliari, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo, eseguito l'8 ottobre 2008, dell'autocarro Fiat Iveco targato CA 565507 nei confronti di Raimondo Cadelano, indagato in ordine al reato di cui all'art. 256 primo comma del D.lgs n. 152 del 2006, n quanto proprietario del veicolo che trasportava rifiuti speciali non pericolosi senza essere in possesso di iscrizione e di formulario di identificazione.


Il GIP,nel provvedimento confermato dal Tribunale del riesame, aveva ritenuto che sussistevano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine al reato di cui all'art. 26 primo comma D. L.vo n. 152 del 2006 e che i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti erano sottoposti a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 259 secondo comma del citato Decreto legislativo.


Il Tribunale del riesame, dopo aver esaminato le questioni attinenti alla compatibilità della previgente disciplina con la normativa europea, rilevava che nel caso in esame trovava applicazione il comma 8 dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal D. L.gs n. 4 del 16 gennaio 2008, secondo cui le disposizioni riguardanti il regime ordinario di iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.


Ciò non comportava che le società che non esercitavano attività di trasporto di rifiuti regolari potessero effettuare sporadici trasporti senza alcun controllo.
Per tali trasporti eccezionali le società si sarebbero dovute avvalere delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'albo, mentre l'esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati era comunque inquadrabile nella previsione sanzionatoria di cui al Dlgvo n. 152 del 2006 art. 256 comma 1.


Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato rilevando che il provvedimento impugnato era carente di motivazione ed aveva comunque motivazione inadeguata tenuto conto dei presupposti di fatto posti alla base della decisione.

Inoltre il provvedimento era stato emesso in violazione del disposto contenuto nel comma 8 dell'art. 212, non teneva conto del fatto che l'impresa di cui egli era titolare aveva prodotto direttamente i rifiuti, che si trattava di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti propri non pericolosi e che l'impresa era dotata stabilmente e intrinsecamente dell'organizzazione per effettuare le operazioni di raccolta e trasporto di tali rifiuti.


Tanto premesso il Collegio rileva che il motivo è inammissibile per quel che attiene ai dedotti vizi di motivazione in ordine ai presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento impugnato.

Ai sensi dell'art. 325 c.p.p. contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324 c.p.p. il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.


Il motivo è invece infondato per quel che attiene all'interpretazione dell'art. 212 comma 8 della legge 3 aprile 2006, n. 152.
Trova in proposito applicazione il principio affermato da questa Corte (vedi per tutte Cass. pen. sez. III sent. 25 novembre 2008, n. 9465, rv 242984) secondo cui " il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256 comma primo D.lgsn. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati" (vedi anche Cass. pen. sez. III sent. 19 dicembre 2007, n. 5342, rv 238799).


Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali


P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



Così deciso in Roma i125 novembre 2009


DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 MAR. 2010