Cass. Sez. III n. 633 del 12 gennaio 2012 (Ud. 29 nov. 2011)
Pres. De Maio Est. Franco Ric. Stigliani
Danno Ambientale. Soggetti legittimati al risarcimento

Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in se considerato come lesione dell'interesse collettivo all'ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall'art. 311 cit., sicché il titolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale e esclusivamente lo Stato, in persona del ministro dell'ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell'art.  2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.

 

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