DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2007, n.47
Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria
per le importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 2005), ed in particolare
gli articoli 1 e 3;
Vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
che stabilisce norme di polizia sani-taria per le importazioni e il
transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica
le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva
72/462/CEE;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante
attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante
attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunita' europea, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243, recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le
importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le
modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante
attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie
per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di animali, sperma,
ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
231, recante regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE,
88/289/CEE e 91/266/CE relative a problemi sanitari e di polizia
sanitaria in materia di importazione di animali, delle specie bovina
e suina, e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonche' di
ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della
specie suina;
Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine
animale destinati al consumo umano;
Vista la decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio
2004, che stabilisce l'elenco dei Paesi terzi e delle parti di
territorio dei Paesi da cui gli Stati membri autorizzano le
importazioni di equidi vivi, nonche' di sperma, ovuli ed embrioni
della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e
94/63/CE;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante
attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia
sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e
l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante
attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e
codificano la direttiva 85/73/CE in materia di finanziamento delle
ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni
prodotti di origine animale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 30 novembre 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e
le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria
applicabili all'introduzione e al transito nella Comunita' degli
ungulati vivi di cui all'allegato I.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione dei principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1 e 3 della legge 25 gennaio
2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. Legge comunitaria 2005), e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella
loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri
di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del
vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.».
- La direttiva 2004/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 139.
- La direttiva 90/426/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 agosto 1990, n. L 224.
- La direttiva 92/65/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
14 settembre 1992, n. L 268.
- La direttiva 72/462/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1972, n. L 302.
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
«Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari».
- La direttiva 89/662/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 dicembre 1989, n. L 395.
- La direttiva 90/425/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 agosto 1990, n. L 224.
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca:
«Attuazione della direttiva 90/675/CEE e della direttiva
90/675/CEE relative all'organizzazione dei controlli
veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi
terzi e introdotti nella Comunita' europea.».
- La direttiva 90/675/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1990, n. L 373.
- La direttiva 91/496/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
24 settembre 1991, n. L 268.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1994, n. 243, reca: «Regolamento recante
attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i
movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai
Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva
92/36/CEE.».
- La direttiva 90/426/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 agosto 1990, n. L 224.
- La direttiva 92/36/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
10 giugno 1992, n. 157.
- Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633,
reca: «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce
norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella
Comunita' di animali, sperma, ovuli ed embrioni non
soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia
sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
1992, n. 231, abrogato dal presente decreto, recava:
«Regolamento di attuazione delle direttive 83/91/CEE,
88/289/CEE e 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di
polizia sanitaria in materia di importazione di animali,
della specie bovina e suina, e di carni fresche in
provenienza da Paesi terzi, nonche' di ricerca delle
trichine nelle carni fresche di animali domestici della
specie suina.».
- La direttiva 83/91/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 marzo 1983, n. L 59.
- La direttiva 88/289/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 maggio 1988, n. L 124.
- La direttiva 9l/266/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 maggio 1991, n. L 134.
- Il Regolamento (CE) n. 854/2004 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 139.
- La decisione 2004/211/CE della Commissione e'
pubblicata nella G.U.C.E. 11 marzo 2004, n. L 73.
- La decisione 93/195/CEE della Commissione e'
pubblicata nella G.U.C.E. 6 aprile 1993, n. L 86.
- La decisione 94/63/CE della Commissione e' pubblicata
nella G.U.C.E. 2 febbraio 1994, n. L 28.
- Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, reca:
«Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme
di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,
la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine
animale destinati al consumo umano.».
- La direttiva 2002/99/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 gennaio 2003, n. L 18.
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che
modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale».
- La direttiva 93/118/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 dicembre 1993, n. L 340.
- La direttiva 96/43/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
1° luglio 1996, n. L 162.
- La direttiva 85/73/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
5 febbraio 1985, n. L 32.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Paesi terzi: i Paesi diversi dagli Stati membri dell'Unione
europea e i territori degli Stati membri ai quali non si applicano le
direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE, recepite nell'ordinamento interno
con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modificazioni;
b) Paese terzo autorizzato: un Paese terzo o una parte di un
Paese terzo in provenienza dal quale e' autorizzata l'introduzione
nella Comunita' degli ungulati di cui all'allegato I, in quanto
presente nell'elenco predisposto in sede comunitaria ai sensi della
decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, o nelle sue
successive modificazioni;
c) veterinario ufficiale: i veterinari autorizzati
dall'amministrazione veterinaria di un Paese terzo ad effettuare
ispezioni sanitarie su animali vivi e a procedere al rilascio di una
certificazione ufficiale;
d) ungulati: gli animali elencati nell'allegato I.
Note all'art. 2:
- Per le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e per il
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, si vedano le
note alle premesse.
- La decisione 1999/468/CE del Consiglio e' pubblicata
nella G.U.C.E. 17 luglio 1999, n. L 184.
Art. 3.
Controlli dei posti di ispezione frontaliera
1. Il personale veterinario dei posti d'ispezione frontaliera, di
seguito denominati: PIF, di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993,
n. 93, e successive modificazioni, permette l'introduzione e il
transito degli ungulati solo se provengono da un Paese terzo, o da
una parte di esso, autorizzato e se gli animali sono stati
sottoposti, con esito favorevole, ai controlli veterinari previsti
dal medesimo decreto legislativo n. 93 del 1993 e dalla decisione
97/794/CEE della Commissione, del 12 novembre 1997, ai fini del
rilascio del Documento veterinario comune di entrata (DVCE animali)
di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del
18 febbraio 2004, e successive modificazioni.
2. Prima di permettere l'introduzione o il transito degli ungulati
il personale veterinario dei PIF, nell'ambito dei controlli
veterinari ad esso demandati, deve in ogni caso verificare:
a) che l'autorizzazione del Paese terzo non e' sospesa, revocata
e sottoposta a limitazioni;
b) l'assenza di provvedimenti e disposizioni che vietino,
limitino o sospendano, anche temporaneamente, l'introduzione o il
transito degli ungulati.
3. Il personale veterinario dei PIF consente l'introduzione o il
transito anche degli animali autorizzati in deroga in sede
comunitaria.
Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, si
vedano le note alle premesse.
- La decisione 97/794/CEE del1a Commissione e'
pubblicata nella G.U.C.E. 26 novembre 1997, n. L 323.
- Il Regolamento (CE) n. 282/2004 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
Art. 4.
Certificazioni veterinarie
1. Il personale veterinario dei PIF deve verificare, per ogni
partita di animali presentata per l'introduzione o il transito,
l'esistenza di un certificato veterinario conforme ai requisiti di
cui all'allegato II.
2. Il certificato veterinario attesta che i requisiti stabiliti
dalla normativa comunitaria in materia di salute degli animali,
compresi quelli specifici, ove previsti, sono rispettati. Nel caso di
riconoscimento dell'equivalenza, in materia di salute degli animali,
delle disposizioni applicate dal Paese terzo rispetto a quelle
stabilite dalla normativa comunitaria, il certificato veterinario
puo' attestare anche solo l'esistenza di detta equivalenza.
3. Il certificato veterinario puo' comprendere dichiarazioni
richieste in materia di certificazione da altri atti comunitari
relativi alla salute pubblica, alla salute degli animali e al
benessere degli animali.
Art. 5.
Personale del Ministero della salute da impiegare in occasione di
ispezioni e controlli disposti dalla Comunita' europea presso Paesi
terzi
1. Su richiesta della Commissione europea, il Ministero della
salute individua tra il proprio personale gli esperti in sanita'
animale, profilassi internazionale veterinaria o nelle procedure di
controllo alle importazioni di animali e prodotti di origine animale
che possono partecipare, insieme agli esperti della stessa
Commissione e con spese ad integrale carico di quest'ultima, alle
attivita' di ispezione o controllo nei Paesi terzi.
Art. 6.
Spese per l'applicazione delle misure sanitarie e di polizia
sanitaria conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in
conseguenza dell'introduzione o del transito di ungulati
1. Le spese relative alle misure sanitarie e di polizia sanitaria
conseguenti ai controlli effettuati in occasione o in conseguenza
dell'introduzione o il transito degli animali di cui al presente
decreto, quali il respingimento, l'abbattimento e la distruzione
degli animali stessi, nonche' gli accertamenti analitici, anche
supplementari, o le misure di quarantena, sono a carico
dell'importatore, secondo modalita' stabilite dalla legislazione
vigente.
2. E' obbligato alle spese di cui al comma 1 chiunque introduce o
fa transitare o detiene animali di cui all'allegato I provenienti dai
Paesi terzi senza i controlli previsti dal presente decreto.
Art. 7.
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n.
243, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12.
1. Gli equidi possono essere importati solo se provengono da un
Paese terzo, o parte di esso, compreso in elenchi predisposti ai
sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999.»;
b) gli allegati F e G sono abrogati.
Note all'art. 7:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1994, n. 243, si vedano le note alle premesse.
- Gli allegati F e G del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 243 del 1994, abrogati dal presente
decreto recavano; «Allegato F - Colonna speciale equini.
Allegato G - Parti del territorio dei paesi terzi in
provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano
l'importazione di equini».
Art. 8.
Modifica al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633
1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Il presente decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria
che disciplinano gli scambi e le importazioni di animali, sperma,
ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di
polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui
all'allegato F.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) essere accompagnati dal certificato sanitario conforme al
modello di cui all'allegato E, parte I, introdotto dal regolamento
(CE) n. 1282/2002 della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica
gli allegati della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato
riportato nell'allegato G.»;
2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) qualora non provengano da un allevamento rispondente alle
condizioni di cui alla lettera a), provengono da un'azienda in cui
non sia stato constatato nessun caso di brucellosi e di tubercolosi
nei quarantadue giorni precedenti il carico degli animali e nella
quale i ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la
spedizione, con esito negativo, i test per verificare la presenza di
brucellosi e di tubercolosi.»;
3) il comma 2 e il comma 3 sono abrogati;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede, comunitaria i
requisiti relativi ai test di cui al comma 4, lettera b), e i criteri
corrispondenti, restano applicabili le disposizioni vigenti in
materia.»;
c) all'articolo 17, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso in un
elenco predisposto in sede comunitaria e, inoltre, per quanto
concerne lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovine,
caprine ed equine, nonche' gli ovuli e gli embrioni delle specie
suine, da un centro di raccolta anch'esso inserito in un elenco
stabilito in sede comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie
previste dall'articolo 11;»;
d) dopo l'allegato E sono aggiunti gli allegati F e G, di cui,
rispettivamente, agli allegati III e IV al presente decreto.
Nota all'art. 8:
- Il testo vigente degli articoli 1, 6 e 17 del citato
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, e' il
seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
decreto stabilisce le norme di polizia sanitaria che
disciplinano gli scambi e le importazioni di animali,
sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda
le condizioni di polizia sanitaria, alle normative
comunitarie specifiche di cui all'allegato F.
2. Sono fatte salve le disposizioni adottate nel quadro
del regolamento CEE n. 3626/1982, relativo all'applicazione
nella Comunita' della convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni nazionali che si
applicano agli animali da compagnia, senza pregiudizio
tuttavia della soppressione dei controlli alle frontiere
con gli Stati membri.
4. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni previste
all'art. 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come
modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
n. 59.».
«Art. 6 (Condizioni specifiche per gli ungulati). - 1.
Gli ungulati diversi da bovini, suini, equidi, ovini e
caprini, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14 e 15
devono:
a) essere identificati conformemente all'art. 9,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 gennaio
1993, n. 28, e successive modifiche;
b) non essere destinati all'eliminazione nel quadro
di un programma di eradicazione di una malattia contagiosa;
c) non essere stati vaccinati contro l'afta
epizootica e soddisfare i requisiti di cui alla legge
30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, al decreto
del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e al
decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
230, e successive modifiche;
d) provenire da una azienda in cui abbiano
soggiornato sin dalla nascita o negli ultimi trenta giorni
precedenti la spedizione, azienda che abbia i requisiti di
cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge
30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche, e non sia
oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria, in
particolare di quelle adottate in applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e
successive modifiche, o del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 556, e successive
modifiche;
e) essere accompagnati dal certificato sanitario
conforme al modello di cui all'allegato E, parte I,
introdotto dal regolamento (CE) n. 1282/2002 della
Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica gli allegati
della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato
riportato nell'allegato G.
2.-3 (Abrogati).
4. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i
ruminanti:
a) devono provenire da un allevamento ufficialmente
indenne da tubercolosi e ufficialmente indenne o indenne da
brucellosi e soddisfare, per quanto riguarda le norme di
polizia sanitaria, i requisiti previsti dall'art. 3,
lettere c), d), e), g) e h), della legge 30 aprile 1976, n.
397, e successive modifiche, per i bovini o quelli di cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1992, n. 556, e successive modifiche, per gli
ovini ed i caprini;
b) qualora non provengano da un allevamento
rispondente alle condizioni di cui alla lettera a),
provengono da un'azienda in cui non sia stato constatato
nessun caso di brucellosi e di tubercolosi nei quarantadue
giorni precedenti il carico degli animali e nella quale i
ruminanti abbiano subito, nei trenta giorni precedenti la
spedizione, con esito negativo, i test per verificare la
presenza di brucellosi e di tubercolosi.
5. Fino a quando non saranno stabiliti in sede
comunitaria i requisiti relativi ai test di cui al comma 4,
lettera b), e i criteri corrispondenti, restano applicabili
le disposizioni vigenti in materia.
6. Oltre a quanto prescritto ai commi 1 e 2, i suini:
a) devono provenire da una zona non sottoposta a
restrizioni per la peste suina africana;
b) devono provenire da una azienda non soggetta a
restrizioni per la peste suina classica;
c) devono provenire da un allevamento indenne da
brucellosi e devono soddisfare i particolari requisiti di
polizia sanitaria previsti per gli animali della specie
suina dalla legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive
modifiche;
d) qualora non provengano da un allevamento conforme
alle disposizioni di cui alla lettera c), devono essere
stati sottoposti, nei trenta giorni precedenti la
spedizione, con esito negativo, ad un test teso a
dimostrare l'assenza di anticorpi contro la brucellosi.
«Art. 17 (Misure sanitarie alle importazioni). - 1. Gli
animali e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, di cui
all'art. 11, possono essere importati solo se:
a) provengono da un Paese terzo o parte di esso
compreso in un elenco predisposto in sede comunitaria e,
inoltre, per quanto concerne lo sperma, gli ovuli e gli
embrioni delle specie ovine, caprine ed equine, nonche' gli
ovuli e gli embrioni delle specie suine, da un centro di
raccolta anch'esso inserito in un elenco stabilito in sede
comunitaria che sia in grado di fornire le garanzie
previste dall'art. 11;
b) sono accompagnati da un certificato sanitario
firmato dalla competente autorita' del paese esportatore e
conforme al modello predisposto in sede comunitaria, che
attesti che gli animali, lo sperma, gli ovuli e gli
embrioni soddisfano le condizioni supplementari stabilite
dalla Commissione europea od offrono le garanzie
equivalenti eventualmente richieste o provengono da centri;
organismi, istituti o centri di raccolta riconosciuti che
offrono le citate condizioni o garanzie.
2. Il Ministero della sanita' cura la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli
elenchi di cui al comma 1, lettera a), e dei modelli di
certificato sanitario di cui al comma 1, lettera b).
3. In attesa degli elenchi di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni nazionali in
materia di accertamento dei requisiti sanitari nei Paesi
terzi.».
Art. 9.
Abrogazioni
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n.
231, e successive modifiche, e' abrogato.
2. Le modalita' di applicazione stabilite nelle decisioni in
applicazione della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1972, per l'importazione di animali vivi, carni e
prodotti a base di carne elencate nell'allegato V del presente
decreto, rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle
misure stabilite in sede comunitaria in applicazione della direttiva
2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, dei regolamenti (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, e n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, nonche' della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del
16 dicembre 2002.
3. L'articolo 6 del decreto del Ministero della sanita' in data
10 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994, e' abrogato.
Note all'art. 9:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
1° marzo 1992, n. 231, si vedano le note alle premesse.
- Per le direttive 72/462/CEE, 2004/68/CE, 2002/99/CE e
per il regolamento 854/2004 si vedano le note alla
premesse.
- Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 139.
- Il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento e del
Consiglio e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L
139 e sostituito in base alla rettifica pubblicata nella
G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il decreto del Ministro della sanita' in data
10 ottobre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1994, reca:
«Norme per lo scambio intracomunitario e per l'importazione
dai Paesi terzi di equidi vivi.».
Art. 10.
Sanzioni
1. L'interessato al carico che omette di effettuare le notifiche
dell'arrivo dell'animale o degli animali, in conformita' a quanto
prescritto all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, e successive
modificazioni, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 6000 euro.
Nota all'art. 10:
- Per il regolamento (CE) n. 282/2004 si vedano le note
all'art. 3.
Art. 11.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
ne' minori entrate, a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Turco, Ministro della salute
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato I
(previsto dall'art. 1)
Specie animali di cui all'articolo 1
=====================================================================| Taxo |
=====================================================================
Ordine | |
---------------------------------------------------------------------
|Famiglia |Generi/Specie
---------------------------------------------------------------------
|Antilocapridi|Antilocapra ssp.
---------------------------------------------------------------------
Artiodattili | |
---------------------------------------------------------------------
| |Addax ssp., Aepyceros ssp., Alceaphus
| |ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp.,
| |Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison
| |ssp., Bos ssp. (compreso Bibos, Novibos,
| |Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus
| |ssp. (compreso Anoa), Budorcas ssp.,
| |Capra ssp., Cephalophus ssp.,
| |Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.,
| |(compreso Beatragus), Dorcatragus ssp.,
| |Gazella ssp., Hemitragus ssp.,
| |Hippotragus ssp., Kobus ssp.,
| |Litocranius ssp., Madogua ssp.,
| |Naemorhedus ssp. (compreso Nemorhaedus
| |and Capricornis), Neotragus ssp.,
| |Oremuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx
| |ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis
| |ssp., Patholops ssp., Pelea ssp.,
| |Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx
| |ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp.,
| |Rupicapra ssp., Saiga ssp.,
| |Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra
| |ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp.,
| |Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp.
|Bovidi |(compreso Boocerus).
---------------------------------------------------------------------
|Camelidi |Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
---------------------------------------------------------------------
| |Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp.,
| |Blastocerus ssp., Capreolus ssp.,
| |Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp.,
| |Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp.,
| |Hydropotes ssp., Mazama ssp.,
| |Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp.,
| |Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu
|Cervidi |ssp., Rangifer ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Giraffidi |Giraffa ssp., Okapia ssp.
---------------------------------------------------------------------
| |Hexaprotodon- Choeropsis ssp.,
|Ippopotamidi |Hippopotamus ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Moschidi |Moschus ssp.
---------------------------------------------------------------------
| |Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp.,
| |Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp.,
|Suidi |Sus ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Tayassuidi |Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Tragulidi |Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
---------------------------------------------------------------------
Perissodattili| |
---------------------------------------------------------------------
| |Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp.,
|Rinocerotidi |Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
---------------------------------------------------------------------
|Tapiridi |Tapirus ssp.
---------------------------------------------------------------------
Proboscidi |Elefantidi |Elephas ssp., Loxodonta ssp.
Allegato II
(previsto dall'art. 4)
Requisiti applicabili ai certificati veterinari
1. Il rappresentante dell'autorita' competente per la spedizione
responsabile del rilascio del certificato veterinario che accompagna
una partita di ammali deve firmare il certificato e verificare che su
ogni suo foglio, qualora composto da piu' pagine, sia apposto il
timbro ufficiale.
2. I certificati veterinari devono essere redatti nella lingua o
nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quelle
dello Stato membro nel quale viene effettuata l'ispezione alla
frontiera o essere corredati di una traduzione certificata in questa
o queste lingue. Tuttavia, gli Stati membri possono acconsentire
all'uso di una lingua ufficiale della Comunita' diversa dalla
propria.
3. La versione originale del certificato veterinario deve
accompagnare le partite di animali al loro ingresso nella Comunita'.
4. I certificati veterinari devono essere costituiti da:
a) un unico foglio,
o
b) due o piu' pagine facenti parte di un unico foglio
indivisibile;
o
c) una serie di pagine numerate a indicazione del fatto che si
tratta di una pagina particolare di una serie finita (ad esempio
«pagina 2 su 4»).
5. I certificati veterinari devono riportare un numero di
identificazione unico. Qualora il certificato veterinario sia
costituito da una serie di pagine, ciascuna di esse deve riportare
tale numero.
6. Il certificato veterinario dev'essere rilasciato prima che la
partita a cui esso si riferisce cessi di essere soggetta al controllo
dell'autorita' competente del paese d'invio.
(31) Il testo della presente direttiva e' stato cosi' sostituito
in base alla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 25 giugno 2004, n. L
226.
Allegato III
(previsto dall'art. 8)
«Allegato F
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa
a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari
di animali delle specie bovina e suina.
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che
stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di ammali
della specie bovina.
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che
stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di
animali domestici della specie bovina.
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di
equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che
stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della
specie suina.
Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa
alle norme di polizia sanitaria per gli scambi in comunitari e le
importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da
cova.
Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che
stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione
di animali e prodotti d'acquacoltura.
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa
alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi
intracomunitari di ovini e caprini.
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che
stabilisce le norme di polizia sanitaria per l'importazione e il
transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi, che modifica
le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva
72/462/CEE.».
Allegato IV
(previsto dall'art. 8)
«Allegato G
Io sottoscritto (veterinario ufficiale) certifico che il(i)
ruminante(i) diverso(i) da quello(i) [1] cui si applica la direttiva
64/432/CEE e la direttiva 91/68/CEE
i) appartiene/appartengono [1] alla specie
ii) sottoposto(i)[1] a esame, hanno[1]/non hanno [1] presentato
alcun segno clinico delle malattie alle quali e/sono [1] esposto(i)
[1];
iii) proviene/provengono [1] da un allevamento [1]/da
un'azienda [1] ufficialmente indenne da tubercolosi [1]/ufficialmente
indenne [1] o indenne [1] da brucellosi non soggetto(a) a restrizioni
per quanto attiene alla peste suina [1] o da un'azienda in cui e/sono
stato(i) sottoposto(i) [1], con esito negativo, ai test previsti
dall'art. 6, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 9265CEE.
[1] Cancellare la dicitura inutile.».
Allegato V
(previsto all'art. 9)
Elenco delle decisioni
2003/56/CE: Decisione della Commissione, del 24 gennaio 2003,
relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e
di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (G.U.C.E. L 22 del
25 gennaio 2003).
2002/987/CE: Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2002,
che fissa l'elenco degli stabilimenti delle isole Falkland dai quali
e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita'
(G.U.C.E. L 344 del 19 dicembre 2002).
2002/477/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2002, che
stabilisce i requisiti di sanita' pubblica in materia di carni
fresche e carni fresche di volatili da cortile importate da paesi
terzi, e che modifica la decisione 94/984/CE (G.U.C.E. L 164 del
22 giugno 2002).
2001/600/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001,
recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni
animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre
catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione
1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle
condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui
e' subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e
suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di
alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della
decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali
gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini
(G.U.C.E. L 210 del 3 agosto 2001).
2000/159/CE: Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2000,
relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in
materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva
96/23/CE del Consiglio (G.U.C.E. L 51 del 24 febbraio 2000).
98/8/CE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1997, che
fissa l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federale di
Iugoslavia dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
nella Comunita' (G.U.C.E. L 2 del 6 gennaio 1998).
97/222/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997,
recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano
l'importazione di prodotti a base di carne (G.U.C.E. L 89 del
4 aprile 1997).
97/221/CE: Decisione della Commissione, del 28 febbraio 1997, che
definisce le condizioni di polizia sanitaria e i modelli dei
certificati veterinari per le importazioni da paesi terzi di prodotti
a base di carne e che abroga la decisione 91/449/CEE (G.U.C.E. L 89
del 4 aprile 1997).
95/427/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 1995,
recante l'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza dai
quali e' autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni
nella Comunita' (G.U.C.E. L 254 del 24 ottobre 1995).
95/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1995,
recante l'elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di
Macedonia in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di
carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 51 dell'8 marzo 1995).
94/465/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 1994,
recante l'elenco degli stabilimenti del Botswana in provenienza dai
quali e' autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni
nella Comunita' (G.U.C.E. L 190 del 26 luglio 1994).
94/40/CE Decisione della Commissione, del 25 gennaio 1994,
recante l'elenco degli stabilimenti dello Zimbabwe in provenienza dai
quali e' autorizzata l'importazione dei prodotti a base di carni
nella Comunita' (G.U.C.E. L 22 del 27 gennaio 1994).
93/158/CEE Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativa
alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la
Comunita' economica europea e gli Stati Uniti d'America
sull'applicazione della direttiva della Comunita' sulle carni in
provenienza dai paesi terzi, direttiva 72/462/CEE del Consiglio, e
delle corrispondenti norme statunitensi in materia di scambi di carni
fresche bovine e suine (G.U.C.E. L 68 del 19 marzo 1993).
93/26/CEE Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992,
recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica della Croazia in
provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
nella Comunita' (G.U.C.E. L 16 del 25 gennaio 1993).
90/432/CEE Decisione della Commissione, del 30 luglio 1990,
relativa all'elenco degli stabilimenti della Namibia in provenienza
dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
Comunita' (G.U.C.E. L 223 del 18 agosto 1990).
90/13/CEE Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1989,
relativa alla procedura da seguire per modificare o completare gli
elenchi degli stabilimenti dei paesi terzi in provenienza dai quali
e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita'
(G.U.C.E. L 8 dell'11 gennaio 1990).
87/431/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1987,
recante l'elenco degli stabilimenti del Regno dello Swaziland, in
provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
nella Comunita' (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).
87/424/CEE Decisione della Commissione, del 14 luglio 1987,
relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti del Messico,
in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni
fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 228 del 15 agosto 1987).
87/258/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987,
relativa all'elenco degli stabilimenti del Canada dai quali e'
autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E.
L 121 del 9 maggio 1987).
87/257/CEE Decisione della Commissione, del 28 aprile 1987,
relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America
dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
Comunita' (G.U.C.E. L 121 del 9 maggio 1987).
87/124/CEE Decisione della Commissione, del 19 gennaio 1987,
relativa all'elenco degli stabilimenti del Cile, in provenienza dai
quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita'
(G.U.C.E. L 51 del 20 febbraio 1987).
86/474/CEE Decisione della Commissione, dell'11 settembre 1986,
relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro
del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie
bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi
(G.U.C.E. L 279 del 30 settembre 1986).
86/65/CEE Decisione della Commissione, del 13 febbraio 1986,
relativa all'elenco degli stabilimenti del Marocco, in provenienza
dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
Comunita' (G.U.C.E. L 72 del 15 marzo 1986).
85/539/CEE Decisione della Commissione, del 29 novembre 1985,
recante l'elenco degli stabilimenti della Groenlandia in provenienza
dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
Comunita' (G.U.C.E. L 334 del 12 dicembre 1985).
84/24/CEE Decisione della Commissione, del 23 dicembre 1983,
recante l'elenco degli stabilimenti dell'Islanda, in provenienza dai
quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunita'
(G.U.C.E. L 20 del 25 gennaio 1984).
83/423/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983,
recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Paraguay, in
provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
nella Comunita' (G.U.C.E. L 238 del 27 agosto 1983).
83/402/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983,
recante l'elenco degli stabilimenti della Nuova Zelanda in
provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
nella Comunita' (G.U.C.E. L 233 del 24 agosto 1983).
83/384/CEE Decisione della Commissione, del 29 luglio 1983,
recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza
dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche nella
Comunita' (G.U.C.E. L 222 del 13 agosto 1983).
83/243/CEE Decisione della Commissione, del 10 maggio 1983,
recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica del Botswana, in
provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di carni fresche
nella Comunita' (G.U.C.E. L 129 del 19 maggio 1983).
83/218/CEE Decisione della Commissione, del 22 aprile 1983,
recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica socialista di
Romania in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione di
carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 121 del 7 maggio 1983).
82/923/CEE Decisione della Commissione, del 17 dicembre 1982,
relativa agli stabilimenti della Repubblica del Guatemala in
provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare
l'importazione di carni fresche (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre
1982).
82/913/CEE Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1982,
recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica sudafricana e
della Namibia, in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione
di carni fresche nella Comunita' (G.U.C.E. L 381 del 31 dicembre
1982).
82/735/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante
l'elenco degli stabilimenti della Repubblica popolare di Bulgaria
autorizzati all'esportazione di carni fresche verso la Comunita'
(G.U.C.E. L 311 dell'8 novembre 1982).
82/734/CEE Decisione del Consiglio, del 18 ottobre 1982, recante
l'elenco degli stabilimenti della Confederazione svizzera autorizzati
all'esportazione di carni fresche verso la Comunita' (G.U.C.E. L 311
dell'8 novembre 1982).
81/713/CEE Decisione della Commissione, del 28 luglio 1981,
recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa del
Brasile in provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione nella
Comunita' di carni fresche di bovini e di solipedi domestici
(G.U.C.E. L 257 del 10 settembre 1981).
81/92/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981,
recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica dell'Uruguay, in
provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione nella Comunita'
di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici
(G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).
81/91/CEE Decisione della Commissione, del 30 gennaio 1981,
recante l'elenco degli stabilimenti della Repubblica Argentina, in
provenienza dai quali e' autorizzata l'importazione nella Comunita'
di carni fresche di bovini, di ovini e di solipedi domestici
(G.U.C.E. L 58 del 5 marzo 1981).
79/542/CEE Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che
istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e
definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di
certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunita' di
taluni animali vivi e delle loro carni (G.U.C.E. L 146 del 14 giugno
1979).
78/685/CEE Decisione della Commissione, del 26 luglio 1978, che
stabilisce un elenco di malattie epizootiche in conformita' della
direttiva 72/462/CEE (G.U.C.E. L 227 del 18 agosto 1978).