Cass. Sez. III Ord. 7475 del 19 febbraio 2008 (Cc 18 gen. 2008)
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Petracchi
Rifiuti. Confisca e decreto penale
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca disposta con decreto penale non opposto - Revoca in sede di esecuzione - Possibilità - Esclusione.
Le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile hanno efficacia di giudicato alla pari di quelle contenute nella sentenza, sicché l\'eventuale confisca, quand\'anche erroneamente disposta con detto decreto, non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che non abbiano proposto opposizione. (Nella specie il giudice del decreto, non opposto dal ricorrente, aveva disposto la confisca di veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti a norma dell\'art. 53, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, e, pertanto, al di fuori dei casi previsti dall\'art. 240, comma secondo, cod. pen.).
Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Petracchi
Rifiuti. Confisca e decreto penale
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca disposta con decreto penale non opposto - Revoca in sede di esecuzione - Possibilità - Esclusione.
Le statuizioni contenute nel decreto penale di condanna divenuto irrevocabile hanno efficacia di giudicato alla pari di quelle contenute nella sentenza, sicché l\'eventuale confisca, quand\'anche erroneamente disposta con detto decreto, non può essere revocata in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che non abbiano proposto opposizione. (Nella specie il giudice del decreto, non opposto dal ricorrente, aveva disposto la confisca di veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti a norma dell\'art. 53, comma secondo, D.Lgs. n. 22 del 1997, e, pertanto, al di fuori dei casi previsti dall\'art. 240, comma secondo, cod. pen.).
In fatto e in diritto
Con il provvedimento impugnato il G.I.P. del Tribunale di Prato ha respinto l\'incidente di esecuzione con il quale Petracchi Sergio aveva chiesto revoca della confisca di un autoveicolo disposta con il decreto penale di condanna n. 665/06, emesso nei suoi confronti per il reato di cui agli art. 51, comma primo lett. b), e 52, comma secondo lett. b), del D.Lgs. n. 22/97. Il giudice dell\'esecuzione ha osservato che il decreto penale non era stato opposto e, pertanto, risultava esecutivo; che inoltre la confisca in sede di decreto penale è espressamente prevista dall\'art. 460, comma secondo, c.p.p..
Avverso l\'ordinanza ha proposto ricorso il Petracchi, che la denuncia per violazione ed errata interpretazione della disposizione citata.
Il ricorrente osserva che la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto è prevista dall\'art. 53, comma secondo, del D.Lgs. n. 22/97 solo nell\'ipotesi di sentenza di condanna o di pronuncia emessa ai sensi dell\'art. 444 c.p.p., sicché tale misura di sicurezza non può essere applicata nella diversa ipotesi in cui il procedimento venga definito con l\'emissione del decreto penale di condanna; che inoltre l\'art. 640, comma secondo, c.p.p., citato dal giudice dell\'esecuzione, prevede l\'applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale con il decreto di condanna solo nelle ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell\'art. 240, comma secondo, c.p., e cioè con riferimento alle cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, l\'uso, il porto, la detenzione o l\'alienazione siano vietati in modo assoluto; che l\'autoveicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti oggetto della confisca non costituisce il prezzo del reato e neppure una cosa la cui fabbricazione, detenzione, uso o porto sia vietata in modo assoluto dalla legge.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell\'art. 648, comma terzo, c.p.p. il decreto penale di condanna diventa irrevocabile allorché è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione ovvero quello per impugnare l\'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l\'opposizione proposta.
Le statuizioni contenute nel decreto di condanna divenuto irrevocabile, pertanto, in esse comprese le misure di sicurezza patrimoniale, hanno efficacia di giudicato analogamente a quelle contenute nella sentenza di condanna, non più soggetta ad impugnazione.
Le misure di sicurezza patrimoniale, pertanto, non possono essere revocate in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di cognizione (cfr. sez. V, 24 settembre 2001 n. 34705, Maniaco, RV 219862) e analogamente con riferimento ai soggetti destinatari del decreto di condanna, che avrebbero potuto proporre opposizione, anche se la confisca sia stata disposta per l\'errata interpretazione di norme da parte del giudice che ha emesso il decreto. Nel caso in esame, pertanto, anche se il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla confisca obbligatoria prevista dall\'art. 460, comma secondo, c.p.p., in relazione alle ipotesi di cui all\'art. 240, comma secondo, c.p., si palesa errato, in quanto la confisca obbligatoria prevista dall\'art. 53, comma secondo, del D.Lgs. n. 22/97 non può essere equiparata a quella prevista dal citato art. 240, comma secondo, c.p., correttamente il giudice dell\'esecuzione ha osservato che il decreto penale, non opposto, è divenuto esecutivo, con la conseguente irrevocabilità delle statuizioni in esso contenute nei confronti del condannato, in esse compresa la disposta confisca, dell\'automezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti pericolosi.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, c.p.p.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue a carico del ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
Con il provvedimento impugnato il G.I.P. del Tribunale di Prato ha respinto l\'incidente di esecuzione con il quale Petracchi Sergio aveva chiesto revoca della confisca di un autoveicolo disposta con il decreto penale di condanna n. 665/06, emesso nei suoi confronti per il reato di cui agli art. 51, comma primo lett. b), e 52, comma secondo lett. b), del D.Lgs. n. 22/97. Il giudice dell\'esecuzione ha osservato che il decreto penale non era stato opposto e, pertanto, risultava esecutivo; che inoltre la confisca in sede di decreto penale è espressamente prevista dall\'art. 460, comma secondo, c.p.p..
Avverso l\'ordinanza ha proposto ricorso il Petracchi, che la denuncia per violazione ed errata interpretazione della disposizione citata.
Il ricorrente osserva che la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto è prevista dall\'art. 53, comma secondo, del D.Lgs. n. 22/97 solo nell\'ipotesi di sentenza di condanna o di pronuncia emessa ai sensi dell\'art. 444 c.p.p., sicché tale misura di sicurezza non può essere applicata nella diversa ipotesi in cui il procedimento venga definito con l\'emissione del decreto penale di condanna; che inoltre l\'art. 640, comma secondo, c.p.p., citato dal giudice dell\'esecuzione, prevede l\'applicabilità della misura di sicurezza patrimoniale con il decreto di condanna solo nelle ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell\'art. 240, comma secondo, c.p., e cioè con riferimento alle cose che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui fabbricazione, l\'uso, il porto, la detenzione o l\'alienazione siano vietati in modo assoluto; che l\'autoveicolo utilizzato per il trasporto di rifiuti oggetto della confisca non costituisce il prezzo del reato e neppure una cosa la cui fabbricazione, detenzione, uso o porto sia vietata in modo assoluto dalla legge.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell\'art. 648, comma terzo, c.p.p. il decreto penale di condanna diventa irrevocabile allorché è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione ovvero quello per impugnare l\'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l\'opposizione proposta.
Le statuizioni contenute nel decreto di condanna divenuto irrevocabile, pertanto, in esse comprese le misure di sicurezza patrimoniale, hanno efficacia di giudicato analogamente a quelle contenute nella sentenza di condanna, non più soggetta ad impugnazione.
Le misure di sicurezza patrimoniale, pertanto, non possono essere revocate in sede esecutiva nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio di cognizione (cfr. sez. V, 24 settembre 2001 n. 34705, Maniaco, RV 219862) e analogamente con riferimento ai soggetti destinatari del decreto di condanna, che avrebbero potuto proporre opposizione, anche se la confisca sia stata disposta per l\'errata interpretazione di norme da parte del giudice che ha emesso il decreto. Nel caso in esame, pertanto, anche se il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato alla confisca obbligatoria prevista dall\'art. 460, comma secondo, c.p.p., in relazione alle ipotesi di cui all\'art. 240, comma secondo, c.p., si palesa errato, in quanto la confisca obbligatoria prevista dall\'art. 53, comma secondo, del D.Lgs. n. 22/97 non può essere equiparata a quella prevista dal citato art. 240, comma secondo, c.p., correttamente il giudice dell\'esecuzione ha osservato che il decreto penale, non opposto, è divenuto esecutivo, con la conseguente irrevocabilità delle statuizioni in esso contenute nei confronti del condannato, in esse compresa la disposta confisca, dell\'automezzo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti pericolosi.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, c.p.p.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue a carico del ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.