TAR Campania (NA) Sez. IV sent. 4873 del 10 maggio 2007
Beni Ambientali. Potere di annullamento ministeriale
Il potere di ingerenza dell'autorità statale, susseguente alla autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla regione, per la salvaguardia dei valori paesaggistici e per consentire alle generazioni future la loro fruibilità, si fonda su giudizi di valore e su valutazioni tecnico-discrezionali, come tali insindacabili in sede giurisdizionale di legittimità; qualora il competente Ministero ritenga di avvalersi del potere di annullamento (a salvaguardia del principio di legalità ovvero per evitare il pregiudizio all'area tutelata), può esercitare l'ampio sindacato di legittimità consentito dall'ordinamento (e, dunque, anche sotto qualsiasi principio dell'eccesso di potere), esaminando d'ufficio tutte le questioni poste a base del disposto annullamento , legittimamente valutando ed esternando ogni riscontrato vizio, con una motivazione che comunque non si riduca ad una mera clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEDE DI NAPOLI
- SESTA SEZIONE DI NAPOLI -


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n.4620 del 1987, proposto da

CAPEZZUTO IDA

rappresentata e difesa dall’avv. Silio Aedo Violante presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Tino di Camaino n.6


contro


MINISTERO DEI CULTURALI ED AMBIENTALI

in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n.11

COMUNE DI PROCIDA

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Scudiero, presso il quale elettivamente domicilia alla via F.P.Tosti n.49

INTERVENTORE AD ADIUVANDUM


per l’annullamento


a) del decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 13.06.1987, notificato in data 06.08.1987, con cui è stato annullato il decreto del Sindaco del Comune di Procida n.81 del 9.4.1987 emesso ex art.7 L. 1497/39 di autorizzazione di chiostrina e torrino scale alla via Fontana n.1;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso, collegato e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITO alla Udienza Pubblica del 7 marzo 2007 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;

UDITI, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;

RITENUTO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO


Con ricorso notificato in data 18.09.1987 e depositato il successivo 07.10.1987, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:

- Violazione di legge - Violazione art.7 L. 29.06.1939 come modif. e integrato dall’art.1 L.8/8/1985 n.431 - Violazione dei principi generali in tema di annullamento degli AA.AA. - Violazione dei principi in tema di esternazione della volontà della P.A.;

- Violazione di legge - Violazione art.7 L. 29.06.1939 come modif. e integrato dall’art.1 L.8/8/1985 n.431 e art.25 regolam. approvato con r.D. 03.06.1940 n.1357 - Violazione e falsa applicazione art.14 vigente paino territoriale paesisitico per il comune di Procida e del relativo regolamento di attuazione approvati con D.M. 01.03.1971 - Eccesso di potere per motivazione difettosa e illogica - Perplessità - Difetto di istruttoria - Mancata ponderazione della situazione contemplata - Erroneità nei presupposti di fatto e di diritto - Travisamento - Disparità - Contraddittorietà tra atti e comportamento - Manifesta ingiustizia - e altri aspetti;

- Violazione di legge e di regolamento - Violazione in particolare L. n.1497/1939 e regola. 1357/1940 - Violazione PTP per Procida - Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti e di comportamento - Difetto assoluto di motivazione - Carenza di istruttoria - Mancata ponderazione della situazione contemplata ed altri aspetti;

- Violazione di legge - Violazione L. n.1497/1939 come mod. con Legge 431/85 - Violazione art. 97 Cost. - violazione del principio della tutela dell’affidamento. Eccesso di potere sotto i richiamati e sotto numerosi altri aspetti.

Il Ministero dei Beni Culturali Ambientali si costituiva per resistere al ricorso del quale chiedeva il rigetto.

Il Comune di Procida, nel costituirsi, insisteva invece per l’accoglimento del ricorso.


DIRITTO


Il ricorso è fondato e va accolto.

Il provvedimento impugnato è, infatti, illegittimo perché privo adeguata motivazione e ciò in disparte da ogni considerazione che sulla vicenda in esame possa dispiegare la domanda di condono edilizio presentata dalla ricorrente in data 01.03.1995.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha, infatti, annullato l’autorizzazione concessa alla ricorrente dal Comune di Procida per la realizzazione di una chiostrina e di un torrino scala sul rilievo che l’opera pregiudicherebbe la conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati in quanto l’intervento sarebbe in contrasto con la normativa dell’art.7 del vigente P.T.P. di Procida.

Orbene, entrambi i capi della riportata motivazione (1. pregiudizio delle caratteristiche ambientali dei luoghi circostanti, 2. contrasto con il P.T.P.) si rivelano del tutto inadeguati ad una disamina appena approfondita della fattispecie.

Infatti, come correttamente rilevato dalla difesa della ricorrente e comprovato dalla documentazione prodotta in causa (nonché evidenziato alla Commissione edilizia integrata in sede di formulazione del parere), l’intervento in parola viene ad essere realizzato nella parte retrostante il fabbricato, di tal che non risulta visibile né dalla strada né dall’interno dell’edificio, di tal che nessun pregiudizio si prospetta per le caratteristiche ambientali del sito circostante.

Neppure si apprezza il rilevato contrasto con l’art.7 del P.T.P., il quale peraltro, consente una limitata fabbricabilità (0,05 mc su un lotto minimo di mq 5.000, con un’altezza massima di due piani, etc.) nella zona “E” , nella quale ricade il fabbricato.

Tale presunta violazione dell’art. 7 del P.T.P. è stata, peraltro, esclusa dall’Amministrazione Comunale, la quale nell’intervenire in giudizio a sostegno delle ragioni della ricorrente ha evidenziato il carattere apodittico delle enunciazioni contenute nell’atto impugnato, il quale va pertanto annullato anche in ossequio all’indirizzo giurisprudenziale dominante (“il potere di ingerenza dell'autorità statale, susseguente alla autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla regione, per la salvaguardia dei valori paesaggistici e per consentire alle generazioni future la loro fruibilità, si fonda su giudizi di valore e su valutazioni tecnico-discrezionali, come tali insindacabili in sede giurisdizionale di legittimità; qualora il competente Ministero ritenga di avvalersi del potere di annullamento (a salvaguardia del principio di legalità ovvero per evitare il pregiudizio all'area tutelata), può esercitare l'ampio sindacato di legittimità consentito dall'ordinamento (e, dunque, anche sotto qualsiasi principio dell'eccesso di potere), esaminando d'ufficio tutte le questioni poste a base del disposto annullamento , legittimamente valutando ed esternando ogni riscontrato vizio, con una motivazione che comunque non si riduca ad una mera clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali” - Consiglio Stato , sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985).

Sussistono motivi di equità, anche in ragione della risalenza della vicenda, per compensare tra le parti del giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul ricorso n.4620 del 1987, proposto da CAPEZZUTO IDA, meglio in epigrafe specificato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali del 13.06.1987, notificato in data 06.08.1987, con cui è stato annullato il decreto del Sindaco del Comune di Procida n.81 del 9.4.1987 emesso ex art.7 L. 1497/39.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.