Cons. Stato Sez. VI sent. 5096 del 4 settembre 2006
Ripetitori telefonici e validità della concessione edilizia a titolo di precarietà
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 5096/06 Reg.Dec. N.11775
Reg.Ric. ANNO 2001 |
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da Omnitel Pronto
Italia s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore,
rappresentat
o
e difes
o
dagli avv.ti Andrea Manzi e Marco Sica, ed
elettivamente domiciliat
o
presso il primo, in Roma, via Confalonieri, n. 5;
contro
Provincia di Rovigo, in
persona del
Presidente pro tempore, costituit
o
si in giudizio, rappresentat
o
e difes
o
dagli avv.ti Carla Bernecoli e Licia Paparella, ed
elettivamente domiciliat
o
presso lo studio dell’Avv. Gianfranco Massafra, in
Roma, via Val di Non, n. 18;
Comune di Rovigo, non
costituitosi in giudizio;
World
Wild Fund for Nature – onlus,
non
costituitosi in giudizio;
Legambiente, comitato
regionale per il Veneto, non costituitosi
in giudizio;
V.A.S. – Verdi
ambiente e società onlus, non costituitosi in giudizio;
per
l’annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione
II, n. 1588/2001;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'
atto
di costituzione in giudizio del
la Provincia di Rovigo;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza del 6-6-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi
l'
Avv.
Manzi, l’Avv. Sica e l'Avv.
Massafra per delega degli Avv.ti Bernecoli e Paparella;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T
T O E
D I R I T T O
1.
Con l’impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da Omnitel
Pronto Italia s.p.a. avverso l’annullamento, disposto dalla Provincia di
Rovigo, della concessione edilizia n. 526 del 19-11-99, rilasciata dal Comune di
Rovigo per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile.
Il
giudice di primo grado ha deciso la causa con sentenza succintamente motivata,
pronunciata in sede di esame della domanda cautelare e ha ritenuto che tra i
motivi posti a fondamento dell’impugnato annullamento della concessione
edilizia ve ne era uno da solo sufficiente a legittimarlo, consistente
nell’essere stata rilasciata una concessione a titolo precario, non
riconducibile ad alcuna previsione normativa.
L’Omnitel
ha impugnato tale decisione, deducendo che:
1)
non poteva essere pronunciata una sentenza c.d. breve prima della scadenza del
termine fissato per la costituzione e in assenza della costituzione del Comune,
2)
l’incompetenza del dirigente ad adottare l’impugnato provvedimento;
3)
l’illegittimità dell’apposizione della clausola di precarietà della
concessione può determinare la caducazione della sola clausola e non
dell’intera concessione;
4)
l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento di
autotutela;
5)
la compatibilità dell’impianto con le previsioni urbanistico edilizie.
La
Provincia di Rovigo si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione
dell’appello.
All’odierna
udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2.
In via preliminare, si rileva la carenza di interesse dell’appellante a
contestare un profilo processuale, non inerente la sua posizione ma quella del
Comune di Rovigo.
Infatti,
solo il Comune di Rovigo, e non certo la parte ricorrente in primo grado, può
eventualmente dolersi della pronuncia di una sentenza in forma abbreviata prima
della scadenza dei termini per l’esercizio delle proprie difese.
3.
E’ infondata anche l’ulteriore censura, relativa all’incompetenza del
dirigente della Provincia, in quanto la norma invocata dall’appellante in
favore della competenza del Consiglio Provinciale va letta unitamente alle
disposizioni, nazionali e regionali, con cui, in attuazione del principio di
separazione tra politica e amministrazione, le competenze gestionali sono state
attribuite ai dirigenti, e non agli organi politici.
4.
Gli ulteriori motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente,
sono fondati.
Infatti,
l’apposizione di una clausola di precarietà in sede di rilascio di una
concessione edilizia (clausola peraltro mai richiesta dalla ricorrente) è
idonea a costituire motivo di annullamento di una concessione edilizia, solo nel
caso in cui sia dimostrato che in assenza di tale clausola l’intervento non
era assentibile.
In
tutti gli altri casi, l’illegittimità della clausola può condurre al massimo
alla eliminazione della stessa, ma non dell’intero provvedimento, rispetto al
quale la clausola non costituiva elemento essenziale.
Nel
caso di specie, l’intervento era, invece, autorizzabile, considerato che anche
gli ulteriori elementi posti a fondamento del provvedimento di autotutela non
sono corretti.
Con
riferimento al contrasto con l’art. 71 delle N.T.A. comunali, si rileva che
una stazione radio base costituisce un impianto di comunicazione elettronica,
che non può essere assimilato ai fini della localizzazione sul territorio alla
generalità degli impianti tecnologici, consentiti nel caso del Comune di Rovigo
solo nella zona F.
Come
già affermato dalla Sezione, in assenza di specifiche previsioni previste per
gli impianti di comunicazione elettronica, quali le stazioni radio base per la
telefonia mobile, la collocazione di tali impianti deve ritenersi compatibile
con tutte le destinazioni urbanistiche (Cons. Stato, , Sez. VI, 10 febbraio 2003
n. 673).
La
non applicabilità delle previsioni urbanistiche, previste per la generalità
degli impianti tecnologici, rende non applicabile anche la disposizione sulle
distanze, richiamata dalla Provincia, ma relativa appunto alle zone per
attrezzature tecnologiche.
Inoltre,
nell’impugnato provvedimento non vi è alcuna adeguata giustificazione
dell’esercizio dei poteri di autotutela a distanza di quasi una anno e mezzo
dal rilascio della concessione.
Infatti,
oltre a non essere stato preso in considerazione l’affidamento della parte
privata e il tempo trascorso, le ragioni di pubblico interesse sono state
invocate con riferimento alla tutela del diritto alla salute, mentre i motivi di
asserita illegittimità (infondati, come appena accertato) riguardavano profili
urbanistico edilizi, e non aspetti di protezione dai campi elettromagnetici,
rispetto ai quali l’amministrazione provinciale non ha accertato alcun
superamento dei limiti vigenti.
Il
provvedimento appare essere stato adottato dalla Provincia per dare una risposta
alle preoccupazioni espresse da alcune associazioni ambientaliste; tuttavia,
tale risposta non è stata corretta, essendo state richiamate (in modo erroneo)
presunte illegittimità sotto il profilo edilizio urbanistico per giustificare
un provvedimento, dichiaratamente adottato a tutela della salute.
A
fronte di timori emersi nei cittadini o in associazioni rappresentative di
questi, il compito dell’amministrazione è quello di adottare responsabilmente
provvedimenti legittimi, rassicurando i cittadini qualora, come nel caso di
specie, l’installazione di una stazione radio base, oltre a non contrastare
con le previsione urbanistiche, non determina alcun superamento dei limiti di
esposizione ai campi elettromagnetici, che sono stati fissati nel nostro
ordinamento, proprio sulla base del principio di precauzione, invocato
dall’amministrazione provinciale.
5.
In conclusione, l’appello deve essere accolto
con conseguente annullamento dell'atto impugnato, in riforma della sentenza di
primo grado.
Alla soccombenza
dell’amministrazione provinciale seguono
le spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P. Q.
M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della
sentenza impugnata,
annulla
il provvedimento impugnato.
Condanna
la Provincia di Rovigo alla rifusione, in favore
dell’appellante delle spese di
giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro
8.400,00, oltre Iva e C.P.;
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 6-6-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI
-, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio Schinaia
Presidente
Luigi Maruotti
Consigliere
Carmine Volpe
Consigliere
Giuseppe
Romeo
Consigliere
Roberto Chieppa
Consigliere Est.
Presidente
f.to Mario Egidio Schinaia
Consigliere
Segretario
f.to
Roberto Chieppa
f.to Glauco Simonini
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il..................04/09/2006...................
(Art.
55, L.27/4/1982, n.186)
per
Il Direttore della Sezione
f.to Giovanni
Ceci
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia
conforme alla presente è stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria