MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIRETTIVA 9 Novembre 2007
Esercizio del commercio in aree di valore culturale di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Gazzetta Ufficiale N. 269 del 19 Novembre 2007
Alle direzioni regionali
Alle soprintendenze

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Premesso che:
Si e' dovuta constatare una situazione di crescente e grave degrado
urbano a causa della crescita del fenomeno del commercio ambulante
autorizzato e dell'impatto intollerabile di quello abusivo nelle
citta' d'arte e, in particolare, nei centri storici di dette citta';
Tali situazioni di degrado riguardanti i centri storici assume
rilievi ancor piu' consistenti e preoccupanti nelle aree interessate
da notevoli flussi turistici, con ogni conseguente e piu' grave
pregiudizio per gli interessi pubblici attinenti alla diretta tutela
da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Nella maggior parte dei casi l'esercizio dell'ambulantato e' privo
di qualsiasi legame effettivo e giustificabile con il contesto
culturale ed archeologico in cui si colloca, si' da pregiudicare
fortemente il decoro urbano e da alterare seriamente la corretta
fruizione del patrimonio;
Questa critica situazione si intreccia con le difficolta'
dell'attivita' pianificatoria generale del commercio su aree
pubbliche da parte delle amministrazioni comunali, da concertarsi con
gli uffici territoriali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per la corretta ed armonica disciplina delle attivita'
commerciali che si svolgono nelle aree archeologiche dei citati
centri urbani;
L'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individua
come specifici beni culturali le pubbliche piazze, le vie, le strade
e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico che
sono, pertanto, oggetto di tutela ai fini della conservazione del
patrimonio artistico e del decoro urbano;
L'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede
che "con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,
sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi
valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nelle quali
vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del
commercio," nell'evidente presupposto di contemperare compiutamente
gli interessi di natura commerciale afferenti all'esercizio delle
attivita' nei centri storici con quelli di una corretta e
disciplinata fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico
ed architettonico proprio delle citta' d'arte;
Gia' l'art. 53 dell'abrogato decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, attribuiva al soprintendente il compito di individuare le
aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in
cui consentire, limitare o vietare l'esercizio del commercio;
Le autorizzazioni connesse all'esercizio di attivita' di natura
commerciale nelle citta' d'arte risultano rilasciate, nella
maggioranza dei casi, in data anteriore rispetto all'entrata in
vigore del citato art. 52 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
e la sopravvenienza di tale ultimo quadro normativo di riferimento
non ha, peraltro, trovato, in molteplici casi adeguata rivisitazione
da parte delle amministrazioni comunali, soprattutto per quanto
attiene alla ricollocazione ed al decentramento delle attivita'
commerciali;
E' pregnante l'esigenza di ridimensionare o, comunque, di
razionalizzare l'attivita' commerciale ambulante nei centri storici,
anche per rendere piu' agevole ed effettiva la tutela e la
salvaguardia del patrimonio culturale da parte delle autorita'
all'uopo preposte, e la sua corretta fruizione;
Le disposizioni di cui ai citati articoli 10 e 52 meritano una
compiuta e puntuale attuazione, ed impongono, ove ne ricorrano i
presupposti, una rivalutazione complessiva anche delle autorizzazioni
commerciali gia' rilasciate, stante la preminente esigenza di
definire una coerente pianificazione delle attivita' che si svolgono
nei centri storici, e in particolare nelle aree di maggiore pregio
storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale,
nell'ottica di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e
fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, ed
architettonico, alla stregua delle competenze delle soprintendenze di
settore competenti per territorio;

Emana

la seguente direttiva:

1. Le direzioni regionali e le soprintendenze di settore competenti
per territorio, previa definizione di criteri omogenei che tengano
conto delle peculiarita' del territorio interessato e delle
caratteristiche e dimensioni del patrimonio culturale, vorranno
assumere ogni occorrente iniziativa di competenza per garantire la
puntuale attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 52.
Dovranno attivarsi, in termini di massima condivisione con le
stesse amministrazioni comunali e con l'obiettivo di contemperare gli
interessi come descritti in premessa, per conseguire il preminente
obiettivo di riqualificazione delle aree urbane anche attraverso una
complessiva rivisitazione del contesto autorizzativo da parte delle
amministrazioni comunali, nella ricorrenza dei necessari presupposti,
con riguardo all'esercizio di attivita' commerciali. Collaboreranno
con gli enti locali e le autorita' di pubblica sicurezza per
contrastare ed impedire i fenomeni di abusivismo commerciale.
2. Delle iniziative che saranno assunte in ottemperanza alla
presente direttiva le direzioni regionali e le soprintendenze di
settore competenti per territorio riferiranno al Ministro per il
tramite dell'Ufficio di gabinetto entro e non oltre trenta giorni
dalla pubblicazione della presente direttiva.
Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: Rutelli