TAR Toscana, Sez. I, n. 816, del 21 maggio 2015
Beni Culturali.Legittimità ordinanza di divieto di accesso al centro storico ai ciclomotori e motocicli a tre ruote muniti di cassone, o a quattro ruote, incluse le “minicar”
L’estensione ai ciclomotori a tre ruote e alle c.d. “minicar” del divieto di accesso al centro storico non presenta profili di manifesta irragionevolezza, costituendo il frutto di un bilanciamento fra interessi contrapposti in esito al quale l’amministrazione comunale ha ritenuto, evidentemente, doversi far prevalere quello alla tutela del patrimonio ambientale e culturale della città di Siena la cui importanza è per fatto notorio universalmente riconosciuta. La conclusione è avvalorata dalla circostanza che il divieto non colpisce i titolari di permessi Z.T.L., ai quali è unicamente e ragionevolmente imposta la scelta del veicolo, fra i più eventualmente posseduti, da far accedere al centro storico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00816/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01085/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2012, proposto da:
Manuela Armini, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Bianchi, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
Comune di Siena;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 8/d 2012 in tema di norme definitive in materia di circolazione veicolare nel centro storico emessa dal dirigente del servizio Polizia Municipale del Comune di Siena dott. Simone Bonucci con la quale è stato disposto, con decorrenza 16.04.2012, il divieto di circolazione e sosta in tutta la zona a traffico limitato (z.t.l. "a" e "b") del Comune di Siena ai ciclomotori e motocicli a tre ruote muniti di cassone o a quattro ruote, comprese le c.d. "minicar",
nonchè di tutti gli atti precedenti e successivi, comunque connessi con l'atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora Manuela Armini è titolare di un’attività commerciale ubicata nel centro storico della città di Siena ed intestataria di un veicolo del tipo “minicar”, che afferma di utilizzare per il carico e lo scarico della merce presso l’attività predetta, nonché per le consegne a domicilio della merce. Con ricorso depositato il 12 luglio 2012, ella impugna l’ordinanza in epigrafe, mediante la quale il Comune di Siena ha disposto nei confronti di ciclomotori e motocicli a tre ruote muniti di cassone, o a quattro ruote, incluse le “minicar”, il divieto di circolazione e sosta nell’intera zona comunale a traffico limitato, salva la possibilità di inserire i veicoli in questione nei permessi di accesso alla Z.T.L. per l’uso in alternativa agli altri veicoli eventualmente contemplati dai permessi medesimi; e salva, altresì, la possibilità di accedere alla Z.T.L. “B” per un periodo di trenta minuti nel rispetto delle regole già previste per il rilascio dei permessi per il trasporto merci.
1.1. Rimasta contumace l’amministrazione intimata, nella camera di consiglio del 25 luglio 2012 il collegio ha respinto la domanda cautelare di sospensiva contenuta nello stesso atto introduttivo del giudizio.
1.2. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 25 marzo 2015.
2. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente signora Armini deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della disciplina del traffico introdotta dal provvedimento impugnato, che penalizzerebbe i titolari di permessi Z.T.L., costretti a scegliere alternativamente quale mezzo far accedere al centro storico, ovvero a ridurre l’utilizzo a fini lavorativi (carico e scarico merci) di tricicli o quadricicli, con maggiori consumi di carburante e conseguente aggravio di costi. Di fatto, il Comune avrebbe imposto agli utilizzatori di quelle tipologie di mezzi il cambio di veicolo, pena il non poter più accedere al centro storico, provocando allo stesso tempo una serie di effetti irragionevoli, a partire dall’intasamento delle aree esterne alla Z.T.L..
Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e del principio di legalità, sostenendo la ricorrente che il Comune non disporrebbe del potere di imporre un siffatto divieto di circolazione, comportante due possibili conseguenze, ambedue illegittime e arbitrarie: non poter più accedere con il proprio veicolo all’abitazione o all’esercizio commerciale; o cedere il proprio veicolo, pur acquistato proprio in funzione di una più agevole mobilità all’interno del centro storico.
Con il terzo motivo, viene quindi denunciata la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, avuto riguardo al mancato coinvolgimento preventivo dei portatori degli interessi pregiudicati dal provvedimento, vale a dire dei cittadini residenti e i titolari di attività commerciali all’interno della Z.T.L., i quali – afferma la ricorrente – avrebbero potuto fornire un utile apporto collaborativo, rappresentando al Comune le proprie ragioni.
2.1. I motivi sono infondati.
2.1.1. Muovendo dall’esame degli aspetti procedimentali, va in primo luogo esclusa la pretesa violazione dei diritti partecipativi tutelati dall’art. 7 della legge sul procedimento amministrativo. Non può infatti dubitarsi che l’atto impugnato, in quanto diretto non ai soli residenti dei e ai titolari di attività commerciali all’interno del perimetro della zona a traffico limitato, bensì a tutti i potenziali utenti di quella viabilità, si rivolge a una platea di destinatari indeterminata ed indeterminabile ex ante, assumendo la natura tipica dell’atto generale, che l’art. 13 della stessa legge sul procedimento amministrativo sottrae alla regola della comunicazione di avvio (per una fattispecie analoga alla presente, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3259).
2.1.2. Allo stesso modo, non è dubitabile che il Comune abbia agito nell’esercizio dei poteri ad esso riconosciuti dall’art. 7 co. 9 del Codice della strada, che riserva alla Giunta municipale la competenza a delimitare e disciplinare le zone a traffico limitato “tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”. Nella specie, infatti, il provvedimento impugnato è dichiaratamente esecutivo della presupposta delibera di Giunta n. 142 del 7 marzo 2012, dalla quale ripete la propria legittimazione e della quale deve ritenersi costituire nulla più che la traduzione sul piano operativo (la delibera n. 142/2012 non è in atti, ma la ricorrente non assume che il comandante della Polizia Municipale abbia esorbitato dalle proprie attribuzioni).
2.1.3. Per altro verso, l’estensione ai ciclomotori a tre ruote e alle c.d. “minicar” del divieto di accesso al centro storico non presenta profili di manifesta irragionevolezza, costituendo il frutto di un bilanciamento fra interessi contrapposti in esito al quale l’amministrazione comunale ha ritenuto, evidentemente, doversi far prevalere quello alla tutela del patrimonio ambientale e culturale della città, la cui importanza è per fatto notorio universalmente riconosciuta. La conclusione è avvalorata dalla circostanza che il divieto non colpisce i titolari di permessi Z.T.L., ai quali è unicamente (e ragionevolmente) imposta la scelta del veicolo, fra i più eventualmente posseduti, da far accedere al centro storico; mentre la ricorrente si limita, dal canto suo, a opporre alle scelte di valore effettuate dal Comune una propria diversa e opinabile ponderazione degli interessi coinvolti, alla quale il giudice non potrebbe accedere se non oltrepassando i confini della sfera intangibile del merito amministrativo.
Del resto, a ben vedere, le doglianze della ricorrente circa la razionalità dell’operato del Comune avrebbero dovuto semmai indirizzarsi verso la sopra citata delibera di Giunta n. 142/2012, piuttosto che nei confronti dell’ordinanza qui impugnata: questa, come detto, costituisce atto applicativo di valutazioni e scelte risalenti all’atto presupposto, di modo che alla rilevata infondatezza del ricorso si accompagnano non marginali profili di inammissibilità dello stesso.
3. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
3.1. Nulla è dovuto per le spese processuali, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Siena.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)