Caccia a specie protetta e sospensione della licenza per il porto di fucile.

di Fulvio Albanese


Abbattendo un animale appartenente ad una specie protetta, la persona in questione ha dimostrato di non avere l’affidabilità necessaria per il possesso di un’arma, è pertanto legittimo il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Lo ha deciso l’Adunanza della Sezione I° del Consiglio di Stato con il parere n. 2978 del 8 ottobre 2008.
La vicenda prende le mosse dal decreto del febbraio 2007 con il quale il Questore di Nuoro ha disposto nei confronti del Sig. XXXX la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, in conseguenza della comunicazione del Comando Guardia Forestale Stazione di Villagrande Strisaili (Ogliastra) alla Questura avvenuta nel settembre 2006, del fatto che il sig. XXXX si era reso responsabile di infrazioni alla normativa che regola il settore venatorio e di abbattimento di specie protette (muflone sardo) (art. 5, comma 3, L.R. n. 23/98, sanzionato dall’art. 30, lett. c, L. 157/92). Contro il decreto del Questore di Nuoro il sig. XXXX ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto di Nuoro che, viste le controdeduzioni della Questura, lo ha respinto. Il sig. XXXX ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il Consiglio di Stato l’8 ottobre 2008 si è espresso con il parere de quo, ritenendo che il Prefetto di Nuoro abbia operato legittimamente e che il provvedimento impugnato non sia censurabile sul piano della legittimità.



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima
8 Ottobre 2008
N. Sezione 2976/08


OGGETTO:
Ministero dell’Interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Sig. OMISSIS avverso la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia.


VISTA la relazione prot. n. 557/PAS.5566.10100A53 (13) del 30 luglio 2008, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in merito al ricorso in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Alberto Ruffo;
RITENUTO in fatto quanto esposto dall’Amministrazione riferente;
PREMESSO:
Con ricorso pervenuto in data 2 gennaio 2008 alla Prefettura di Nuoro, il Sig. OMISSIS ha chiesto l’annullamento del decreto con il quale il Prefetto di Nuoro ha respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, disposto dal Questore di Nuoro.
Con decreto cat. 6.F/2006 P.A.S.I. del 2 febbraio 2007, notificato il 27 febbraio 2007, il Questore di Nuoro ha disposto nei confronti del Sig. OMISSIS la sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia, in quanto in data 23 settembre 2006 il Comando Guardia Forestale – Stazione di Villagrande Strisaili aveva comunicato alla Questura che lo stesso si era reso responsabile di infrazioni alla normativa che regola il settore venatorio e di abbattimento di specie protette (muflone sardo) (art. 5, comma 3, L.R. n. 23/98, sanzionato dall’art. 30, lett. c, L. 157/92).
Avverso il citato decreto il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico al Prefetto di Nuoro che, viste le controdeduzioni della Questura di Nuoro del 22 maggio 2007, lo ha respinto con provvedimento n. 06/4843/08697/07/Area I/P.A. del 3.8.2007, notificato il 10.9.2007.
CONSIDERATO:
Il provvedimento impugnato trova il suo fondamento nel combinato disposto degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., secondo cui le autorizzazioni di polizia devono essere negate, revocate o sospese, in primo luogo, quando vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e, in secondo luogo, nei confronti di chi è considerato capace di abusarne o non è in possesso dei requisiti soggettivi.
La normativa riguardante il porto d’armi è ispirata all’esigenza di consentire un rigoroso e costante controllo di natura discrezionale, volto a permettere all’Autorità di P.S. di valutare, a prescindere dai risvolti penalmente rilevanti delle vicende che riguardano gli interessati, la condotta di questi ultimi, al fine di verificarne la capacità, anche solo potenziale, di abusare del titolo di polizia.
Quanto al caso in esame, si osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato in quanto l’interessato, abbattendo un animale appartenente ad una specie protetta, ha dimostrato di non avere l’affidabilità necessaria per il possesso di un’arma.
Pertanto, si ritiene che il Prefetto di Nuoro abbia operato legittimamente e che il provvedimento impugnato non sia censurabile sul piano della legittimità.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto,
con assorbimento della richiesta di sospensiva.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.
(Alberto Ruffo) (Mario Luigi Torsello)


IL SEGRETARIO
(Francesca Albanesi)