Cass. Sez. III sent.2777 del 24 gennaio 2006 (ud. 21 dicembre 2005)
Pres. Postiglione Est. Gentile Imp. Lolli
Rifiuti- Gestione veicoli fuori uso
L’entrata in vigore del D.Lv. 209-2003 sulla gestione dei veicoli fuori uso non
ha determinato una abolitio criminis trattandosi invece di successione di leggi
nel tempo senza soluzione di continuità ai sensi dell’art. 2, comma terzo c.p.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frigna, con sentenza
emessa l’1 marzo 2005, dichiarava Lolli Osvaldo colpevole della contravvenzione
di cui all'art. 51, comma 1° lett. a), D.L.vo 22/97 e lo condannava alla pena di
€ 3.000,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell’art.
606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che
nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione
contestata.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.O. della Cassazione, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2005, ha
chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo nel Frigna, mediante un
procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato
in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare, risulta accertato che Lolli Osvaldo - nelle condizioni di tempo
e di luogo come contestate in atti - provvedeva all'attività di demolizione di
autoveicoli dimessi, senza essere provvisto della prescritta autorizzazione di
cui all'art. 28 D.L.vo 22/97. Trattasi di illecita attività di raccolta e
smaltimento di rifiuti, effettuata in violazione della normativa vigente
all'epoca dei fatti (artt. 28 e 51, lett. a), D.L.vo 22/97).
Per di contro, le censure dedotte nel ricorso sono generiche, non pertinenti
alla materia in esame e, comunque, palesemente errate in diritto.
In particolare, va disatteso 1'assunto difensivo principale secondo cui nella
fattispecie in esame ricorreva l'ipotesi di deposito temporaneo di rifiuti.
L'attività di autodemolizione costituiva, invero, una peculiare attività di
raccolta e smaltimento di rifiuti, per la quale era necessaria apposita
autorizzazione amministrativa, ex artt. 28-46 D.L.vo 22/97, secondo la normativa
vigente all'epoca dei fatti. L'esercizio di attività di autodemolizione senza la
prescritta autorizzazione, concretizzava la fattispecie criminosa di cui
all’art. 51,1° comma, D.L.vo 22/97.
Al riguardo va precisato che, in epoca successiva ai fatti in esame, è
intervenuta la normativa di cui al D.L.vo n. 209/03 che costituisce la nuova
disciplina generale della gestione dei veicoli fuori uso.
Detta normativa prevede, all’art. 13, la fattispecie criminosa relativa
all'attività illecita di gestione dei veicoli fuori uso, già punita ai sensi
dell'art 51 D.L.vo 22/97. Trattasi, però, in riferimento alla specifica vicenda
in esame, non di abolitio criminis, ma di successione di leggi nel tempo, senza
soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, cp. Nella fattispecie
de qua va applicata la norma di cui all'art. 51, 1° comma lett. a) D.L.vo 22/97,
vigente all'epoca dei fatti (04 luglio 2001), in quanto più favorevole
all'imputato poiché prevede un trattamento sanzionatorio meno afflittivo
rispetto a quello stabilito con l'art. 13, comma 1°, D.L.vo 209/2003.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Lolli Osvaldo, con
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria di € 500,00.