Cass. Sez. III n. 28734 del 19 luglio 2011 (CC 7 giu 2011)
Pres. Ferrua Est. Gentile Ric. D'Offizi
Rifiuti. Inerti di marmo travertino

Gli inerti di marmo travertino non sono, di per sè, qualificabili come sottoprodotti, occorrendo a tal fine la prova certa del loro utilizzo, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi. (Nella specie gli inerti, provenienti dall'attività di lavorazione delle cave di marmo svolta da altra società, erano depositati, senza autorizzazione, su un'area gestita dalla società dell'indagato).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/06/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1275
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 403/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'Offizi Massimo, nato il 26/10/1953;
Avverso Ordinanza Tribunale di Roma, emessa il 2/12/2010;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Giuffrida Caterina, sostituto processuale dell'Avv. Angelo Vallefuoco, difensore di fiducia del ricorrente D'Offizi Massimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 02/12/010 - provvedendo sulla richiesta di riesame, presentata nell'interesse di D'Offizi Massimo, avverso il decreto di sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale di Tivoli in data 22/11/010 ed avente per oggetto l'area ed il cumulo di 10.000 mc di rifiuti ivi collocato, in relazione al reato, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 - respingeva il gravame.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorreva ne' il fumus commissi delicti ne' il periculum in mora. Si trattava di travertino proveniente da una cava gestita dalla "Spa Estraba", costituente un sottoprodotto non rientrante nella disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 07/06/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Roma ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare - quanto al fumus commissi delicti relativo all'ipotizzato reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1. lett. a) e comma 2, - risulta accertato che la "GE.SER." srl (di cui D'Offizi Massimo era rappresentante legale) provvedeva alla raccolta, trasporto ed abbandono incontrollato nella propria area industriale (ubicata come in atti) degli inerti di marmo, provenienti dalla lavorazione di cave di marmo travertino gestite dalla adiacente società "ESTRA BA" spa; il tutto senza essere provvisto della prescritta autorizzazione. Le esigenze cautelarti venivano ravvisate nella necessità di evitare la prosecuzione della citata attività illecita.
Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, conformi ai parametri di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 2, non censurabili in sede di legittimità.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché ripetitive di quanto esposto in sede di riesame, già valutato esaustivamente dal Tribunale di Roma.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale del riesame, sia perché errate in diritto.
In particolare va disatteso l'assunto principale difensivo secondo cui i residui di marmo travertino erano da considerarsi un sottoprodotto non costituente rifiuto, con conseguente esclusione della disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256.
Invero gli inerti di travertino accumulati nell'area gestita dalla "GE.SER." derivano dall'attività di estrazione di cave di marmo effettuato dall'altra società, ossia la "ESTRABA" spa. Detta ultima società si serviva dell'area riconducibile alla "GE.SER." srl, unicamente come deposito degli inerti di travertino che non erano stati utilizzati ne' dalla "ESTRABA" spa direttamente, nè da altro soggetto terzo, secondo i parametri di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. h) (ora D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis come introdotto dalla modifica legislativa D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, ex art. 12).
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da D'Offizi Massimo con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011