Pres. Vitalone Est. Grassi Ric.Tenace
Caccia e animali. Confisca armi
A mente degli artt. 28 co. 2 L. 11/02/'92, n. 157 e 30 co. 4 L. 6/12/1991, n. 394, le ami ed i mezzi di caccia vietati, nonché le cose utilizzate per la consumazione dell'illecito relativo alla salvaguardia di un'area protetta, possono essere confiscati solo in caso di condanna.
SENTENZA
N.1092,
REG. GENERALE N.31376/'06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CLAUDIO
VITALONE
Presidente
1.Dott. ALDO
GRASSI
Consigliere
2. " PIERLUIGI
ONORATO
Consigliere
3. " MARGHERITA
MARMO
Consigliere
4. " ANTONIO
IANNIELLO
Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TENACE GIOVANNI, nato a Cagnano Varano il 5 Luglio 1955;
avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di
Lucera - sez. dist. di Garganico- datata 15/1W05;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Cons. Grassi;
Udito il P. M., in persona del S. Procuratore Generale dr. V. Geraci,
il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione
impugnata nel punto della confisca e la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso, nel resto;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Osserva
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Lucera
-sez. dist. di Garganico-datata 151/04/05, Giovanni Tenace veniva
assolto, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p., perché il
fatto non costituisce reato, dalle contravvenzioni previste dagli artt.
11 co. 3 e 30 L. 6/XII/'91, n. 394, nonché 30 lett. d) L.
11/02/'92, n. 157, dei quali era chiamato a rispondere per avere, il
30/XI/'03, abusivamente introdotto all'interno del Parco nazionale del
Gargano un'arma comune da sparo ed avere esercitato, in esso, senza
autorizzazione, la caccia con uso di un fucile cal 12 marca Benelli, di
tre cartucce dello stesso calibro e di una radio ricetrasmittente VHF
da 114 Mhz.
Con la stessa sentenza veniva disposta, ai sensi dell'art. 240 co. 2 n.
2 c.p., la confisca dell'arma, delle munizioni e della ricetrasmittente
in sequestro.
Avverso tale decisione l'imputato proponeva appello che veniva
dichiarato inammissibile, dalla Corte d'Appello di Bari, con ordinanza
del 23/111/'06, ai sensi degli artt. i co. 2 e 10 co. 2 L. 20/02/'06,
n. 46.
Restituiti gli atti al Tribunale di Lucera e notificata all'appellante
detta ordinanza, contro la sentenza in questione il Tenace ha proposto
ricorso per Cassazione con atto del 26/V/'06, chiedendone
l'annullamento per violazione di legge e difetto ed
illogicità di motivazione.
Deduce in particolare, il ricorrente, che, alla luce delle risultanze
processuali, dalle contravvenzioni ascrittegli avrebbe dovuto essere
assolto con formula piena, ma ai sensi dell'art. 530 co, l c.p.p., per
insussistenza dei fatti o perché essi non costituisccino
reato e che la confisca delle cose in sequestro sarebbe stata disposta
illegittimamente.
Ciò perché in quella zona del Parco nazionale del
Gargano in cui egli era stato sorpreso non vi era alcuna tabella
indicante il limite oltre il quale l'attività venatoria era
vietata; egli aveva perso l'orientamento a seguito della caduta in un
canalone ed al momento dell'Alt che gli era stato intimando non stava
cacciando, ma solo cercando la via d'uscita dal Parco.
Aggiunge che la confisca dell'arma, delle munizioni e della
ricetrasmittente in sequestro non avrebbe dovuto essere disposta,
essendo stato egli assolto, dai reati, con formula piena e non
vertendosi, nel caso in esame, in ipotesi di confisca obbligatoria.
Motivi della decisione
Rileva preliminarmente la Corte che nella fattispecie in esame non
rileva la sentenza con la quale, in data 24 Gennaio - 6 Febbraio '07,
la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 1 L. 20/02/'06, n. 46 -nella parte in cui,
sostituendo l'art. 593 c.p.p., escludeva che il Pubblico Ministero
potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta
eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 co. 2 del medesimo
codice- nonché dell'art. 10 co. 2 della citata L. 46/'06,
nella parte in cui prevedeva che l'appello proposto contro una sentenza
di proscioglimento dal Pubblico Ministero prima dell'entrata in vigore
della medesima legge dovesse essere dichiarato inammissibile.
Ciò perché si verte in tema di impugnazione
proposta dall'imputato, non dal P.M., avverso sentenza di assoluzione,
che rimane inappellabile ai sensi dell'art. 1 co. 2 L. 46/'06.
Fatta questa premessa, il primo motivo di ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, sia per carenza d'interesse, sia
perché con esso si mira ad ottenere una nuova e diversa
valutazione, in fatto, delle risultanze processuali, non consentita in
sede di legittimità.
Meritevole di accoglimento è, invece, il secondo motivo
d'impugnazione perché, a mente degli artt. 28 co. 2 L.
11/02/'92, n. 157 e 30 co. 4 L. 6/XII/'91, n. 394, le armi ed i mezzi
di caccia vietati, nonché le cose utilizzate per la
consumazione dell'illecito relativo alla salvaguardia dì
un'area protetta, possono essere confiscati solo in caso di condanna.
L'art. 30 L. 157/92, nello stabilire che "salvo quanto espressamente
previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola
norma applicabile in materia di confisca di armi legittimamente
detenute e portate, come nel caso di specie, è quella di cui
al citato art. 28 L. n.157/'92, in base al quale la confisca
può essere disposta soltanto in caso di condanna per le
contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione -quindi-
dell'operatività del combinato disposto degli artt. 240 cpv.
c.p. e 6 L. 22/V/'75, n. 152, in forza della quale può farsi
luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche
in assenza di una pronuncia di condanna (v. conf. Cass. sez. III pen.,
1/IV/'03, n. 15166, Filippone, rv 224709).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza emessa il 15/IV/05 dal Tribunale, in
composizione monocratica, di Lucera -sez. dist. di Garganico- nei
confronti di Giovanni Tenace nel solo punto della confisca, che
elimina, disponendo la restituzione delle cose in sequestro agli aventi
diritto;
rigetta, nel resto, il ricorso proposto dal Tenace avverso la detta
sentenza.
Così deciso in Roma, il 10 Aprile 2007.