Cass. Sez. III n. 40751 del 12 ottobre 2015 (Ud 5 mar 2015)
Pres. Teresi Est. Aceto Ric. PG in proc. Bertoldi
Caccia e animali.Differenza tra uccellagione e art. 544ter codice penale
Non v'è alcun rapporto di specialità tra i reati di cui all'art. 30, legge n. 157 del 1992, e il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. L'esercizio dell'uccellagione, nello specifico - così come del resto l'esercizio della caccia con mezzi vietati - non assorbe in sé l'intero disvalore espresso dalla condotta incriminata dall'art. 544-ter, cod. pen., che si caratterizza, rispetto alla contravvenzione, per l'evento (la lesione all'animale), non richiesto per l'integrazione dell'art. 30, lett. e), legge n. 157 del 1992, e per la diversa oggettività giuridica (la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato nel caso della contravvenzione, il sentimento per gli animali, nel caso del delitto). Il reato di uccellagione di cui all'art. 30, lett. e), legge n. 157 del 1992, non è inoltre considerato dalla legge elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 544-ter, cod. pen., né quest'ultimo delitto costituisce a sua volta una forma di offesa crescente del medesimo bene
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ricorre per l'annullamento della sentenza del 09/01/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del sig. B.L. per i reati di all'art. 544 ter c.p., (capo A) e L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. h), (capo C) perchè estinti a seguito di oblazione.
1.1. Con unico motivo eccepisce violazione ed errata applicazione dell'art. 649 c.p.p. e dell'art. 544 ter c.p. e L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. h).
Deduce, al riguardo, che l'imputato in precedente procedimento aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione all'oblazione per le contravvenzioni di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. e) e lett. h), e che erroneamente il Giudice ha ritenuto la sussistenza del divieto del "bis in idem" in relazione al delitto di cui all'art. 544 ter c.p., relativo alle medesime condotte già contestate ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. e).
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
3. A seguito di opposizione a decreto penale di condanna il sig B.L. è stato tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati: a) art. 544 ter c.p., perchè, con strumenti di caccia vietati, quali "archetti" e "vischio", per crudeltà e senza necessità aveva cagionato lesioni a 28 uccelli dalle quali derivava la morte di essi; b) art. 697 c.p., per aver detenuto quattro cartucce calibro 9X19 senza averne fatto denunzia all'Autorità; c) L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. h, per aver detenuto carne di capriolo abusivamente abbattuto con munizioni spezzate.
3.1.All'esito di giudizio abbreviato il G.i.p. di Vicenza ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A e C della rubrica perchè già estinti per oblazione, condannandolo per quello di cui al capo B. 3.2.Il Giudice, in particolare, sulla premessa che l'imputato, in sede di indagini preliminari, era stato ammesso all'oblazione per i seguenti reati genericamente e provvisoriamente ipotizzati dal Pubblico Ministero in sede di convalida del sequestro probatorio: uccellagione e detenzione di animali di specie protetta di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e) e h), ha ritenuto la piena sovrapponibilità del reato di cui alla citata Legge, art. 30, lett. e), con quello di cui all'art. 544 ter c.p., con conseguente violazione del divieto della doppia incriminazione per la stessa condotta.
3.3.La decisione è errata in fatto e in diritto.
3.4.Dall'esame del fascicolo trasmesso a questa Corte risulta che successivamente all'oblazione il PM dispose la separata iscrizione per i reati per i quali avrebbe successivamente esercitato l'azione penale, chiedendo ed ottenendo l'archiviazione per quelli oggetto di oblazione.
3.5.La prima considerazione da fare, dunque, è che nei confronti dell'imputato non è stata esercitata due volte l'azione penale per lo stesso fatto e che di conseguenza l'implicito richiamo all'art. 649 c.p.p., (desumibile dalla proclamata violazione del divieto di doppia incriminazione), non è processualmente corretto, venendo in rilievo, semmai, la diversa preclusione posta dall'art. 414 c.p.p., la cui violazione determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Rv. 247834).
3.6.Sennonchè, nel caso di specie, non v'è nemmeno identità del fatto storico.
3.7.Dirimente al riguardo è la circostanza che l'imputato è stato colto nell'atto del praticare l'uccellagione, laddove il delitto di cui all'art. 544 ter c.p., è stato contestato per le lesioni infette a 28 uccelli trovati già morti nella sua abitazione.
3.8.Ne consegue che le due condotte non sono identiche nemmeno sul piano storico-naturalistico.
3.9.Sul piano strettamente giuridico va in ogni caso ribadito che non v'è alcun rapporto di specialità tra i reati di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, e il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. (cfr. sul punto, Sez. 3, Sentenza n. 41742 del 2009 del 06/10/2009, n.m.; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 46784 del 2005 del 05/12/2005).
3.10.L'esercizio dell'uccellaggione, nello specifico - così come del resto l'esercizio della caccia con mezzi vietati - non assorbe in sè l'intero disvalore espresso dalla condotta incriminata dall'art. 544 ter c.p., che si caratterizza, rispetto alla contravvenzione, per l'evento (la lesione all'animale), non richiesto per l'integrazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e), e per la diversa oggettività giuridica (la fauna selvatica quale patrimonio indisponibile dello Stato nel caso della contravvenzione, il sentimento per gli animali, nel caso del delitto).
3.11.Il reato di uccellagione di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. e), non è inoltre considerato dalla legge elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 544 ter c.p., nè quest'ultimo delitto costituisce a sua volta una forma di offesa crescente del medesimo bene (per la diversità della tutela di cui s'è detto).
3.12. Il rapporto di specialità tra le due norme, oltre che sul piano strutturale del confronto tra fattispecie astratte e della diversità della materia regolata è escluso anche dall'art. 19 ter disp. coord. c.p., secondo il quale il reato previsto dall'art. 544 ter c.p. e delle altre disposizioni del titolo 9-bis, libro secondo, c.p., non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purchè siano svolte nel rispetto della normativa di settore (Sez. 3, n. U60 del 06/03/2012, Calvaruso, Rv 252251-Sez. 3, n. 16497 del 28/02/2013, Rondot, n.m.).
3.13. Non vi è dunque concorso apparente tra norme, nè identità del fatto ne alcun rapporto di specialità tra la contravvenzione ed il delitto.
3.14. La sentenza deve dunque essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 544 ter c.p., con rinvio al Tribunale di Vicenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Vicenza limitatamente al reato di cui all'art. 544 ter c.p..
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2015