Cass. Sez. III sent. 20518 del 1 giugno 2005 (p.u. 12 maggio 2005)
Pres. Postiglione Est. Grillo Ric. Argentieri
Rifiuti - Veicoli fuori uso
I veicoli fuori uso sono rifiuti e, come tali, gestibili previa autorizzazione regionale. I proprietari degli stessi, infatti, hanno l'obbligo di disfarsene e se ne disfano in concreto mediante consegna all'autodemolitore. Questi, anche se recupera le parti dei veicoli per la sua attività di meccanico deve sottostare alle disposizioni in tema di gestione di rifiuti. La collocazione delle vetture in area recintata di dimensioni apprezzabili in modo disordinato e per tempo prolungato con consistente e stabile alterazione dello stato dei luoghi e conseguente degrado degli stessi è idonea a configurare un'ipotesi di discarica abusiva e non di mero abbandono
LA CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
Sezione III Penale
composta dagli ill. mi signori:
Dott. Amedeo Postiglione - Presidente
1. Dott Carlo M. Grillo - Consigliere
2. Dott. Vittorio Vangelisti - Consigliere
3. Dott. Giovanni Amoroso - Consigliere
4. Dott. Giulio
Samo - Consigliere
ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ARGENTIERI NARDUCCIO, nato a S. Vito dei Normanni il
16/3/1930,
avverso la sentenza n. 1080 del 18/10-11/12/2004, pronunciata dalla Corte di
Appello di Lecce.
- Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale M.
Fraticelli, con cui chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello di Lecce confermava
integralmente la sentenza 5/11/2003 del Tribunale di Brindisi, in composizione
monocratica, con la quale Argentieri Narduccio era stato condannato alla pena -
condizionalmente sospesa - di mesi 4 di arresto ed € 2.000,00 di ammenda in
ordine al reato di cui all'art. 51, comma 3, D. L.vo n. 22/1997, accertato il
27/5/200, "per aver realizzato e comunque gestito una discarica di veicoli a
motore in assenza di autorizzazione".
Avverso detta decisione propone ricorso l'imputato, deducendo violazione dell'
art. 51 D. L.vo n. 22/1997 in relazione all' art. 606 lett. e) c.p.p., nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione, giacché, svolgendo egli
attività di meccanico, utilizzava i veicoli fuori uso trovati sull'area in
questione per recuperare pezzi di ricambio, per cui essi non potevano ritenersi
rifiuti, donde l'insussistenza dell'elemento materiale del contestato reato.
Subordinatamente il ricorrente evidenzia che neppure risulta provato il degrado
dello stato dei luoghi, per effetto della presenza degli autoveicoli de
quibus, che rappresenta una delle condizioni richieste per la
configurabilità della contravvenzione prevista dal terzo comma del menzionato
art. 51. Pertanto, anziché discarica abusiva, potrebbe al più ravvisarsi il
reato -meno grave- di cui al primo comma dell' art. 51 (raccolta e smaltimento
di rifiuti speciali prodotti da terzi), che in genere viene contestato in casi
analoghi.
Infine l'Argentieri eccepisce l'avvenuta prescrizione del reato, essendo stata
sequestrata l'area in questione il 27/5/2000.
All' odierna udienza dibattimentale, il P.G. conclude come riportato in
premessa.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve rilevarsi che il reato non è prescritto, pur decorrendo il
termine di cui agli artt. 157-160 c.p. dalla data di sequestro dell' area
(27/5/2000), come ritenuto dal ricorrente; invero il termine di quattro anni e
mezzo è rimasto sospeso (alla luce della nota sentenza SS.UU. 28/11/2001,
Cremonese) per complessivi mesi 7 e giorni 26 (dal 12/4 al 7/6/2002, dal 18/9 al
5/11/2002, dal 24/6 al 5/11/2003) per rinvii del dibattimento chiesti dalla
difesa, per cui il termine prescrizionale maturerà solo il 23/7/2005.
Nel merito l'imputato contesta, in primo luogo, che i veicoli in questione
fossero qualificabili "rifiuti" ai sensi della vigente disciplina.
Il rilievo è infondato.
Detta circostanza, invero, va accertata alla luce del disposto dell'art. 6,
comma 1 lett. a), D. L.vo n. 22/1997, stabilendo dapprima se i veicoli fuori uso
rientrino nell' elenco CER (e vi rientrassero all' epoca dei fatti) ed indi se
di quelli in questione il detentore si fosse disfatto, avesse deciso o avesse
l'obbligo di farlo.
Ebbene, per quanto concerne il primo aspetto, nel nuovo CER i veicoli fuori uso
figurano alla voce 16 01 04 come rifiuti pericolosi e sono stati oggetto, in
sede comunitaria, di una decisione ad hoc (dec. 27/1/2001, n.
119/2001/CE); nel previgente elenco CER erano annoverati tra i rifiuti speciali
(cod. 16 01 00), coerentemente con la disposizione dell' art. 7, comma 3 lett.
1), del decreto Ronchi. Pertanto sussiste la prima condizione.
L'altra condizione è affatto pacifica: i proprietari, oltre ad avere l'obbligo
giuridico di disfarsene ex art. 46 D. L.vo n. 22/1997, si erano in concreto
disfatti di tali rifiuti, come si evince incontrovertibilmente dalle condizioni
in cui essi sono stati rinvenuti (privi di targhe, ridotti a carcasse,
smembrati, ecc.) e dalle stesse asserzioni dell' imputato, che intendeva usare i
detti veicoli per recuperare pezzi di ricambio da utilizzare nella sua attività
di meccanico.
Quindi i mezzi in questione dovevano considerarsi. "rifiuti speciali" prodotti
da terzi, come tali gestibili solo previa autorizzazione regionale.
A questo punto si pone il secondo problema giuridico, e cioè se la condotta
posta in essere dalli Argentieri concreti il reato contestato, quello di cui al
terzo comma dell' art. 51 D. L.vo n. 22/1997 (realizzazione o gestione di
discarica abusiva), oppure quello, meno grave, previsto dal primo comma della
stessa norma (raccolta e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi).
Ebbene rileva il Collegio che il giudizio circa la ravvisabilità della
discarica, piuttosto che di luogo semplicemente destinato a raccolta e
smaltimento rifiuti, tenuto conto degli arresti giurisprudenziali in materia,
implica una valutazione tipicamente "in fatto", riservata quindi al giudice del
merito e sottratta al vaglio di legittimità se motivata, come nella fattispecie
in esame, in maniera congrua e non manifestamente illogica.
La Corte distrettuale ha, invero, precisato in proposito, sulla base della
documentazione fotografica in atti, che il sito, di dimensioni apprezzabili
(circa mq. 3.000) e recintato -su cui erano disordinatamente sparsi, oltre a 39
carcasse di autoveicoli, rottami vari, vecchi pneumatici, batterie, lamiere,
sedili, sportelli, ecc.- era stato, con una condotta protrattasi nel tempo,
inequivocamente destinato "alla definitiva ricezione di rifiuti, con stabile e
consistente alterazione dello stato dei luoghi ed evidente degrado degli
stessi".
Deve ritenersi pertanto integrato il contestato reato, non avendo l'Argentieri
neppure tentato di dimostrare un diverso titolo di detenzione dei menzionati
veicoli, né che per essi siano state osservate le prescrizioni di cui al citato
art. 46, pur non potendosi applicare ai fatti de quibus, accertati nel
maggio 2000, il disposto dell' art. 13 D. L.vo n. 209/2003, attuativo della
Direttiva comunitaria n. 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso.
D'altronde non può parlarsi, nella fattispecie in esame, di "deposito
temporaneo", peraltro neanche prospettato dalla difesa. Infatti, come definito
dall' art. 6, comma 1 lett. m), del decreto Ronchi, esso consiste nel
"raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono prodotti", purché ricorrano una serie di condizioni specificamente indicate
dalla norma. Orbene, a parte la considerazione (già di per sé assorbente) che i
rifiuti in questione non risultano prodotti dal prevenuto, non sussistono
neppure le altre condizioni dettate dal legislatore e comunque il deposito
temporaneo deve essere effettuato sull' area a ciò abilitata e non altrove.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 maggio 2005.