Pres. Lupo Est. Squassoni Ric. Biava
Rifiuti. Deposito temporaneo
Per deposito controllato si intende ogni raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto di norme tecniche elencate nella lettera m dell' art. 183 DLvo 152-2006. Tale deposito è libero, non disciplinato dalla normativa sui rifiuti, anche se sempre soggetto ai principi di precauzione e azione preventiva che, in base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei rifiuti. In difetto anche di uno dei menzionati requisiti, il deposito, non più temporaneo, può considerarsi un deposito preliminare, una messa in riserva, un deposito incontrollato o abbandono o una discarica abusiva.
Svolgimento del processo
Con sentenza
Per l’annullamento della sentenza, e
della ordinanza dibattimentale
- che non è provato che le condotte
antidoverose fossero a lui
imputabili;
- che sussistevano le condizioni di legge per
ritenere il deposito
controllato;
- che, il reato è estinto per
prescrizione.
La prima deduzione non è fondata in
quanto il Giudice ha avuto cura di
indicare le fonti probatorie dalle quali ha tratto il convincimento che
la
gestione dei rifiuti per cui è processo fosse attribuibile
allo attuale
imputato; trattasi, questo, di un accertamento fattuale che, in quanto
sorretto
da congrua ed esaustiva motivazione, sfugge al sindacato di
legittimità.
In merito alla seconda deduzione, si rileva come
per deposito controllato
si intenda ogni raggruppamento di rifiuti effettuato, prima della
raccolta, nel
luogo in cui sono prodotti, quando siano presenti precise condizioni
relative
alla qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla
organizzazione tipologica
del materiale ed al rispetto di norme tecniche elencate nella lettera
m)
dell’art. 6 D.L.vo 22/1997 (la stessa definizione
è ora contenuta nell’art. 183
lett. m) D.L.vo 152/2006).
Tale deposito è libero, non disciplinato
dalla normativa sui rifiuti,
anche se sempre soggetto ai principi di precauzione e azione preventiva
che, in
base alle direttive comunitarie, devono presiedere alla gestione dei
rifiuti.
In difetto anche di uno dei menzionati requisiti,
il deposito, non più
temporaneo, può considerarsi (come precisato nella sentenza
39544/2006 della 3
Sezione della Cassazione):
- un deposito preliminare, se il collocamento dei
rifiuti è prodromico ad
una operazione di smaltimento (che, in assenza di autorizzazione o
comunicazione, è sanzionata dall’art. 51 c. 2
D.L.vo 22/1997, ora art. 256 c. l
D.L.vo 152/2006);
- una messa in riserva, se il materiale
è in attesa di una operazione di
recupero la quale, essendo una forma di gestione, richiede un titolo
autorizzativo (la cui carenza integra gli estremi del reato previsto
dall’art.
51 c. 2 D.L.vo 22/l997 ora art. 256 c. l D.L.vo 152/2006);
- un deposito incontrollato o abbandono, quando i
rifiuti non sono
destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero (condotta
sanzionata come
illecito amministrativo, se posta in essere da privati o come reato
contravvenzionale,
se tenuta da titolari di imprese o responsabili di enti a sensi degli
artt. 50
c. 1, 51 c. 2 D.L.vo 22/1997, ora art. 255 c. 1, 256 c. 2 D.L.vo
152/2006).
Se, poi, l’abbandono di rifiuti
è reiterato nel tempo e rilevante in
termini spaziali e quantitativi, il fenomeno può essere
qualificato come
discarica abusiva.
Nel caso concreto, è carente una
condizione indefettibile perché il
deposito possa considerarsi temporaneo, cioè, il
collocamento dei rifiuti nel
luogo di produzione degli stessi; la condotta dello imputato era
qualificabile
come deposito preliminare perché finalizzata alla successiva
operazione di
smaltimento e di recupero.
La residua censura è meritevole di
accoglimento.
Nella ordinanza dibattimentale
Di conseguenza, la Corte (dal momento che i motivi
a sostegno del ricorso
non sono manifestamente infondati) annulla senza rinvio la sentenza
impugnata
perché il reato è estinto per prescrizione.