Cass. Sez. III sent.608 del 4 agosto
2005 (C.c.. 552005)
Pres. Savignano Est. Onorato Ric. ARDUINI
Urbanistica - Permesso di costruire
Sulla rilevanza della decadenza del permesso di costruire
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Giuseppe SAVIGNANO
Dott. Antonio ZUMBO
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)
Dott. Ciro PETTI
Dott. Claudia SQUASSONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per ARDUINI Angelo, nato a Frosinotle il 23.1 l , 1955,
avverso la ordinanza resa il 24.1.2005 dal tribunale di Frosinone.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi
Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Guglielmo
Passacantando, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore dell' indagato, avv. ==
Osserva:
Svolgimento del procedimento
1 - Con ordinanza del 24.1.2005 il tribunale di Frosinone ha respinto l'appello
proposto da
Angelo Arduini contro il provvedimento del 25.10.2004 con cui il g.i.p. dello
stesso tribunale
aveva rigettato l'istanza di revoca di un sequestro preventivo disposto il
17.8.2004 dal
medesimo g.i.p. in relazione a un edificio dell'Arduini nel quale erano in corso
lavori edilizi.
Con concessione edilizia del 12.3.2002 l'Arduini aveva ottenuto l'assenso a
eseguire lavori di
modifica della copertura e dei prospetti dell'edificio de quo. Tuttavia, la
comunicazione che i
lavori erano iniziati nel prescritto temine di un anno non era mai pervenuta e
depositata negli
uffici comunali. Perciò il comune con due provvedimenti distinti aveva
dichiarato la
decadenza della concessione edilizia (n. 41 112004) e ordinato la sospensione
dei lavori (n.
4 1712004).
In seguito, però, con provvedimento n. 642 del 19.1 1.2004 aveva revocato le due
ordinanze
precedenti, autorizzando il completamento dei lavori assentiti entro il termine
di un anno.
Tanto premesso, il tribunale ha confermato il sequestro preventivo perché i
lavori edilizi erano
stati eseguiti sulla base di un titolo scaduto. Ha osservato al riguardo che:
- I'Arduini non aveva assolto all'onere che gli incombeva di provare il rispetto
del termine di
un anno per l'inizio dei lavori;
- il giudice penale non è vincolato dal provvedimento comunale di revoca della
già dichiarata
decadenza della concessione edilizia, atteso che la decadenza si verifica
automaticamente
indipendentemente da un7apposita dichiarazione amministrativa;
- detto provvedimento comunale di revoca, in realtà, si era limitato a prorogare
il termine
finale di completamento dei lavori, senza incidere in alcun modo sul termine
iniziale.
2 - I1 difensore dell'Arduini ha proposto ricorso per tassazione, deducendo
illogicità di
motivazione ed erronea applicazione di norme di legge.
In breve, sostiene che l'onere di provare la violazione dei limiti temporali di
inizio e di
completamento dei lavori spetta al Comune e non al concessionario; e che il
provvedimento
comunale c.d. di revoca altro non era che l'annullamento della precedente
dichiarazione di
decadenza della concessione, che perciò era stata rimossa ex tunc, con la
conseguenza che i
lavori non potevano considerarsi abusivi.
Motivi della decisione
3 - Questa corte ha già statuito che "I termini per l'inizio dei lavori e per la
loro ultimazione
devono essere obbligatoriamente indicati nell'atto di concessione e sono
configurati come
termini di validità ed efficacia della concessione stessa. Essi operano perciò
automaticamente, indipendentemente do un'apposita dichiarazione amministrativa.
Dopo
l'inutile scadenza di tale termine la concessione e' "tamquam non esset";
sicche' i lavori
edilizi iniziati o ultimati dopo la relativa scadenza restano privi di titolo
abilitativo,
indipendentemente da una dichiarazione amministrativa di decadenza, e vanno
pertanto
soggetti alla sanzione penale prevista dall'art. 20 della I. 28 febbraio 198.5
n. 47." (Sez. 111,
n. 2784 del 14.10.1997, Doria, rv. 209625; così anche Sez. 111, 11. 21022 del
13.5.2003,
Ruggia, rv. 225302).
Secondo la giurisprudenza amministrativa, invece, la decadenza deve essere
pronunciata
formalmente dall'amministrazione competente, ma il relativo provvedimento è atto
vincolato
a carattere dichiarativo, atteso che esso è rivolto a dare certezza a una
situazione giuridica già
verificatasi in presenza dei presupposti previsti dalla legge (ex plurimis Cons.
Stato, Sez. V.
27.3.2000 n. 1755).
I1 Consiglio di Stato ha anche chiarito che "L 'onere della prova del mancato
inizio dei lavori
assentiti con licenza edilizia incombe al Comune che ne dichiarl la decadenza,
alla stregua
del principio generale in .forza del quale i presupposti dell'atto adottalo
devono essere
accertati dal1 'autorità emanante" (Sez. V. n. 343 dell' 1 1.4,1990).
Se questo è vero sotto il profilo amministrativo, e anche vero, però, che dal
punto di vista
penale l'onere probatorio incombe al pubblico ministero che esercita l'azione
penale per il
reato urbanistico, atteso che elementi essenziali di tale reato (che appunto
devono essere
dimostrati dall'organo dell'accusa) sono sia un'attività edilizia sia l'assenza
di titolo
abilitativo ovvero - se del caso - la decadenza del titolo precedentemente
acquisito.
Alla luce di questi principi, i11 questa fase cautelare può anche ritenersi
sussistere il fumus del
reato contestato, sebbene occorra sottolineare che per la decadenza dal titolo
bisogna far
riferimento all'effettivo inizio dei lavori e non già alla relativa
comunicazione all'ente
comunale.
Tuttavia, ad avviso del collegio, quello che manca certamente per giustificare
la permanenza
del sequestro preventivo dell'edificio in questione è i l periculum in mora.
Invero, il provvedimento emanato dall'autorità comunale in data 19.1 1.2004 non
solo ha
annullato la precedente dichiarazione di decadenza (perché più che di revoca per
fatti
sopravvenuti, si tratta di un annullamento per mancanza originaria dei
presupposti), ma ha
anche autorizzato il completamento dei lavori de quibus entro il termine di un
anno. Anche in
considerazione del termine annuale prescritto, quest'ultimo provvedimento
comunale sembra
configurarsi come un nuovo permesso di costruire ex art. 15, comma 3, D.P.R.
6.6.2001 n.
380, e comunque come una determinazione dell'autorità competente in ordine
all'assetto
edilizio e urbanistico la quale fa venir meno i l pericolo che la libera
disponibilità dell'edificio
possa aggravare o protrarre le conseguenze della pregressa condotta
contravvenzionale.
Per questa ragione vanno annullate senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia la
precedente
ordinanza reiettiva della istanza di revoca del sequestro, con conseguente
caducazione del
sequestro medesimo.
P.Q.M.
la corte di cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il
provvedimento del
g.i.p. del tribunale di Frosinone in data 25.10.2004, e dispone la restituzione
all'avente diritto
dell'immobile sequestrato. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all'art. 626
C.P.P..
Così deciso in Roma il 5.5.2005.
11 presidente
11 consigliere estensore
(Pierluigi Onorato)
Il cancelliere