Autorizzazione all'impiego dei prodotti assorbenti denominati SEL per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare, ai sensi del decreto 23 dicembre 2002.
Gazzetta Ufficiale N. 211 del 11 Settembre 2006
IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio
in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003,
dettante disposizioni per la
«Definizione delle procedure per il
riconoscimento di idoneita' dei prodotti
disperdenti ed assorbenti da
impiegare in mare per la bonifica dalla
contaminazione da idrocarburi
petroliferi», cosi' come modificato dal decreto
del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio
2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
58
del 1° marzo 2004;
Vista l'istanza prodotta, ai sensi dell'art. 2 del
summenzionato
decreto ministeriale 23 dicembre 2002, dalla societa' Energy
Services
S.r.l. in data 17 dicembre 2003, diretta ad ottenere
il
riconoscimento di idoneita' tecnica per l'impiego dei prodotti
SEL
2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL
4820,
SEL SF-1, SEL 100, SEL S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 per
la
bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi in
mare;
Esaminata la documentazione tecnica necessaria (scheda
di
identificazione e test di stabilita', di efficacia e di
tossicita),
fatta pervenire dalla societa' istante con note in data 27
gennaio
2004, 19 aprile 2004, 5 agosto 2004 e 19 ottobre 2004 e preso
atto:
a) della conformita' della documentazione prodotta con
quella
richiesta dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002;
b) che
i prodotti cui si riferisce l'istanza della societa'
Energy Services S.r.l.
sono ascrivibili alla categoria degli
assorbenti, la cui autorizzazione
all'uso e' regolamentata dal
suddetto decreto ministeriale 23 dicembre
2002;
c) che risultano allegate le certificazioni delle analisi
che
riconoscono l'idoneita' tecnica e l'efficacia dei prodotti,
fornite
dai laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale
23
dicembre 2002;
Visti i pareri resi, ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale
23 dicembre 2002, dall'Istituto centrale per la ricerca
applicata al
mare (nota prot. n. 3527/04 del 25 maggio 2004 e nota prot. n.
8315
del 25 ottobre 2004) e dall'Istituto superiore di sanita' (nota
prot.
n. 49823 del 27 ottobre 2004), che riconoscono l'idoneita' tecnica
e
l'efficacia dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8, SEL BR, SEL 1836,
SEL
2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100, SEI S100, SEL 50,
SEL 200, SEL
R19, SEL R38 come prodotti assorbenti;
Vista la comunicazione di
riconoscimento di idoneita' tecnica dei
prodotti assorbenti summenzionati
alla societa' Energy Services
S.r.l. effettuata con nota della Direzione
generale per la protezione
della natura prot. n. DPN/6D/29376 in data 5
novembre 2004;
Decreta:
Art. 1.
E' autorizzato l'impiego dei prodotti SEL 2501, SEL B5, SEL B8,
SEL
BR, SEL 1836, SEL 2512, SEL 9620, SEL 4820, SEL SF-1, SEL 100,
SEL
S100, SEL 50, SEL 200, SEL R19, SEL R38 come prodotti assorbenti
da
impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da
idrocarburi
petroliferi, a decorrere dal 5 novembre 2004, data
della
comunicazione alla societa' con la citata nota prot. n.
DPN/6D/29376.
Art. 2.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2005
Il direttore generale: Cosentino