TAR Campania (NA) Sez.IV sent. 6142 del 13 giugno 2007
Beni Ambientali. Sanatoria e parere commissione edilizia integrata

Il parere della commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo è, quindi, da ritenersi sufficiente

n. 6142/07 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, SEZIONE QUARTA

composto dai Signori:

dott. Eduardo Pugliese                                    Presidente

dott. Leonardo Pasanisi                                   Consigliere est.             
dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano               Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso n. 1788 del 2001, proposto da

Pesacane Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Di Lorenzo, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al viale Graamsci n. 16;

contro

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale;

<

a)    del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria, protocollo n. 5599 del 22 novembre 2000 del Comune di Napoli, Dipartimento Edilizia Interventi Speciali, notificato in data 13 dicembre 2000;

b)    di ogni altro atto e qualunque provvedimento preordinato,  connesso e conseguente ove lesivo degli interessi legittimi del ricorrente, compreso il verbale della CEI n. 1130 del 23 marzo 2000>>.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

VISTI gli atti tutti di causa;

VISTO l’art. 26, co. IV, l. 6 dicembre 1971 n. 1034;

UDITI, alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 (relatore il consigliere dott. Leonardo Pasanisi), gli avvocati di cui al relativo verbale;

RITENUTO e CONSIDERATO, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con atto notificato in data 10 febbraio 2001 e depositato il successivo giorno 16, il signor Francesco Pesacane ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Napoli avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale era stata denegata la concessione in sanatoria chiesta dal ricorrente ai sensi della legge n. 724 del 1994 in relazione all'opera abusiva realizzata in Napoli alla via Montelungo spalle civico 55 - via Leonardo Bianchi n. 55, consistente in appartamento di mq. 144 (volume mc. 499,67) sito al piano terra di un fabbricato composto da tre piani fuori terra. Il signor Pesacane impugnava altresì il presupposto parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia Integrata con verbale n. 113 del 23 marzo 2000, secondo cui <>.

Il ricorrente deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con quattro, distinti, articolati motivi di ricorso incentrati sui vizi di violazione

di legge e di eccesso di potere sotto vari profili e ne chiedeva l'annullamento.

In primo luogo, non sarebbero state esplicitate le ragioni che avrebbero indotto il Comune a ritenere l'opera incompatibile con i valori ambientali e paesaggistici, essendo a tal fine insufficiente quanto indicato dalla Commissione Edilizia Integrata nel richiamato parere negativo.

In secondo luogo, l’intimata amministrazione comunale avrebbe dovuto valutare la possibilità del recupero urbanistico dell'intervento realizzato, stante l'insussistenza di vincoli di inedificabilità assoluta.

In terzo luogo, la valutazione negativa operata dal Comune sarebbe comunque erronea, in quanto la compromissione ambientale del territorio circostante non sarebbe certamente avvenuta per colpa del ricorrente, come rappresentato da relazione a firma dell'architetto Pagliara, allegata al ricorso.

In quarto luogo, infine, l'amministrazione avrebbe dovuto previamente comunicare l'avvio del procedimento conclusosi con l'adozione dell'impugnato provvedimento negativo.

2. In data 5 aprile 2007, si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, depositando atto di costituzione con mandato. Successivamente depositava memoria difensiva e documenti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione. In data 11 maggio 2007, anche il ricorrente depositava memoria difensiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.

2.1. Non sussiste il difetto di motivazione dedotto con il primo motivo.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, pienamente condiviso dal Collegio, secondo cui <> (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542).

Nella fattispecie in esame, l'impugnato parere negativo della commissione edilizia integrata appare rispettare pienamente le coordinate ermeneutiche tracciate dalla richiamata giurisprudenza, in quanto evidenzia l'insanabile contrasto tra l’abuso realizzato (che peraltro, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, non può certamente definirsi di modeste dimensioni, avendo comportato la realizzazione di un appartamento di oltre mq. 140) e l'elevato pregio ambientale dell’intera area, <>.

2.2. Parimenti destituito di fondamento si presenta il secondo motivo.

Come infatti chiarito dalla giurisprudenza, <> (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1429).

2.3. Anche la terza censura non è condivisibile.

Come già chiarito da questa Sezione in fattispecie analoga, << una situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni non impedisce infatti ed, anzi, maggiormente richiede per la legittimità dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto>> (TAR Campania, Sez. IV, 17 febbraio 2003, n. 876).

2.4. Deve infine essere disattesa anche l'ultima censura.

Osserva il Collegio che la lamentata illegittimità del provvedimento non esiste, in quanto  il rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento, essendo questo iniziato ad istanza di parte (T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n. 3540).

3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

4. In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe (n. 1788/2001 R.G.), lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007.   

         Il Presidente                                                  Il Consigliere est.

(dott. Eduardo Pugliese)                                  (dott. Leonardo Pasanisi)