Cass. Sez. III n. 11581 del 17 marzo 2009 (Ud. 04 feb.2009)
Pres. Altieri Est. Squassoni Ric. Canaglia.
Caccia e animali. Richiami non identificabili mediante anello inamovibile

L\'esercizio della caccia con richiami non autorizzati, da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le norme regionali, è sanzionato unicamente in via amministrativa, integrando illecito penale la diversa condotta dell\'esercizio della caccia con l\'ausilio di richiami vietati.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 04/02/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00297
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 038324/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CANAGLIA RENATO, N. IL 10/01/1947;
avverso SENTENZA del 10/07/2007 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VICENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO G., che ha concluso per l\'annullamento senza rinvio;
udito il difensore Avv. FRATTARELLI P. Sost. Proc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 10 luglio 2007, il Giudice dell\'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza ha ritenuto Canaglia Renato responsabile della contravvenzione prevista dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h (perché esercitava la caccia con richiami vivi abusivi in quanto privi dello anello inamovibile di identificazione) e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha rilevato come gli uccelli non avessero il prescritto segno di riconoscimento distribuito dalla autorità pubblica, ma una fascetta di plastica;
sul punto, il Giudice ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dei Carabinieri e degli agenti Enpa e sospetto quanto riscontrato in senso contrario dal personale della Provincia.
Per l\'annullamento della sentenza, l\'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la condotta per cui è processo (caccia con richiami non autorizzati) a sensi della L. n. 157 del 1992, art. 5, comma 7, art. 31, costituisce illecito amministrativo e la relativa sanzione gli è stata irrogata;
- che le diverse conclusioni dei Carabinieri e della Polizia Provinciale sul tipo di fascette si spiega per la maggiore competenza specifica del secondo organo.
La prima censura è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dall\'esaminate la residua deduzione.
Il reato di cui l\'imputato è chiamato a rispondere è la violazione della L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h che, per la ipotesi che interessa, punisce la condotta di chi esercita la caccia con richiami vietati a sensi dall\'art. 21, comma 1, lett. r; tale norma inibisce l\'attività venatoria con l\'uso di uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali.
Ora, benché il capo di imputazione faccia riferimento all\'art. 30, comma 1, lett. h L. citata, la condotta in concreto contestata al ricorrente (e ritenuta sussistente dal Giudice) consiste nello esercizio della caccia con richiami non autorizzati; essi, per il disposto dell\'art. 5, comma 7, sono da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le nome regionali.
Per questa condotta, che non ha rilevanza penale, la L. n. 157 del 1992, art. 31, comma 1, lett. h) prevede una sanzione amministrativa che, nel caso, è già stata irrogata.
Per le esposte considerazioni, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009