Cass. Sez. III Sent. 28180 del 07/08/2006 (Ud.15/06/2006)
Presidente: Lupo E. Estensore: Postiglione A. Imputato: Arcieri.
(Annulla in parte senza rinvio, Trib. Brescia, 14 ottobre 2005)
CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Esercizio di caccia in periodo di divieto generale - Attività di uccellaggione - Concorso formale dei due reati - Esclusione.

In tema di disciplina della caccia, il reato di esercizio di caccia in periodo di divieto generale, di cui all'art. 30 lett. a) L. n. 157 del 1992, è assorbito da quello di esercizio di caccia con mezzi vietati, di cui all'art. 30 lett. h) stessa legge, atteso che il reato di uccellaggione è sempre punibile indipendentemente dal periodo di silenzio venatorio e non appare ragionevole la sanzionabilità dello stesso fatto anche con riferimento al cosiddetto periodo di silenzio venatorio.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente -

Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere -

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -

Dott. FIALE Aldo - Consigliere -

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.V., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 14 ottobre 2005;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Postiglione Amedeo;

udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Passacantando

Guglielmo che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore Avv. Ciotti Simone Pietro.

 

FATTO E DIRITTO

A.V., imputato di tre distinte contravvenzioni alla L. n. 157 del 1992 (art. 30, lett. a), esercizio della caccia in periodo di divieto generale; art. 30, lett. e), esercizio della caccia tramite uccellagione; art. 30, lett. h), esercizio della caccia con mezzi vietati), veniva condannato dal Tribunale di Brescia, con sentenza del 14.10.2005 alla pena di Euro 900,00 di ammenda. In punto di fatto il Tribunale riteneva accertato l'esercizio della caccia perchè la polizia provinciale aveva sorpreso l'imputato (mentre accudiva una rete di m. 10, alta circa m. 3, destinata alla cattura di uccelli), il quale, alla vista degli agenti, si era dato alla fuga e del pari riteneva accertato che la stagione della caccia era chiusa.

Sotto il profilo giuridico il Tribunale riteneva configurabili le due contravvenzioni ex art. 30 lett. a) e lett. e), dovendosi ritenere assorbita la contravvenzione di esercizio della caccia con mezzi vietati in quella di divieto di uccellagione. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo carenza di adeguata motivazione circa la ritenuta sussistenza, nel caso in esame, del reato di uccellagione, posto che la polizia provinciale aveva trovato sul luogo un'unica rete e non risultava dimostrato un concreto esercizio venatorio. Rileva, altresì, che non sarebbe stata determinata con certezza la distinzione tra reato di uccellagione e quello di caccia con mezzi vietati.

La questione sollevata in ordine alla insussistenza del reato di uccellagione appare infondata perchè esiste sul punto congrua motivazione, come risulta dal testo della sentenza: a) la rete era stata notata sul luogo alcuni giorni prima e vicino era stato ripulito un altro sito per l'allestimento di altre reti;

b) l'imputato si era recato sul posto per controllare la rete ed aveva tolto un ramo che gli operanti avevano infilato nella rete;

c) l'imputato, appena accortosi della presenza della polizia venatoria, si era dato alla fuga.

Con il ricorso non si contestano le circostanze di tempo e di luogo accertate e neppure si deduce la non appartenenza della rete allo stesso ricorrente, ma si assume che il reato non sarebbe configurabile in forza del rinvenimento di una sola rete.

La sentenza impugnata, anche in considerazione delle caratteristiche e notevole dimensione della rete., ha giustamente ritenuto configurabile il reato, essendo stata posta in essere una concreta condotta con potenzialità offensiva indeterminata e conseguente pericolo di depauperamento della specie. Considerata la ratio della norma, attuativa della Convenzione di Berna del 19 settembre 2005 (resa esecutiva in Italia con L. n. 503 del 1981) e della direttiva 79/409/CEE (resa esecutiva in Italia con la L. n. 157 del 1992), questa Corte ha già ritenuto configurabile il reato anche nel caso di semplice predisposizione o ispezione di una o più reti o altri sistemi non selettivi di cattura, perchè è l'esercizio di tecniche speciali di cattura che si vuole evitare, a prescindere dall'abbattimento o meno di uccelli (Cass. Sez. MI, 20 febbraio 1997 Carlesso, Cass. Sez. 3^ 12 gennaio 1996, Marconi; Cass. Sez. 3^ 9 marzo 2000, Baroni). Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto assorbito il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati in quello di uccellagione, posto che l'esercizio della caccia con mezzi vietati è configurabile per esclusione ogniqualvolta l'esercizio dell'attività venatoria sia condotto con strumenti non consentiti, destinati però alla cattura di singoli capi di fauna selvatica (con esclusione della offensività indiscriminata tipica dei mezzi utilizzati per l'uccellagione (Cass. Sez. 3^, 18 dicembre 19995, Palandri).

Chiarito quanto sopra, la Corte deve rilevare d'ufficio che la condotta criminosa L. n. 157 del 1992, ex art. 30, lett. a), deve considerarsi assorbita dal reato di uccellagione, vietato e punito in ogni periodo dell'anno ( Cass. Sez. 3^, 5 aprile 1994, n. 3971; Cass. Sez. 3^, 24 ottobre 1997 n. 10644). Il reato di uccellagione è sempre punibile a prescindere dal periodo di silenzio venatorio, perchè mira ad evitare un depauperamento dell'ecosistema in cui vive la fauna selvatica, sicchè non appare ragionevole una punizione dello stesso fatto con riferimento alla circostanza temporale della esistenza o meno del silenzio venatorio sicchè di questo dovrà tenersi conato in sede di rinvio per la determinazione della pena.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) (caccia in periodo vietato), perchè assorbita in quella di cui al capo b) (divieto di uccellagione), con rinvio al Tribunale di Brescia per la determinazione della pena.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2006