TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI sez. VIII Giudice UNICO ( dott. A. PEPE) sentenza n. 11235/04, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Ambiente (Avv. M. Gerardo Avv. Dist.Stato di Napoli) c. Fontana Blue spa ( avv.ti. G. Olivieri e G. Pellegrino) nonché Comune di Castelvolturno (avv. V.Colalillo), Sindaco di Pozzuoli quale commissario straordinario del Ministero della Protezione Civile n.c., Ministero della Protezione Civile , Ministero dell’Interno e Ministero della Marina Mercantile (Avv. M. Gerardo Avv. Dist.Stato di Napoli), Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF ITALIA) Onlus (avv. R. Razzano e M. Balletta).
DANNO AMBIENTALE –
RISARCIMENTO – MUTATIO ED EMENDATIO LIBELLI
1. Aver rinunciato alla domanda principale ed aver reso la domanda
subordinata l’unica domanda non ha certo mutato il petitum e/o la causa
petendi, non potendo rinvenirsi tale mutamento nel semplice fatto che la pretesa
risarcitoria ha perso il suo collegamento con l’eventuale impossibilità della
domanda di riduzione in pristino per il divenire.
La domanda di risarcimento in forma specifica, ossia di riduzione in
pristino, contiene in se la domanda di risarcimento per equivalente che
costituisce un minus della prima, per cui perde ancora più consistenza
l’asserito rapporto di novità fondato sulla persistenza della sola seconda
domanda
2. DANNO AMBIENTALE –
RISARCIMENTO – ATTIVITA’ DI UTILIZZO DI BENI ABUSIVAMENTE REALIZZATI
E già la sola attività di utilizzo con profitti economici di opere
edilizie può costituire fonte di danno ambientale perché …. è evidente la
sussistenza di tale tipo di danno anche in relazione al mero sfruttamento del
territorio abusivamente trasformato, in quanto anche tale sfruttamento esclude
la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali nonchè
l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terresti o marini.
3. DANNO AMBIENTALE –
RISARCIMENTO PER OPERE REALIZZATE ANTE ART. 18 L. 349/86 MA GESTITE ED
UTILIZZATE ANCHE SUCCESSIVAMENTE.
Attesa la natura meramente ricognitiva dell’art. 18 L. 349/86, diventa
irrilevante il dato temporale della conclusione dell’opera di edificazione,
perché tale attività, ove pregiudizievole all’ambiente, resta sanzionata
dall’art. 2043 c.c.
Ma nella specie vi è di più. Queste considerazioni, infatti,
presuppongono la limitazione dell’area dell’illecito ambientale alla mera
attività di trasformazione del territorio, senza considerare la sanzionabilità,
sopra evidenziata, della successiva attività di gestione e sfruttamento del
territorio; il tutto senza poi considerare quella continuità tra
l’edificazione e gestione che, invece, come detto, appare inconfutabile e
porta ad inquadrare in termini unitari l’intero danno ambientale subito dalla
collettività in relazione alla trasformazione del territorio oggi occupato
dalla Riviera Funtana Bleu.
4. DANNO AMBIENTALE –
RISARCIMENTO PER OPERE REALIZZATE ANTE ART. 18 L. 349/86 ED UTILIZZATE
ECONOMICAMENTE ANCHE POST 1986– LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.
La valenza meramente ricognitiva dell’art. 18 L. 349/86 incide anche
sul tema della legittimazione ad agire, nel senso che deve ritenersi che anche
prima di tale legge i soggetti abilitati ai sensi dell’art. 18, ovvero lo
Stato ed enti locali, potessero agire in forza dell’art. 2043 c.c.
D’altra parte se il danno ambientale in esame deve essere ricondotto
in via unitaria all’opera di edificazione e di gestione delle opere abusive,
ecco che l’illecito oggetto di causa, perdurando nel tempo, finisce per
rientrare, anche sotto il profilo temporale, nell’ambito di applicabilità
della L. 349/86.
Seppure è vero che la Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta
lo Stato nella sua unitarietà, è nondimeno vero che il Ministero
dell’Ambiente è la specifica articolazione dello Stato avente competenza
nella materia in esame, è la branca dell’amministrazione statale istituita,
appunto con la citata L. 349/86, per una più articolata e completa protezione
dell’ambiente; dal che ne deriva che l’azione per il risarcimento del danno
ambientale spetta, oggi, al Ministero dell’Ambiente.
5. DANNO AMBIENTALE CAUSATO MEDIANTE ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI BENI
ABUSIVAMENTE REALIZZATI- ILLECITO PERMANENTE
Se si identifica unitariamente la natura dell’illecito oggetto di
causa nell’attività di edificazione e gestione del territorio e se, comunque,
perdura sino a che persistano le opere abusive, assume la veste di un illecito
permanente, il quale a differenza dell’illecito istantaneo ad effetti
permanenti, è risarcibile mediante un’azione il cui dies a quo decorre dalla
cessazione della permanenza.
6. DANNO AMBIENTALE CRITERI
DEL RISARCIMENTO SECONDO EQUITA’ EX ART. 18, comma 6, L. 394/86.
Fermo che i criteri normativi dell’art. 18 comma 6, a prescindere
dall’immediata applicabilità della L. 349/86, appaiono congrui anche con
riferimento ad un’azione fondata sul principio generale dell’art. 2043 c.c.,
ritiene il giudicante che la proposta di quantificazione in £. 14.700.000.000
ed in £. 30.500.000.000 delle voci spese di ripristino e profitto conseguito
vada accolta.In conclusione, la Fontana Bleu spa va condannata a pagare al
Ministero dell’Ambiente, a titolo di risarcimento danni, la somma di €
30.000.000,00 (trentamilioni/00) cui vanno poi aggiunti gli interessi legali dal
dì della sentenza al soddisfo.
Massima a cura degli avv.ti
Maurizio Balletta e Rosella Razzano