Tribunale Firenze Sez. I sent. 20 gennaio 2017
Caccia e animali.Guardie Zoofile ENPA

Sentenza del Tribunale di Firenze riguardo alle specifiche funzioni e relativi riconoscimenti giuridici in capo alle  Guardie Zoofile ENPA

TRIBUNALE  DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA  ITALIANA
In  nome del Popolo Italiano


Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Marzia Cacchiani Magni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di

===============, nato in ===== il =======, con domicilio eletto presso il luogo di lavoro in ================ difeso di fiducia dall'avv. =========== e dall'avv. ================
LIBERO ASSENTE

IMPUTATO


A) del reato previsto e punito dall'art. 341bis c.p. perché, in luogo pubblico e in presenza di più persone che si erano radunate in strada a seguito delle urla dello stesso, offendeva l'onore ed il prestigio di Guardie Zoofile dell'ENPA mentre compivano un atto del proprio ufficio consistente nell'identificazione del ======= per finalità di Polizia Giudiziaria, pronunciando frasi quali "Fanculo"; "Chi cazzo siete"; "Non vi rispetto"; "Non parlatemi"; "Non rompetemi i coglioni".

B) del reato previsto e punito dall'art. 337 c.p. perché con violenza, consistita nello strappare il permesso di soggiorno nelle mani della guardia zoofila ===========, e con minaccia, consistita nel rivolgere i pugni verso la faccia della guardia zoofila =========  ed esclamando "Allontanati altrimenti ti faccio male", si opponeva  alle operazioni di identificazione dello stesso per finalità di Polizia Giudiziaria da parte di personale delle Guardie Zoofile dell'ENPA che stavano procedendo ad 1111 atto del proprio ufficio.

Fatti commessi in Firenze -·Via Ricasoli, il 02.05.2015


Motivazione
Con decreto ex art. 552 c.p.p., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze disponeva la citazione diretta dell'imputato davanti al Tribunale di Firenze in composizione monocratica, per i reati indicati in epigrafe.
All'odierna udienza, il difensore munito di procura speciale chiedeva procedersi con rito abbreviato. Il Giudice disponeva procedersi con tale rito e le parti concludevano come in epigrafe
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Sulla base degli atti legittimamente utilizzabili per la decisione  in base alla scelta  del rito, emerge che in data 02.05.2015 il Vice Caponucleo ========== e il coordinatore ===========, Guardie Zoofile dell'ENPA nel corso di un servizio in borghese e precisamente durante una pausa all'intero di una gelateria denominata Carabè in  via Ricasoli, avevano notato entrare una coppia con al seguito un cane nero, tenuto  al guinzaglio con un collare "a strozzo" in ferro con punte rivolte verso il collo. Poiché l'animale pareva manifestare segni di sofferenza quando veniva strattonato, evidentemente a causa della pressione provocata dalle punte del collare, le due guardie zoofile decidevano di intervenire e, dopo aver esibito all'uomo, successivamente identificato nell'odierno imputato, il tesserino di riconoscimento ed essersi dunque debitamente qualificate, lo invitavano a seguirli fuori dal locale. Le due Guardie Zoofile parlavano in inglese, spiegando il motivo del controllo e indossavano altresì le placche di riconoscimento in dotazione. ======= cercava di rassicurare la ragazza in compagnia dell'imputato, la quale mostrava preoccupazione in quanto temeva che stessero procedendo al fermo del fidanzato. La conversazione, in questo frangente, avveniva in inglese poiché il prevenuto sosteneva di essere di nazionalità americana. Le due Guardie provvedevano a far togliere il collare a strozzo, momentaneamente consegnato alla ragazza, che lo riponeva nella propria borsetta. L'imputato veniva dunque invitato a seguire le due Guardie Zoofile presso l’auto di servizio, dove gli veniva chiesto di fornire le proprie generalità ed i relativi documenti. Il prevenuto mostrava il permesso di soggiorno ma, quando si accorgeva che la finalità delle due Guardie Zoofile era quella di compilare un verbale di identificazione, dava in escandescenze, strappando il permesso di soggiorno dalle mani del =======, profferendo minacce ed inveendo nei confronti di entrambi ("fanculo  . .. fanculi  .. .  chi cazzo siete...non vi rispetto ...  non parlatemi ... non rompetemi i coglioni"). Ciò avveniva in presenza di numerosi passanti che si erano radunati attorno a loro per curiosità. Inoltre, il prevenuto si toglieva il giubbotto e mostrava i pugni alle due guardie in segno di sfida     (“allontanati altrimenti ti faccio male”)
Il ============= , inoltre, continuava ad urlare "voi chi cazzo siete... non vi rispetto... non vedo le divise... non parlo con voi... parlerò solo con la polizia vera ma non osate parlarmi voi due... ". Dato il comportamento violento dell'imputato, le Guardie Zoofile decidevano di chiedere in ausilio l'intervento di una pattuglia dei carabinieri i quali, giunti sul posto, identificavano l'imputato, anche se con molta fatica a causa del suo forte stato di agitazione. Poiché non era possibile sul posto procedere ad un esame accurato dell'animale a causa della situazione creatasi, veniva elevata d'ufficio una sanzione amministrativa in forza del Regolamento Tutela Animali del Comune di Firenze, poiché il collare appariva attrezzo coercitivo anomalo.
In fase indagini, la difesa ha assunto informazioni ex art. 391bis e ss c.p.p. da ============, fidanzata dell'imputato, che ha sostenuto che le due persone che si erano avvicinate a loro non erano riconoscibili come agenti, poiché vestiti in abiti civili e privi di tesserino. Lei non comprendeva la lingua italiana. I due uomini, inizialmente, si erano rivolti a loro in modo gentile e si rivolgevano al fidanzato cercando di parlare in inglese, ma lei non comprendeva cosa gli stessero dicendo. Il fidanzato era in Italia da un anno e vi lavorava, ma non comprendeva la lingua perfettamente. Si esprimevano anche con gesti. La T========= riusciva a comprendere che i due uomini contestavano l'uso del collare. La =========, tuttavia, sapeva che il fidanzato aveva sempre utilizzato il collare senza che nessuno avesse mai mosso contestazioni. Dopo che i due uomini avevano tolto il collare, cambiavano atteggiamento, manifestando la volontà di elevare una multa. Il fidanzato mostrava il proprio documento, per far capire loro che era americano. Lo invitavano ad uscire per compilare un modulo. La ragazza era rimasta all'interno della gelateria.  Il fidanzato non si fidava degli uomini e riprendeva il suo documento. Gridava loro di chiamare la polizia. Fu un barista a chiamare la polizia, non i due uomini. La ragazza ha precisato che negli Stati Uniti non esistono le guardie zoofile ma i Rangers che sono facilmente identificabili con le loro uniformi. Secondo la ricostruzione dei fatti della teste, lei e il fidanzato non avevano compreso di trovarsi di fronte a pubblici ufficiali e si erano spaventati.
Alla luce dell'istruttoria espletata, risulta provata la penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti. Occorre premettere che le guardie zoofile non sono "volontari" bensì pubblici ufficiali ai quali la legge attribuisce le funzioni e le qualifiche di polizia amministrativa e giudiziaria con riferimento all'applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali (cfr Legge 20 luglio 2004, n. 189). Si tratta senza alcun dubbio pubblici ufficiali che, nel caso di specie erano nell'esercizio  delle funzioni.  L'imputato aveva ben compreso di trovarsi davanti a dei pubblici ufficiali anche se non erano in divisa, sia in ragione del fatto che gli stessi avevano esibito i propri tesserini ed avevano le placche di riconoscimento in dotazione. L'imputato aveva ben compreso le contestazioni dei due pubblici ufficiali e non può sostenere che la sua impressione fosse stata quella di trovarsi di fronte a due sconosciuti, poiché alle richieste delle due guardie zoofile aveva spontaneamente tolto il collare al cane e aveva accettato di seguirli fuori dall'esercizio. Egli si era inalberato solo quando aveva appreso che gli sarebbe stata elevata una multa e che sarebbe stato necessario procedere alla sua identificazione. La sua è stata una reazione violenta, sconsiderata, di fronte ad un'attività, quella delle due guardie zoofile, che appare legittima, alla luce dei compiti e dei poteri che la legge assegna loro. Difatti, al collo, l'animale aveva un collare del tipo a "strozzo" con punte riverse all'interno. Tale tipo di collare comporta che, quando il cane viene strattonato, lo scorrere della catena a scorsoio ne determina lo stringimento e, pertanto la pressione delle punte sul collo.  Tale collare, dunque, pur se non aveva in concreto provocato nell'animale delle ferite, è sicuramente un mezzo di costrizione che determina una sensazione di sofferenza e di disagio, anche se non immediatamente tangibili. Si trattava dunque di un intervento del tutto legittimo, così come appare legittima la ravvisata necessità di procedere all'identificazione dell'imputato.
Deve dunque ritenersi provato che l'imputato avesse inteso offendere l'onore e il prestigio e opporsi a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, nella consapevolezza della loro qualifica. I reati possono ritenersi avvinti dalla continuazione poiché in ragione del contesto in cui si collocano i fatti e delle motivazioni della condotta, può certamente ritenersi che l'imputato abbia chiaramente agito in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.
Passando al trattamento sanzionatorio, pena congrua appare quella di mesi sei di reclusione così calcolata: pena base mesi sei di reclusione per il reato di resistenza aumentato a mesi nove per il capo A), ridotta per il rito a mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. L'imputato deve altresì essere condannato al risarcimento del danno in favore delle due guardie zoofile da determinarsi in €500,00 per ciascuna oltre al rimborso delle spese di costituzione e difesa come in dispositivo.
L’imputato è incensurato e può beneficiare della sospensione condizionale della
pena.


PQM


Visto l'art. 533 c.p.p., 442 c.p.p. dichiara =================== colpevole dei reati a lui ascritti e, ritenuti i reati uniti dal vincolo della continuazione e con la diminuente del  rito  lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno alle parti civili costituite ========== e =========== che si liquida in € 500,00 per ciascuna e al rimborso delle spese di costituzione e difesa che si liquidano in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge .
Pena sospesa. Motivazione in giorni 90.
Firenze, lì, 20 gennaio 2017