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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 28 febbraio 2005
 Modifiche ed integrazioni al decreto 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di utilita' pubblica.
Gazzetta Ufficiale N. 61 del 15 Marzo 2005
 
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 IL CAPO DIPARTIMENTO
 per i beni culturali e paesaggistici
 del Ministero per i beni e le attivita' culturali
 
 di concerto con
 
 IL DIRETTORE
 dell'Agenzia del demanio
 
 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
 «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come
 modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, di seguito
 indicato come «Ministero»;
 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
 «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10
 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
 e le attivita' culturali»;
 Visto l'art. 12, comma 3 del Codice ove si dispone che per i beni
 appartenenti allo Stato, il Ministero fissa con decreto, adottato di
 concerto con l'Agenzia del demanio, i criteri per la predisposizione
 degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e
 di trasmissione di elenchi e schede per la verifica dell'interesse
 culturale;
 Visto il decreto del 6 febbraio 2004 del Ministero, adottato di
 concerto con l'Agenzia del demanio, con il quale, in attuazione di
 quanto disposto dall'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
 326, sono stati definiti, per i beni immobili dello Stato (fatta
 eccezione per quelli in uso all'amministrazione della difesa), delle
 regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei comuni e di
 ogni altro ente ed istituto pubblico i criteri e le modalita' per la
 predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede
 descrittive dei beni da sottoporre a verifica dell'interesse
 culturale;
 Vista la nota prot. n. 23930/OP del 1° luglio 2004, con la quale
 l'Agenzia del demanio esprime la volonta' di confermare quanto
 definito con il decreto sopra citato;
 Rilevato altresi' che l'art. 12, comma 10 del Codice stabilisce che
 resti fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8, 10, 12, 13 e
 13-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
 modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;
 Ritenuto che i criteri fissati nel decreto 6 febbraio 2004 possano
 corrispondere al dettato ed alle finalita' del predetto art. 12 del
 Codice;
 Considerata altresi' la necessita' di aggiornare l'allegato A al
 predetto decreto 6 febbraio 2004 in ragione delle disposizioni di cui
 all'art. 10 del Codice;
 Vista la nota prot. n. 38938/DA del 24 novembre 2004 con la quale
 l'Agenzia del demanio condivide il contenuto aggiornato dell'allegato
 A che costituisce parte integrante del presente decreto;
 
 Decreta:
 
 Art. 1.
 
 1. Al decreto dirigenziale interministeriale 6 febbraio 2004,
 concernente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di
 utilita' pubblica, sono apportate le seguenti modifiche ed
 integrazioni:
 a) all'art. 4 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 «2. Le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
 definiscono con i soggetti indicati al comma 1 i tempi di
 trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi tramite accordi,
 copia dei quali viene sollecitamente trasmessa al Dipartimento per i
 beni culturali e paesaggistici nonche' alle direzioni generali ed
 alle soprintendenze competenti.»;
 b) dopo il comma 2 dell'art. 4 e' aggiunto il seguente:
 «3. Le Direzioni regionali nello stipulare le intese con i
 soggetti di cui al comma 1 si attengono a quanto stabilito negli
 accordi eventualmente stipulati a livello nazionale tra il
 Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e singoli
 soggetti.»;
 c) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente:
 «Art. 4-bis. - 1. Per le verifiche avviate d'ufficio le direzioni
 regionali hanno l'obbligo di utilizzare il sistema informativo per
 l'inserimento dei dati descrittivi dei beni oggetto di verifica
 positiva.
 2. Le verifiche avviate d'ufficio si concludono entro il termine di
 centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
 avvio del procedimento.
 3. Qualora la pronuncia circa la sussistenza o meno dell'interesse
 culturale non intervenga entro il termine di cui al comma 1, i
 richiedenti possono diffidare il Ministero per i beni e le attivita'
 culturali a provvedere. Se il Ministero non provvede nei trenta
 giorni successivi al ricevimento della diffida, i richiedenti possono
 agire avverso il silenzio serbato dal Ministero ai sensi dell'art.
 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'art. 2
 della legge 21 luglio 2000, n. 205.».
 2. L'allegato A del presente decreto sostituisce l'allegato A del
 citato decreto del 6 febbraio 2004.
 
 Art. 2.
 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
 sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 febbraio 2005
 
 Il capo Dipartimento
 per i beni culturali e paesaggistici
 del Ministero per i beni e le attivita' culturali
 Cecchi
 
 Il direttore generale
 dell'Agenzia del demanio
 Spitz
 
 Allegato A
 
 A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.
 Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse
 culturale del patrimonio immobiliare pubblico, i soggetti pubblici di
 cui all'art. 1 del decreto interministeriale 6 febbraio 2004 (da qui
 in avanti denominati «Enti»), trasmettono gli elenchi e le schede
 descrittive utilizzando esclusivamente il modello informatico
 disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attivita'
 culturali (da qui in avanti denominato MiBAC).
 Indirizzo del sito: www.beniculturali.it
 Accesso al sistema
 Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi degli immobili da
 sottoporre a verifica:
 accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse
 culturale del patrimonio immobiliare pubblico», oppure si collegano
 al sito www.benitutelati.it
 inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'acceso al
 sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione
 dedicata alla registrazione degli utenti;
 concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e
 la consistenza numerica degli elenchi di immobili da sottoporre a
 verifica;
 ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della
 User-ID e della Password;
 si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e
 la propria password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.
 Immissione dei dati
 Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi
 agli immobili:
 compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2
 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive». In ogni momento
 della fase di immissione e' possibile salvare i dati; i dati salvati
 possono essere richiamati e modificati. E' possibile stampare i dati
 in via provvisoria per le verifiche del caso;
 una volta completata l'immissione delle informazioni richieste
 per tutti gli immobili, e verificata la correttezza delle stesse,
 compongono l'elenco dei beni da sottoporre a verifica (nel rispetto
 degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le
 schede definitive dei beni e inviano i dati in modalita' elettronica.
 I dati inviati in modo definitivo non sono piu' modificabili dagli
 utenti. Il sistema non permettera' l'invio dei dati qualora non siano
 stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2
 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).
 Richiesta della verifica dell'interesse
 Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale,
 non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli
 enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:
 inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla
 direzione regionale, e per conoscenza alla soprintendenza competente,
 utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio
 dovra' essere effettuato secondo modalita' che prevedano l'avviso di
 ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da
 societa' accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il
 ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e
 delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non
 saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che
 non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.
 Verifica dell'interesse
 Le direzioni regionali:
 verificano l'interesse culturale dei beni, sulla base delle
 istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
 inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse
 culturale nel database centrale;
 emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli
 enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice;
 trascrivono i provvedimenti nei registri di pubblicita'
 immobiliari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Codice, anche tramite
 le competenti Soprintendenze.
 Accesso alla banca dati
 Al termine del procedimento di verifica, gli enti richiedenti
 possono accedere alla banca dati dei beni di loro pertinenza in
 modalita' di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password gia'
 in loro possesso.
 
 A2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive
 
 Legenda.
 I campi indicati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16,
 17, 19 sono obbligatori;
 ( ) (da lista) scegliere una delle opzioni;
 (campo di testo) inserire un testo.
 
 DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI
omissis
 
                    




