TAR Campania (NA), Sez. VII, n. 2471, del 13 maggio 2013
Beni Culturali.Fabbricato rurale d’interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del D.lgs. 42/2004

E’ legittimo il decreto con cui il Ministero BB.AA.CC . Dir. regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha decretato che il "fabbricato rurale" riveste interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del Dlgs. 42/2004. In particolare, è da evidenziare che nella relazione storico artistica, pur evidenziandosi il degrado degli elementi strutturali del manufatto, degli intonaci, degli infissi e del pavimento, si indicano gli elementi di pregio, in particolare il terrazzo, i merli sovrastanti la cornice, i portali di ingresso finemente realizzato in blocchi di pietra in piperno, concludendosi che il fabbricato presenta comunque, per la particolare tipologia architettonica e costitutiva dei materiali, un esempio ancora originale e non manomesso delle strutture agricole tradizionali, per cui riveste notevole interesse culturale ai sensi del Dlgs. 42/2004. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02471/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01646/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2012, proposto da: Biagio Vecchione, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio eletto presso Patrizia Kivel in Napoli, viale Gramsci n. 10;

contro

Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; Comune di Palma Campania (n.c.);

per l'annullamento

del decreto n. 1183 del 4.1.2012, con cui il Ministero BB.AA.CC . Dir. regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha decretato che il "fabbricato rurale" sito nel comune di Palma Campania, riportato in catasto al figlio 10, p.lle 827,828, 830, 831 "riveste interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del Dlgs. 42/2004 ed è pertanto sottoposto a tutte le disposizione di tutela in esso contenute", nonché dell’allegata relazione storico architettonica;

della nota prot. 26064 del 20/11/2011 della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, richiamata nel decreto n, 1183 del 4/01/2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 19 marzo 2012 e depositato il successivo 13 aprile Biagio Vecchione, ha impugnato il decreto n. 1183 del 4.1.2012, notificatogli in data 18/01/2012, con cui il Ministero BB.AA.CC . Dir. regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha decretato che il "fabbricato rurale", di sua proprietà, sito nel comune di Palma Campania, riportato in catasto al figlio 10, p.lle 827,828, 830, 831 "riveste interesse particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. a) del Dlgs. 42/2004 ed è pertanto sottoposto a tutte le disposizione di tutela in esso contenute", nonché dell’allegata relazione storico architettonica e la nota prot. 26064 del 20/11/2011 della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storico, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, richiamata nel decreto n, 1183 del 4/01/2012.

2. A sostegno del ricorso deduce in fatto che il fabbricato di cui al decreto impugnato consiste in una modesta residenza di tre vani, priva di qualsiasi valore storico architettonico ed era stato pertanto oggetto della d.i.a. n. 207 del 27/11/2006, finalizzata alla demolizione alla ricostruzione in zona più a valle.

2.1 Ciononostante la Soprintendenza, con nota prot. 17392 del 1/07/2011, gli aveva comunicato l’avvio del procedimento in relazione all’emanazione della dichiarazione di cui all’art. 13 Dlgs. 42/2004, invitandolo a produrre eventuali osservazioni entro il termine di 80 giorni dalla ricezione della comunicazione, allegando alla suddetta comunicazione la relazione storico descrittiva a giustificazione del vincolo, a dire del ricorrente incentrata per lo più alla descrizione di fatti di carattere storico del Comune di Palma Campania.

Nella stessa infatti, secondo il ricorrente, vi sarebbe un mero riferimento alla circostanza della datazione del manufatto tra il 1850 e il 1880, nonché all’interessante terrazzo ed alle particolari lavorazioni dei piani in pietra, descrizioni che non dimostrerebbero alcunché sul piano dell’interesse culturale da porre a base dell’apposizione del vincolo, ai sensi del Dlgs. 42/2004.

2.2 Il ricorrente pertanto in data 6 settembre 2011 faceva pervenire alla Soprintendenza le proprie osservazioni mediante deposito di relazione tecnica a firma di tecnico di sua fiducia, in cui si deduceva in ordine alla mancanza di pregio storico architettonico del manufatto de quo.

2.3 Nonostante la produzione di dette osservazioni, del tutto inopinatamente, secondo il ricorrente, la Soprintendenza adottava il decreto di apposizione del vincolo, gravato in questa sede.

3. Ciò posto in punto di fatto, il ricorrente ha articolato in tre motivi di ricorso, le seguenti censure avverso il decreto, la relazione storico architettonica allegata e la nota richiamata nel decreto medesimo:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 lett. b) l. 241/90; violazione del principio del giusto procedimento; violazione e falsa applicazione dell’art. 14 Dlgs. 42/2004; eccesso di potere; carente istruttoria, difetto di motivazione.

Con tale motivo parte ricorrente deduce che nel decreto impugnato il Ministero fa riferimento alle osservazioni da lui presentate e alla nota prot. 26604 del 20/11/2011 – da lui non conosciuta e di cui richiede l’acquisizione – in cui la Soprintendenza avrebbe ribadito che l’immobile “conserva inalterati i caratteri tipologici dell’architettura rurale della zona”, senza peraltro nulla controdedurre in ordine alle osservazioni da lui presentate.

Pertanto, nella prospettazione attorea, il decreto impugnato sarebbe illegittimo per violazione del disposto dell’art. 10 lett. b) l. 241/90, nonché del disposto degli artt, 7 e 9 della medesima legge, non avendo l’Amministrazione motivato in ordine alle ragioni per le quali non aveva accolto le osservazioni presentate dal ricorrente, con conseguente elusione anche della garanzia partecipativa sottesa all’invio della comunicazione di avvio del procedimento, nonché del disposto, del pari mirante a garantire la garanzia partecipativa, dell’art. 14 Dlgs. 42/2004.

Ed invero, a dire del ricorrente, ove l’Amministrazione avesse preso in considerazione le osservazioni da lui presentate, non avrebbe verosimilmente adottato il decreto impugnato.

A ciò conseguirebbe anche l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 3 lett. a) e comma 4 e dell’art, 13 del Dlgs. 42/2004; eccesso di potere, errore sui presupposti di fatto e di diritto; carente istruttoria, travisamento.

Parte ricorrente deduce che il provvedimento gravato sarebbe fondato sull’erroneo presupposto della sottoposizione dell’immobile de quo alla dichiarazione ex art. 13 Dlgs. 42/2004, ai sensi dell’art. 10 comma commi 3 e 4 dlgs. 42/2004, trattandosi di manufatto rientrante nel disposto della lett. l) del comma 4, ovvero di architettura rurale avente valore storico ed etnoantropologico quale testimonianza dell’economia rurale tradizionale.

Nella prospettazione attorea tale qualificazione sarebbe del tutto erronea, come palesato dalla relazione del suo tecnico di fiducia, nella quale sono altresì evidenziate le alterazioni subite dal fabbricato nel corso degli anni, per cui risulterebbe smentito l’assunto dell’Amministrazione secondo il quel “l’immobile conserva inalterati i caratteri tipologici dell’architettura rurale della zona”

Pertanto, secondo il ricorrente, mancherebbero i presupposti di fatto per la dichiarazione di interesse storico architettonico del fabbricato.

In considerazione di ciò, gli atti gravati sarebbero secondo il ricorrente viziati per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente sindacabilità dei medesimi da parte del G.A., anche a mezzo del ricorso a verificazione o C.T.U..

3) Eccesso di potere; disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.

Con tale ultimo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impositivo del vincolo per ingiustizia manifesta atteso che, come asseverato nella relazione di parte, altri immobili di reale pregio architettonico situati nel Comune di Palma Campania, non sarebbero stati sottoposti ad analogo vincolo.

4. Si è costituito il Ministero resistente, con deposito di documenti e di memoria difensiva, instando per il rigetto del ricorso, siccome infondato.

5. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 16 febbraio 2013, con cui ha insistito nei propri assunti.

6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 21 marzo 2013.

7. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce in sostanza l’elusione della garanzia partecipativa e del contraddittorio procedimentale, nonché il connesso difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’Amministrazione, a suo dire, espresso alcuna motivazione in ordine alle ragioni della mancata condivisione delle osservazioni da lui prodotte.

7.1 La doglianza è priva di fondamento atteso che nel decreto impositivo del vincolo si fa riferimento alla nota prot. 26604 del 20/11/2011 con cui la Soprintendenza aveva controdedotto alle osservazioni presentate dal ricorrente, ribadendo che l’immobile presenta inalterati i caratteri tipologici dell’architettura rurale della zona con elementi tipici di una certa armonia e raffinatezza stilistica.

La nota de qua, in quanto richiamata nel provvedimento impositivo del vincolo, ne integra per relationem la motivazione.

7.2 Nella stessa nota, prodotta dall’Amministrazione in giudizio, si osserva in relazione alle osservazioni prodotte dal ricorrente: “in merito questo Ufficio non condivide le osservazioni riportate che tendono a sminuire il valore architettonico e storico dell’immobile che, seppure in disuso, conserva inalterati i caratteri tipologici dell’architettura rurale della zona presentando, oltretutto, elementi tipologici di una certa raffinatezza stilistica.

Un intervento di restauro e di recupero, e non di demolizione come quello che il proprietario intende realizzare, esalterebbe l’aspetto architettonico del manufatto conservando un esempio quasi unico di edilizia rurale con l’elegante prospetto che si apre sul terrazzo semicircolare. Il valore del manufatto non risiede nell’importanza di uomini illustri che ne hanno provveduto alla costruzione, ma nel proporre modelli storico architettonici precipui di un contesto e di una tradizione rurale da salvaguardare ed in questo senso per l’edificio in oggetto è indispensabile dichiarare l’interesse storico ed artistico particolarmente importante ai sensi del Dlgs. 42/2004”.

7.3 Ciò posto, non sussista alcuna violazione del disposto dell’art. 10 lett. b) legge n. 241/90, avendo l’Amministrazione controdedotto in ordine alle ragioni essenziali della mancata condivisione delle osservazioni prodotte da parte ricorrente, a nulla valendo la mancata confutazione di ogni argomento utilizzato nelle medesime osservazioni.

7.3.1 Ed invero per costante giurisprudenza “in materia di atti amministrativi, l'obbligo di esame delle memorie e dei documenti, ex art. 10, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990, non si deve ritenere imponga un'analitica confutazione in merito ad ogni argomento utilizzato dalle parti stesse, essendo sufficiente un iter motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione dell'Amministrazione alle deduzioni difensive del privato (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. n. 17 del 07-01-2008; in senso analogo Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 6386 del 11-12-2007; Consiglio di Stato Sez. VI, sent. n. 1439 del 11-03-2010).

7.4 Da ciò anche la piena legittimità del decreto impositivo del vincolo che risulta altresì immune dai censurati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, dovendo lo stesso considerarsi legittimamente motivato per relationem, non solo in riferimento all’allegata relazione storico architettonica, ma anche in riferimento alla richiamate nota prot. 26064 del 2011.

7.4.1 Ed invero l’art. 3 della legge n. 241/1990 consente l’uso della motivazione per relationem con riferimento ad altri atti dell’Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell’atto va intesa nel senso che all’interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di notificare all’interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l’obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 maggio 2005, n. 6500; 18 gennaio 2005, n. 178).

8. Del pari destituita di fondamento è la censura articolata nel secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente deduce l’erroneità del giudizio espresso dalla Soprintendenza sul valore storico architettonico dell’immobile de quo.

8.1 Infatti secondo la giurisprudenza “Le valutazioni in ordine all'esistenza di un interesse storico-artistico su un immobile, tali da giustificare l'apposizione del relativo vincolo, costituiscono espressione di un potere nel quale sono presenti sia momenti di discrezionalità tecnica, sia momenti di propria discrezionalità amministrativa. Tale valutazione è espressione di una prerogativa esclusiva dell'Amministrazione e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere inattendibilità della valutazione tecnica-discrezionale compiuta. La declaratoria di particolare interesse storico ed artistico di un immobile scaturisce, infatti, dall'applicazione di canoni e criteri aventi peraltro un grado notevole di opinabilità, poiché basati sulla valutazione del contenuto artistico e della rilevanza storica dei beni, con l'effetto dell'ampiezza della discrezionalità esercitata e della conseguente limitazione del riscontro di legittimità al solo difetto di motivazione, alla illogicità manifesta e all'errore di fatto” (Consiglio di Stato sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3894; in senso analogo Consiglio di Stato sez. VI 3 maggio 2011, n. 2607; Consiglio Stato sez. VI, 29 settembre 2009, n. 5869; Consiglio Stato sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4066; Consiglio Stato sez. VI, 06 marzo 2009; n. 1332).

8.2 Ciò posto, il decreto impositivo del vincolo, come rilevabile dalla relazione storico artistico, dalla citata nota prot. 26064 del 2011 e dalle foto prodotte in att,i, relative al manufatto de quo, non può in alcun modo considerasi inficiato dai dedotti vizi di difetto di motivazione, di illogicità manifesta e dell’errore di fatto.

In particolare, oltre a quanto osservato in merito a quanto riportato nella nota 26064 del 2011, vi è da evidenziare che nella relazione storico artistica, pur evidenziandosi il degrado degli elementi strutturali del manufatto, degli intonaci, degli infissi, del pavimento, si indicano gli elementi di pregio, in particolare il terrazzo, i merli sovrastanti la cornice, i portali di ingresso finemente realizzato in blocchi di pietra in piperno, concludendosi che il fabbricato presenta comunque, per la particolare tipologia architettonica e costitutiva dei materiali, un esempio ancora originale e non manomesso delle strutture agricole tradizionali, per cui riveste notevole interesse culturale ai sensi del Dlgs. 42/2004.

9. Del pari destituita di fondamento è la censura articolata nel terzo motivo di ricorso, relativa alla disparità di trattamento in riferimento ad altri immobili di sicuro pregio storico artistico, siti nel medesimo Comune e non assoggettati ad alcun vincolo, per un triplice ordine di ragioni.

9.1 In primis in quanto la censura medesima non è supportata da alcuna allegazione per cui, in considerazione della sua estrema genericità, non è meritevole di alcun apprezzamento.

9.2 In secondo luogo in quanto, come innanzi accennato, il vincolo impositivo è fondato su un giudizio in parte di carattere tecnico discrezionale, in parte di merito amministrativo - derivanti dall'applicazione di canoni e criteri aventi peraltro un grado notevole di opinabilità - rientranti nella competenza esclusiva della Soprintendenza.

9.3 In terzo luogo in quanto per costante giurisprudenza non può costituire tertium comparationis del giudizio di disparità di trattamento il riferimento a provvedimenti illegittimi (ex multis, Consiglio di Stato sez. VI, 08 luglio 2011, n. 4124 secondo cui “in caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione”).

10. In considerazione della infondatezza di tutti i motivi di gravame il ricorso va rigettato.

11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre ad oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)