Nuova pagina 2

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 20 aprile 2005
Indirizzi, criteri e modalita' per la riproduzione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Gazzetta Ufficiale N. 152 del 02 Luglio 2005

Nuova pagina 1




Capo I
Norme tecniche per le operazioni di replica
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visti gli articoli 107 e 130 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio» di
seguito denominato «Codice»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha
istituito il Ministero per i beni e le attivita' culturali, come da
ultimo modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2004, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1994, recante il «Tariffario
per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le
concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in
consegna al Ministero»;

Decreta:

Art. 1.
Riproduzione mediante calchi da originali di sculture e di opere a
rilievo

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, e' di regola
vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre
calchi, per contatto, dagli originali delle opere di scultura e di
opere a rilievo, in genere. Tale riproduzione e' consentita solo in
via eccezionale e nel rispetto delle modalita' indicate nel presente
decreto. Agli originali sono equiparate le copie storiche
assimilabili ad originali per caratteristiche di qualita' ed unicita'
e le copie moderne di originali non piu' esistenti.
2. L'operazione di duplicazione di un manufatto mediante calco
diretto deve essere eseguita, per una sola volta, nel pieno rispetto
dell'integrita' del manufatto stesso ed e' ammessa, in via
eccezionale, in presenza delle seguenti condizioni:
a) effettuazione del calco, per quanto possibile, dopo un
restauro o interventi di ordinaria manutenzione e, comunque, su
superfici di accertata stabilita' fisica, trattate;
b) con materiali idonei a garantire lo stato di conservazione del
manufatto o dell'opera durante le operazioni di riproduzione;
c) accertata assenza di policromie, dorature o altre finiture di
superficie particolarmente delicate, che possano essere compromesse
dall'operazione di calco;
d) accertata inesistenza di una replica del bene ovvero di una
matrice o di un calco da utilizzare in sostituzione dell'originale;
e) natura seriale del bene ovvero, in caso di unicita' o rarita'
dell'opera, sussistenza di comprovate ragioni di necessita'
scientifica.

Art. 2.
Procedimento per la realizzazione di calchi

1. L'istituto che ha in consegna il bene, su propria iniziativa per
finalita' istituzionali di studio o di conservazione, ovvero a
seguito di istanza di altro soggetto pubblico o privato, per
comprovate necessita' scientifiche, inoltra la richiesta di
riproduzione all'Istituto centrale per il restauro o all'Opificio
delle pietre dure di Firenze, al fine di acquisire il relativo
parere.
2. La richiesta, corredata dal progetto e dalla relazione tecnica,
redatti secondo le modalita' di cui all'Allegato al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante, e' inoltrata agli Istituti
indicati al comma 1, unitamente alle valutazioni del responsabile
dell'Istituto richiedente circa la fattibilita' della riproduzione,
le condizioni materiali dell'opera e l'opportunita' di eventuali
prescrizioni specifiche.
Per i casi in cui la riproduzione sia richiesta da un soggetto
diverso dall'istituto che ha in consegna il bene, e' obbligatorio il
versamento di una cauzione, costituita anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa.
3. L'autorizzazione alla riproduzione e' concessa dall'autorita'
che ha in consegna il bene, in conformita' ai pareri tecnici espressi
ai sensi del comma precedente ed a seguito dell'avvenuto deposito
della cauzione, nell'importo indicato dal responsabile dell'Istituto.
4. In caso di danni arrecati all'opera, e' disposto l'incameramento
della cauzione versata, per intero ovvero fino all'importo
corrispondente all'onere economico per il ripristino, ferme restando
le ulteriori responsabilita' eventualmente accertate in sede
giudiziaria.
5. L'autorizzazione ad eseguire repliche con procedure che non
prevedono il contatto con l'opera, quali fotogrammetria, olografia
laser, scanner tridimensionali, e' rilasciata ai sensi degli
articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, previo impegno del
richiedente alla consegna di una copia e dell'archivio digitale
relativo alla realizzazione della replica.
6. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, secondo periodo, del codice,
sono ordinariamente consentiti i calchi da copie degli originali gia'
esistenti. La relativa richiesta e' rivolta al responsabile
dell'Istituto che ha in consegna la copia. L'autorizzazione e'
rilasciata, tenendo conto delle finalita' della richiesta, in
presenza delle condizioni indicate all'art. 1, comma 2, del presente
decreto e previo impegno del richiedente alla consegna di una copia e
delle matrici del calco.

Capo II
Principi generali per la riproduzione di beni culturali

Art. 3.
Autorizzazione per la riproduzione

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Codice, e fatte salve le
disposizioni a tutela del diritto d'autore, la riproduzione di beni
culturali e' autorizzata dal responsabile dell'Istituto che ha in
consegna i beni stessi, previa determinazione dei corrispettivi
dovuti e sulla base di valutazioni che tengono conto dei seguenti
elementi:
a) finalita' della riproduzione, anche sotto il profilo della
compatibilita' con la dignita' storico-artistica dei beni da
riprodurre;
b) numero delle copie da realizzare;
c) verifica di tollerabilita' della metodica sulla copia da
riprodurre.
2. Nei casi in cui dall'attivita' di riproduzione possa derivare un
pregiudizio ai beni culturali, l'autorizzazione puo' prevedere
l'obbligo di versamento di una cauzione, costituita anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa, nonche' l'adozione di
prescrizioni specifiche ed e' rilasciata alle condizioni di cui
all'art. 5.

Art. 4.
Istanza per la riproduzione di beni culturali

1. La richiesta di riproduzione di cui all'art. 3, contiene:
a) l'indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione e delle
destinazioni delle copie che si intendono ottenere;
b) l'indicazione delle quantita' che si intendono ottenere ed
immettere sul mercato sia per il tramite dei servizi aggiuntivi di
cui all'art. 117 del codice, sia attraverso altre forme di
distribuzione;
c) l'individuazione del soggetto incaricato, dei mezzi e delle
modalita' di riproduzione;
d) l'assunzione dell'obbligo di versare i corrispettivi di
riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte le diciture di cui
all'art. 5, comma 3;
e) l'assunzione dell'impegno del richiedente, in caso di
richiesta per uso strettamente personale o per motivi di studio, di
non divulgare, diffondere e cedere al pubblico le copie ottenute.

Art. 5.
Condizioni

1. Prima della diffusione al pubblico, un esemplare di ogni
riproduzione e' depositato presso l'amministrazione che ha in
consegna il bene, per il preventivo nulla osta.
Salvo diverso accordo, all'amministrazione spettano tre copie di
ciascuna riproduzione, oltre ai negativi ed alle matrici delle copie
medesime.
2. Il materiale relativo ai beni culturali ed idoneo ad ulteriori
riproduzioni, (stampe fotografiche, negativi, diapositive, film,
nastri, dischi ottici, supporti informatici, calchi, rilievi grafici
ed altro) non puo' essere riprodotto o duplicato con qualsiasi
strumento, tecnica o procedimento, senza preventiva autorizzazione
dell'amministrazione che ha in consegna il bene e previo pagamento
dei relativi canoni e corrispettivi. Restano altresi' salvi eventuali
diritti e compensi agli autori e ai terzi.
3. Ogni uso delle copie ottenute, diverso da quello dichiarato
nella domanda, e' autorizzato dall'amministrazione che ha in consegna
il bene.
4. Ogni esemplare di riproduzione reca l'indicazione, nelle forme
richieste dal caso, delle specifiche dell'opera originale (nome
dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche
e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione, nonche' della
tecnica e del materiale usato per la riproduzione. Esso riporta
altresi' la dicitura che la riproduzione e' avvenuta previa
autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene,
nonche' l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o
duplicazione con qualsiasi mezzo.
5. L'amministrazione che ha in consegna i beni e' esente da ogni
responsabilita' per danni a persone o cose, provocati o comunque
connessi alle attivita' di riproduzione e di diffusione al pubblico
degli esemplari riprodotti.

Roma, 20 aprile 2005
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 202

Allegato al capo I

A. Valutazioni preliminari.
Il progetto contiene obbligatoriamente i seguenti elementi di
valutazione:
1) individuazione della tecnica esecutiva e dei materiali
costitutivi del manufatto da replicare;
2) stato di conservazione dell'originale nel suo complesso
(stabilita' strutturale e di superficie) e valutazione della presenza
di eventuali materiali applicati in precedenti interventi di restauro
(consolidanti, adesivi, protettivi, rifacimenti, stuccature,
integrazioni - anche pittoriche, patinature); presenza di depositi
coerenti e incoerenti;
3) stress fisico-meccanico nella fase di sformatura in
relazione alla configurazione volumetrica dell'opera ed ai materiali
da impronta che si intende impiegare;
4) rischio connesso al rilascio di sostanze estranee sul
manufatto a seguito dell'impiego dei materiali per il calco; in
particolare il calco non deve causare alterazioni di tipo chimico
(rilascio di prodotti dannosi per l'oggetto da replicare), fisico
(danni meccanici, alterazioni cromatiche o danni indotti da reazioni
termiche), biologico (sviluppo di organismi biodeteriogeni) sul
manufatto;
5) descrizione degli interventi necessari per riportare il
manufatto nelle condizioni precedenti all'operazione di replica.
B. Sequenza delle principali operazioni di calco.
Il progetto prevede di norma le seguenti fasi e modalita'
operative:
1. Protezione superficiale del manufatto.
Il materiale protettivo (come resine acriliche, resine
siliconiche, cere) deve essere reversibile e facilmente rimovibile.
Il protettivo puo' essere applicato in uno o piu' strati, ed e'
finalizzato alla riduzione della eventuale porosita' del materiale
costitutivo originario, isolandone cosi' la superficie dai materiali
(olii siliconici, coloranti, frazioni non polimerizzate dei materiali
da impronta) che si prevede di applicare successivamente. La
riduzione della porosita' a seguito del trattamento con materiale
protettivo e' altresi' finalizzata ad impedire l'adesione del
materiale per il calco all'originale e quindi a favorire le
successive operazioni di sformatura in condizioni di sicurezza. Di
norma detto materiale non deve essere solubile nei solventi contenuti
nei prodotti previsti per la realizzazione del rilievo dell'impronta.
2. Impiego di un distaccante.
Il distaccante ha la funzione di ridurre lo sforzo meccanico
necessario per separare la matrice siliconica dal manufatto da
replicare.
Generalmente vengono o sono stati in passato impiegati come
distaccanti: oli, grassi, vaselina, cere, tensioattivi, saponi,
emulsioni, polimeri macromolecolari di sintesi (generalmente
fluorurati o siliconi), eteri di cellulosa. Nel campo della
riproduzione di manufatti di valore storico-artistico alcuni
materiali tradizionali (oli, grassi, saponi) sono da evitare.
3. Impiego di un «agente barriera».
Si considera «agente barriera» il materiale che viene applicato
con la precisa funzione di impedire la diffusione di residui e di
olii siliconici contenuti nei materiali usati per il rilievo
dell'impronta. Generalmente esso e' costituito da un polimero
macromolecolare che viene polimerizzato in situ (polisilossani,
fluorurati), o un derivato della cellulosa (eteri di cellulosa), e
alcoli polivinilici. L'agente barriera deve essere rimosso dopo la
sformatura del calco (vedi al punto 6).
4. Applicazione della gomma siliconica sul manufatto (impronta).
L'applicazione della gomma siliconica deve seguire le indicazioni
fornite dal produttore e descritte nella scheda tecnica.
Al fine di limitare la diffusione di olii e prodotti non
polimerizzati, che possano migrare sulla superficie del manufatto
anche attraverso gli strati dei protettivi e degli «agenti barriera»,
il tempo di contatto della gomma sulla superficie deve essere ridotto
al minimo. Per i criteri di scelta delle gomme si rinvia a quanto
indicato al successivo punto D.
E' inoltre opportuno limitare gli spessori della gomma e
ricorrere all'allestimento di tasselli per la riduzione dei
sottosquadri.
5. Allestimento della forma rigida (madre-forma/controforma) e
sformatura.
La forma rigida deve essere progettata in modo tale da
minimizzare i traumi e le sollecitazioni meccaniche che possono
essere trasferite al manufatto durante le operazioni di sformatura.
Si intende con sformatura la rimozione della madre-forma e della
matrice in gomma siliconica dal manufatto.
6. Rimozione dei residui.
A1 termine delle operazioni di calco, dopo la sformatura della
matrice in gomma e della relativa forma rigida, si dovra' procedere
alla rimozione:
dei materiali applicati con funzione di distaccanti;
degli agenti barriera;
degli eventuali protettivi.
Le operazioni di pulitura devono essere eseguite con materiali e
prodotti idonei, nel rispetto dell'integrita' del manufatto.
7. Conservazione delle matrici.
Le matrici e le relative controforme rigide, fino al loro
deposito presso l'Istituto che ha in consegna il bene, devono essere
conservate in modo e in luogo idoneo, al fine di evitare alterazioni
e deformazioni che ne rendano impossibile la riutilizzazione.
8. Professionalita' degli operatori.
Ciascuna delle fasi del procedimento di calco prevede
l'intervento di un restauratore-conservatore di beni culturali.
C. Relazione tecnica.
Al progetto e' allegata la relazione tecnica corredata di copia
delle schede tecniche, fornite dal produttore, di tutti i prodotti o
materiali che si intendono utilizzare.
Nelle schede tecniche devono essere disponibili tutte le
informazioni sulle sostanze che compongono i prodotti o materiali,
fornite dall'azienda produttrice e necessarie per il loro corretto
impiego.
D. Criteri di scelta dei materiali.
I prodotti o materiali devono essere applicati con procedure in
grado di ottimizzare le loro prestazioni, minimizzando eventuali
interferenze ed effetti indesiderati sul manufatto. I prodotti o
materiali selezionati possono essere preventivamente testati su
provini simulanti il substrato da cui occorre trarre il calco o su
piccole porzioni del manufatto da replicare, in modo da valutare se
la sequenza operativa ed i materiali risultino idonei all'operazione
di replica.
Tali materiali non dovranno sviluppare reazioni chimiche dannose
per il manufatto (reazioni acido-base e/o ossido riduttive); inoltre
la fase di polimerizzazione non dovra' sviluppare significative
reazioni esotermiche. Il materiale per il rilevamento dell'impronta
deve seguire fedelmente la forma del manufatto da calcare, mantenendo
un'adeguata elasticita', con una trascurabile variazione dimensionale
dovuta alla messa in opera, sufficientemente stabile sia
chimicamente, sia fisicamente.
I materiali comunemente in uso sono siliconi RTV (Room
Temperature Vulcanizing), che consentono la vulcanizzazione del
prodotto a temperatura ambiente.
In via generale e' opportuno scegliere gomme siliconiche
(elastomeri) con adeguato livello di fedelta', e ritiro non
eccessivo.
Inoltre le gomme siliconiche devono avere una forte resistenza a
trazione e una buona elasticita', tale da consentire che le
operazioni di sformatura avvengano senza esercitare sforzi a trazione
troppo forti nei sottosquadri.
E' opportuno che il materiale impiegato per la produzione della
copia sia sufficientemente durevole e stabile nel tempo, in relazione
anche alla destinazione e all'impiego della copia stessa.