TAR Campania (SA) Sez. II sent. 899 del 9 agosto 2007
Elettrosmog. Codice delle comunicazioni

Lo strumento del protocollo è espressamente previsto dal D. L.vo n.259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche. Il valore normativo di tale protocollo trova infatti fondamento nella suindicata statuizione del codice delle telecomunicazioni elettroniche e persegue una finalità di razionalizzazione e di omogeneità di disciplina del servizio di telefonia mobile e di installazione della relativa rete in tutto il territorio nazionale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Salerno - 2^ Sezione
composto dai magistrati
Dr. Luigi Antonio Esposito - Presidente
Dr. Sabato Guadagno - Consigliere rel.
Dr. Ezio Fedullo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2591/2004, proposto dalla società H3G s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Sartorio e Teodoro De Divitiis, elettivamente domiciliata in Salerno presso il secondo, via Velia n. 34;
contro
- Comune di Scafati, in persona del Sindaco p.t., non costituito il giudizio,
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Scafati di sospensione della D.I.A., presentata dalla società ricorrente e di diffida dall'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto alla via Cavallaro, in quanto l’istanza non rispetta il protocollo d'intesa tra ANCI e ministero delle comunicazioni del 17 dicembre 2003 per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Udito alla pubblica udienza dell’8 marzo 2007 il relatore Consigliere avv. Guadagno ed uditi altresì i difensori presenti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in esame, è stata impugnata l’ordinanza di sospensione della D.I.A., presentata dalla società ricorrente e di diffida dall'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto alla via Cavallaro, in quanto l’istanza non rispetta il protocollo d'intesa tra ANCI e ministero delle comunicazioni del 17 dicembre 2003 per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio.
A sostegno del gravame sono state prospettate varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Non si è costituita in giudizio l’intimata amministrazione comunale.
All’udienza dell’8 marzo 2007 la causa è stata spedita in decisione.
Con ordinanza n. 1350/2004 è stata rigettata l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Al riguardo l’adito Tribunale rileva che l'impugnato provvedimento sospende la D.I.A., presentata dalla società ricorrente e diffida dall'esecuzione dei lavori, in quanto l’istanza non rispetta il protocollo d'intesa tra ANCI e ministero delle comunicazioni del 17 dicembre 2003 per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio.
Lo strumento del protocollo in subiecta materia è espressamente previsto dal D. L.vo n.259/2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche, il cui articolo 5, titolato “ Regioni ed Enti locali”, così statuisce: “Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi”.
Va quindi disattesa la prima censura, con cui la parte ricorrente assume il carattere non vincolante di tale non protocollo, quanto non sottoscritto dai gestori di telefonia.
Il valore normativo di tale protocollo trova infatti fondamento nella suindicata statuizione del codice delle telecomunicazioni elettroniche e persegue una finalità di razionalizzazione e di omogeneità di disciplina del servizio di telefonia mobile e di installazione della relativa rete in tutto il territorio nazionale.
Tali considerazioni comportano il rigetto anche del secondo mezzo di gravame, in quanto non si è in presenza di un'indiscriminata ed immotivata moratoria nell'esame della istanza della società ricorrente, ma di un sostanziale rigetto, fondato sull'incontestata circostanza della mancata osservanza di una norma regolamentare (protocollo d’intesa), mai impugnata e non oggetto –neanche nel presente ricorso- di alcuna censura.
Così pure una disattesa la terza censura, in quanto tale protocollo d'intesa mira ad assicurare una parità di trattamento tra tutti gli operatori del settore, tenuti all'osservanza della normativa vigente al momento della presentazione delle loro istanze.
In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’intimato Comune.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno, Seconda Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, proposto dalla società H3G s.p.a., lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio dell’8 marzo 2007.
Dr. Luigi Antonio Esposito - Presidente
Dr. Sabato Guadagno - Consigliere est.