Sentenza
Consiglio di Stato 30 settembre 2005, n. 5205
Conferma Tribunale
amministrativo regionale della Puglia, sede di Lecce, Sezione I, n. 2580 del 22
aprile 2004
1) Associazioni
ambientaliste - Legittimazione a ricorrere avverso atti urbanistici lesivi di
valori ambientali – Sussiste
2) Sportello unico delle attività produttive – Procedure semplificate in
variante di PRG – Edilizia cd. alberghiera a fini di unità immobiliari in
multiproprietà – Non rientra
Consiglio di Stato, Sezione
IV - Sentenza 30 settembre 2005, n. 5205
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
Decisione
sui ricorsi in appello iscritto ai NRG. 5197 e 5856 dell'anno 2004 proposti
rispettivamente:
- quanto al primo (NRG. 5197/2004), dal Comune di Porto Cesareo, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Congedo, con il
quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Prefetti, n. 26 (presso lo
studio dell'avvocato Carlo Contaldi La Grotteria);
contro
Associazione Legambiente, Comitato regionale pugliese, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Carruba,
con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Quintino Sella, n. 41;
e nei confronti di
F.G.C.I. Srl, in persona del legale rappresentante in carica, e Regione Puglia,
in persona della giunta regionale in carica, entrambi non costituiti in
giudizio;
- quanto al secondo (NRG. 5856/2004), F.G.C.I. Srl, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto,
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Prefetti, n. 26
(presso lo studio dell'avvocato Carlo Contaldi La Grotteria);
contro
Associazione Legambiente, Comitato regionale pugliese, in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Carrubba,
con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Quintino Sella, n. 41;
e nei confronti di
Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco in carica, e Regione Puglia, in
persona della giunta regionale in carica, entrambi non costituiti in giudizio;
entrambi per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sede di
Lecce, Sezione I, n. 2580 del 22 aprile 2004;
Visti il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi dell'Associazione
Legambiente, Comitato regionale pugliese;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 gennaio 2005 il Consigliere Carlo
Saltelli;
Uditi per le parti l'avvocato Quinto, su delega dell'avvocato Congedo, e
l'avvocato Carruba;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
Con la sentenza n. 2580 del 22 aprile 2004 il Tribunale amministrativo regionale
della Puglia, sede di Lecce, sezione prima, definitivamente pronunciando
sull'appello proposto dalla Associazione Legambiente - Comitato Regionale
Pugliese, per l'annullamento: a) della delibera del Consiglio Comunale di Porto
Cesareo n. 23 del 21 febbraio 2003, avente ad oggetto "Progetto di variante
al Prg vigente ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 447/98, come modificato dal Dpr
440/2000, per la realizzazione di un complesso residenziale turistico -
alberghiero in località Sarricello - Ditta F.G.C.I. Srl, con sede in Porto
Cesareo - Approvazione definitiva"; b) del permesso di costruire n. 45/03
del 7 luglio 2003, rilasciato dal Comune di Porto Cesareo alla ditta F.G.C.I.
Srl ed avente ad oggetto la realizzazione di un complesso residenziale turistico
- alberghiero da eseguirsi in variante al Prg vigente; c) di tutti gli altri
provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali ed in particolare della
determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 150
del 3 settembre 2002 e dell'autorizzazione paesaggistica n. 24 del 16 aprile
2003; lo accoglieva in relazione agli atti indicati sub a) e b), annullandoli,
dichiarandolo invece irricevibile quanto all'impugnazione degli atti sub c).
In particolare, ad avviso del predetto Tribunale, mentre era priva di fondamento
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente Associazione
Legambiente, era invece fondata sia la censura (primo motivo aggiunto) relativa
all'inapplicabilità nel caso di specie della speciale disciplina prevista
dall'articolo 5 del Dpr n. 447 del 1998, atteso che l'intervento assentito non
poteva essere considerato come "impianto produttivo di beni e
servizi", sia quella relativa alla omessa convocazione per la Conferenza
dei Servizi dell'Amministrazione provinciale di Lecce, autorità competente, ai
sensi della legge regionale della Puglia n. 1 del 1999, alla classificazione
delle strutture (e quindi in grado di precisare le caratteristiche necessarie
all'eventuale qualificazione dell'insediamento in argomento nelle ipotesi di cui
all'articolo 4, comma 4, della predetta legge regionale n. 1 del 1999).
Inoltre i primi Giudici, pur precisando che i rilievi accolti determinavano
l'annullamento dei provvedimenti indicati sub a) e b), segnalavano, per
completezza, che gli stessi erano viziati anche in relazione al profilo
d'impatto idrogeologico dell'insediamento assentito; era, invece, ritenuta
tardiva l'impugnazione della nulla - osta comunale n. 24 del 16 aprile 2003 e
della determinazione dirigenziale n. 150 del 3 settembre 2002.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il Comune di Porto Cesareo con atto
notificato il 28 maggio 2004 (NRG. 5197/2004), chiedendone la riforma, in quanto
ingiusta ed erronea, frutto di una incompleta, superficiale e assolutamente non
condivisibile valutazione del materiale probatorio in atti.
Dopo aver diffusamente ripercorso le tappe del complesso iter burocratico
conclusosi con la delibera consiliare n. 23 del 21 febbraio 2003 ed col
successivo permesso di costruire n. 45/03 del 7 luglio 2003, l'appellante
amministrazione ha innanzitutto riproposto l'eccezione di difetto di
legittimazione dell'Associazione Legambiente in relazione agli atti impugnati,
aventi, a suo avviso, valenza esclusivamente urbanistica; ha poi sostenuto che
non poteva in alcun modo dubitarsi che l'intervento assentito avesse le
caratteristiche delle residenze turistico - alberghiere, rientrando - pertanto -
nelle previsioni degli impianti di produzioni di beni e servizi di cui al Dpr n.
447 del 1998, così che la impugnata delibera consiliare (di approvazione
definitiva del progetto) era assolutamente legittima, anche con riferimento alle
previsioni contenute nella legge regionale n. 11 del 1999, irrilevante essendo
l'eventuale commercializzazione delle unità immobiliari realizzate, circostanza
che avrebbe potuto costituire soltanto causa di inadempimento da parte della
F.G.C.I. s.r.l. degli obblighi derivanti dal permesso di costruire (e dalla
successiva convenzione stipulata proprio con l'amministrazione comunale) e
legittimare doglianze e/o contestazioni da parte delle amministrazioni che
avevano assentito l'intervento, ma non determinare l'illegittimità del
procedimento svoltosi e dei provvedimenti emanati; ciò senza contare che la
asserita commercializzazione delle unità immobiliari realizzate si sarebbe
sostanziato in una semplice cessione di quote di compartecipazione, secondo lo
schema della multiproprietà, senza mutamento della destinazione turistico -
ricettiva del complesso e con la salvaguardia sia della gestione unitaria, sia
della sua apertura al pubblico, con la conseguenza che le modalità della
gestione economica del complesso in questione non avrebbe potuto in alcun modo
riverberarsi, viziandolo, sui provvedimenti per effetto dei quali era stata
consentita la realizzazione del complesso stesso.
Ad avviso dell'amministrazione appellante, infine, diversamente da quanto
ritenuto dai primi Giudici, nel procedimento di approvazione del progetto del
complesso da realizzare non doveva essere coinvolta l'Amministrazione
provinciale, non essendoci alcun interesse di sua competenza da tutelare (ciò
in quanto la funzione di classificazione delle strutture ricettive a lei
spettante riguardava la fase dell'esercizio della struttura e non la sua
localizzazione sul territorio); né sussisteva alcuna carenza istruttoria in
relazione al preteso impatto idrogeologico dell'insediamento assentito.
Anche la F.G.C.I. Srl ha chiesto la riforma della statuizione segnata in
epigrafe (NRG. 5856/2004), svolgendo le stesse critiche sollevate dal Comune di
Porto Cesareo.
In entrambi i giudizi si è costituita la Associazione Legambiente - Comitato
Regionale Pugliese, chiedendo il rigetto degli avversi appelli, siccome del
tutto inammissibili ed infondati.
Diritto
I. In linea preliminare deve disporsi la riunione degli appelli in esame,
essendo rivolti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c.,
pacificamente applicabile anche al giudizio amministrativo (ex pluribus, CdS,
Sezione IV, 27 dicembre 2004, n. 8215; 22 novembre 2004, n. 7620; 1527 dicembre
2004, n. 8215; 22 novembre 2004, n. 7620; 15 novembre 2004, n. 7449; 22 giugno
2004, n. 4401; 22 settembre 2003, n. 5356).
II. La Sezione osserva poi che entrambi gli appelli in esame sono
sostanzialmente affidati ai medesimi motivi di gravame, così che essi possono
essere trattati congiuntamente.
II.1. La prima questione da risolvere concerne l'eccezione di difetto di
legittimazione attiva dell'Associazione Legambiente - Comitato Regionale
Pugliese, espressamente riproposta anche in questo grado di giudizio sia il
Comune di Porto Cesareo che la F.G.C.I. Srl, a loro avviso, erroneamente
respinta dai primi Giudici.
Essa, ad avviso della Sezione, non è meritevole di accoglimento.
Invero, deve innanzitutto precisarsi che, come emerge dall'attenta lettura del
motivo in esame, essa è stata prospettata esclusivamente in considerazione
della natura esclusivamente urbanistica degli atti impugnati, sostenendosi, in
sostanza, non spetterebbe a detta associazione la tutela degli interessi
urbanistici.
La Sezione non ignora che la giurisprudenza amministrativa ha più volte
sottolineato che alle associazioni ambientalistiche spetta propriamente la
tutela degli interesse ambientali e non già di quelli urbanistici; tuttavia non
può non ricordare che è stato anche affermata l'esistenza dell'interesse a
ricorrere di una associazione ambientalista avverso atti con i quali, per
esempio, era stato disposto l'inserimento di un'opera pubblica nel programma
triennale di un ente, ove l'opera stessa fosse lesiva dei valori ambientali
(oltre che storici e artistici, nel caso esaminato da CdS, Sezione V, 23 ottobre
2002, n. 5824; nonché Sezione IV, 9 ottobre 2002, n. 5365).
Nel caso di specie, poi, benché l'annullamento degli atti impugnati in primo
grado è conseguito direttamente, secondo la motivazione della sentenza
impugnata, ai riscontrati vizi di una procedura avente effettivamente valore e
finalità urbanistiche, non può negarsi che l'associazione ricorrente in primo
grado (che, ai sensi dell'articolo 1 del proprio statuto [versato in atti],
opera "…per la tutela e la valorizzazione della natura e
dell'ambiente…, delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie
animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio
e del paesaggio…" e che, per il raggiungimento dei fini sociali, ai sensi
dell'articolo 2 del citato statuto, "utilizza gli strumenti processuali che
ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la
presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile,
l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili") ha agito
anche (e soprattutto, come si ricava dalla stessa lettura della sentenza
impugnata) a tutela di interessi ambientali (peraltro inscindibilmente legati a
quelli urbanistici), derivanti non solo dalla particolare situazione
idrogeologica della zona oggetto dell'intervento (profilo, questo, che gli
stessi Giudici di primo grado hanno ritenuto fondato, sia pur esaminandolo per
completezza ai fini dell'effetto conformativo della pronuncia), ma anche dalla
presenza di un sito di importanza comunitaria, per il quale è stata dedotta la
necessità di avviare la procedura di valutazione di impatto ambientale (a nulla
potendo rilevare, per escludere la legittimazione dell'associazione ricorrente
la circostanza, per altro successiva alla proposizione del ricorso stesso, che i
primi Giudici abbiano poi dichiarato inammissibile, per tardività, la relativa
censura, appuntata sul provvedimento dirigenziale della Regione Puglia,
Assessorato Ambiente - Settore Ecologia, n. 150 del 3 settembre 2002 che ha
invece escluso l'assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto
ambientale).
Sussisteva, pertanto, ad avviso della Sezione la legittimazione
dell'Associazione Legambiente - Comitato Regionale Pugliese, a ricorrere avverso
gli atti sopra indicati, non potendo, per altro, non evidenziarsi che detta
associazione aveva altresì partecipato alla riunione della Conferenza dei
servizi indetta dal Comune di Porto Cesareo in data 9 agosto 2001 per
l'approvazione del progetto oggetto di controversie, rappresentando già in
quella sede le perplessità sul progetto in esame, poi formalizzate nel ricorso
introduttivo di primo grado; ciò senza contare ancora che, come emerge
dall'attenta esame delle questioni oggetto di controversia, per un verso, è
sempre più difficile, se non quasi impossibile, individuare e separare
nettamente le questioni urbanistiche da quelle ambientali, e, per altro verso,
occorre evitare che le relative opzioni ermeneutiche possano comportare la
violazione dei principi costituzionali in tema di diritto di difesa, sindacato
sugli atti della pubblica amministrazione e di tutela degli interessi
ambientali.
II.2. Passando all'esame del merito degli appelli, la Sezione osserva che
essi sono imperniati sull'asserita legittimità degli atti impugnati,
erroneamente annullati dai primi Giudici, non potendosi negare, secondo le tesi
degli appellanti che il progetto di intervento proposto dalla FGCI Srl,
rientrava fra quelli per i quali era ammessa l'utilizzazione della procedura
semplificata prevista dal Dpr 20 ottobre 1998, n. 447 e che fossero state
puntualmente rispettate le procedure ivi previste; d'altra parte, secondo la
tesi degli appellanti, l'eventuale commercializzazione delle unità abitative
realizzate come residenze turistico - alberghiere (commercializzazione che in
ogni caso non determinava giammai il mutamento della destinazione urbanistica
del complesso realizzato), costituendo una modalità di utilizzazione di
quest'ultimo non conforme al titolo, non poteva riverberarsi sulla legittimità
del permesso di costruire e della delibera consiliare che aveva approvato il
progetto, con valore di variante urbanistica.
Le tesi degli appellanti non possono essere condivise.
II.2.1. È pacifico tra le parti che il progetto proposto dalla F.G.C.I.
s.r.l. per la realizzazione del complesso residenziale turistico - alberghiero
in località "Serricella" è stato approvato in conferenza dei
servizi, ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 20 ottobre 1998, n. 447, e ha
comportato una variante al vigente piano regolatore generale del Comune di Porto
Cesareo, approvata poi con la delibera consiliare n. 23 del 21 febbraio 2003.
Orbene il citato Dpr 20 ottobre 1998, n. 447, (regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi,
per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione
delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20,
comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), dopo aver previsto (articolo 1 bis,
aggiunto dall'articolo 1 del Dpr 7 dicembre 2000, n. 440) che tra gli impianti
di cui al precedente comma 1 (produttivi di beni e servizi) devono
ricomprendersi, tra l'altro, anche quelli per l'esercizio di attività
turistiche ed alberghiere, all'articolo 5 dispone, al primo comma, che la
presentazione di un progetto conforme alle vigenti normative ambientali,
sanitarie e di sicurezza del lavoro, per la cui realizzazione lo strumento
urbanistico non individui le relative aree ovvero le aree destinate non siano
sufficienti, consente al responsabile del procedimento di convocare una apposita
conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, precisando, poi, al secondo
comma, che, qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti la variazione
dello strumento urbanistico, la relativa determinazione costituisce proposta di
variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni
formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si
pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro sessanta giorni.
Come si evince agevolmente dal suo esame, benché la determinazione della
conferenza dei servizi, nell'ambito del particolare procedimento di cui al
ricordato articolo 5, non abbia un immediato e diretto contenuto provvedimentale,
essa tuttavia rappresenta un peculiare atto di impulso (proposta) dell'autonomo
procedimento (di natura esclusivamente urbanistica) volto alla variazione del
vigente piano regolatore, rientrante nelle norme ed esclusive attribuzioni
dell'Ente locale che, attraverso i suoi uffici indice la conferenza dei servizi.
Si è quindi in presenza di un procedimento in cui l'iniziativa privata,
quantunque del tutto episodica e isolata, è ritenuta meritevole
dall'ordinamento (per gli effetti benefici che è astrattamente idonea a
produrre su tutti i consociati, sotto il profilo delle occasioni di lavoro e di
sviluppo della collettività, dirette ed indirette che è capace di creare) non
solo di essere apprezzata, ma addirittura di costituire uno strumento
privilegiato per attivare l'avvio del procedimento di "revisione"
degli interessi, giungendo ad un assetto degli stessi diverso da quello
previdente, sostituendosi alla "normale" iniziativa dell'Ente locale:
si tratta, quindi, di una peculiare procedura semplificata e agevolata, volta
evidentemente a rendere l'azione amministrativa (ed in special modo quella
deputata alla compiuta valutazione ed alla opportuna mediazione dei contrapposti
interessi, urbanistici e produttivi) più spedita, efficace ed efficiente, in
attuazione, pertanto, dei principi costituzionali di imparzialità e buon
andamento (oltre che di legalità) indicati dall'articolo 97 della Costituzione.
Proprio in ragione di tali cennate peculiarità, la concreta applicabilità di
tale strumento impone che siano vagliati ed accertati con particolare attenzione
e rigorosità i presupposti di fatto che ne legittimano l'utilizzazione, al fine
di evitare che, attraverso un uso improprio - possa essere stravolto il fine e
la ratio stessa della norma (e dell'istituto ivi previsto).
Le cennate peculiarità delle situazioni di fatto sono ben presenti anche nella
fattispecie in esame.
Invero, come risulta dalla documentazione versata in atti (ed in particolare
dalla relazione - parere in data 10 luglio 2001 del responsabile dell'Ufficio
Tecnico - Settore V e dello sportello unico delle attività produttive del
Comune di Porto Cesareo), l'area riguardante la realizzazione di una Residenza
Turistico Alberghiera, secondo il progetto proposto dalla F.G.C.I. Srl, era
estesa oltre 54.000 metri quadrati (identificata in C.T. al foglio 12, partt.
317, 318, 320, 427, 662 e 1893) ed era tipizzata come zona E1 e E2: per effetto
dell'approvazione del progetto in conferenza di servizi, ai sensi del ricordato
articolo 5 del Dpr 20 ottobre 1998, n. 447, la stessa area è stata destinata a
zona specifica dell'intervento proposto, non essendovi altre zone utilmente
utilizzabili (la ricordata relazione - parere del 10 luglio 2001, in
particolare, dopo aver ricordato che il vigente piano regolatore del Comune di
Porto Cesareo effettivamente individuava alcune zone per lo sviluppo turistico,
tipizzandole come C5 "Zone di sviluppo turistico", evidenziava che
queste ultime zone erano "in gran parte…compromesse dall'abusivismo
edilizio", mentre altre ricadevano "…su area paludosa" ed altre
ancora erano "…eccessivamente frammentate e quindi tutte urbanisticamente
non…idonee alla realizzazione di complessi turistico ricettivi".
Pertanto, in concreto, l'utilizzazione del peculiare strumento previsto
dall'articolo 5 del Dpr 20 ottobre 1998, n. 447, imponeva un'attenta e rigorosa
valutazione dei presupposti di fatto che la legittimavano.
II.2.2. Sennonché, così ricostruito il substrato normativo e fattuale
della fattispecie in esame, la Sezione è dell'avviso che i rilievi svolti dalle
parti appellanti non sono idonei a scalfire le ragionevoli conclusioni cui sono
pervenuti i Giudici di primo grado.
Questi, invero, non hanno sostanzialmente negato che il progetto presentato
dalla F.G.C.I. Srl per la realizzazione di un complesso turistico - alberghiero
in località "Serricelle" rientrasse nel novero degli impianti
produttivi di beni e di servizi per i quali era utilizzabile lo strumento
semplificatorio previsto dall'articolo 5 del Dpr 20 ottobre 1998, n. 447, né ha
negato che astrattamente (o meglio formalmente) risultassero rispettate le norme
e le procedure ivi dettate; al contrario essi hanno evidenziato che la
circostanza di fatto denunciata dall'Associazione Legambiente - Comitato
Regionale Pugliese, come dalla stessa esattamente dedotto, evidenziava che - in
concreto - l'amministrazione comunale non aveva svolto il puntuale e rigoroso
accertamento sui presupposti di fatto che legittimavano l'utilizzazione di
quella procedura, secondo la sua ratio e le finalità delineate dalla normativa.
In particolare, secondo i primi Giudici, l'utilizzazione dello strumento
derogatorio e semplificatorio di cui all'articolo 5 del Dpr 20 ottobre 1998, n.
447, che comportava la variante al vigente piano regolatore generale, imponeva
l'accertamento circa e la effettiva duratura destinazione della struttura della
cui realizzazione a complesso turistico alberghiero, poiché solo in questo modo
trovava giustificazione (per gli effetti che il progetto comportava in termini
di sviluppo sociale ed occupazionali, oltre che urbanistici) la sostanziale
sottrazione all'Ente locale dell'iniziativa in materia di governo del territorio
e della decisione sull'avvio del procedimento di variante urbanistica (e della
successiva approvazione).
Orbene tali rilievi non sono stati affatto contestati dagli appellanti che, come
già visto, si sono limitati ad opporre una visione ed un'applicazione
esclusivamente formalistica della normativa in esame, del tutto inaccettabile e
soprattutto in evidente ed insanabile contrasto con i principi costituzionali
dell'azione amministrativa, ex articolo 97 della Costituzione; per di più, gli
appellanti non hanno neppure contestato la fondatezza del rilievo della
commercializzazione delle unità abitative comprese nel complesso turistico -
alberghiero in questione, essendosi al riguardo limitati a sostenere che il
mutamento di destinazione d'uso non avrebbe alcuna incidenza negativa sugli atti
di approvazione della variante urbanistica in virtù della quale è stato
rilasciato il permesso di costruire: sennonché, ad avviso della Sezione, è
agevole osservare che proprio la circostanza dell'avvenuta o della probabile
commercializzazione delle unità abitative è stata dedotto non come fatto
(successivo) sintomatico di un illegittimo mutamento di destinazione d'uso del
complesso turistico - alberghiero, quanto piuttosto come sintomo della carente
istruttoria circa l'effettiva ricorrenza di tutti i presupposti che
legittimavano l'utilizzazione del più volte citato strumento di cui
all'articolo 5 del Dpr 20 ottobre 1998, n. 447, finalizzato esclusivamente alla
realizzazione - latu sensu - di impianti produttivi di beni e di servizi e non
di unità immobiliari, sia pur destinate a (seconde) case per le vacanze.
II.3. Sotto questo profilo, poi, diversamente da quanto sostenuto dagli
appellanti, è corretta la decisione dei primi Giudici che hanno rinvenuto un
ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati nella omessa
partecipazione alla conferenza dei servizi della Provincia di Lecce.
Quest'ultima, infatti, che, secondo la legge regionale 11 febbraio 1999 n. 11
(avente ad oggetto "Disciplina delle strutture ricettive ex articolo 5, 6 e
10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso
pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di
lucro") esercita le funzioni di classificazione delle strutture ricettive,
ben avrebbe potuto verificare che il complesso progettato dalla F.G.C.I. Srl
avesse caratteristiche tali da farne ritenere durature le caratteristiche
turistico - alberghiere e quindi non facilmente modificabili per la
commercializzazione come semplici unità immobiliari private.
Ciò tanto più che, come esattamente sottolineato dai primi Giudici, non vi è
in atti alcun elemento da cui possa desumersi che le residenze turistico -
alberghiere (secondo la definizione di cui al comma 4, dell'articolo 4, della
ricordata legge regionale n. 11 del 1999), cui appartiene l'intervento approvato
e assentito con gli atti impugnati sia effettivamente e sicuramente assimilabile
agli impianti turistico - alberghieri di cui al comma 1 bis del Dpr 20 ottobre
1998, n. 447; né, d'altra parte, anche a voler - per un attimo - condividere la
tesi degli appellanti secondo cui la funzione di classificazione di cui sarebbe
titolare la Provincia di Lecce concernerebbe solo l'attività delle strutture
ricettive (tesi che peraltro non trova alcun sicuro fondamento positivo), può
ragionevolmente escludersi, in mancanza di decisivi argomenti positivi, che
nella funzione deputata alla Provincia coesistano entrambi gli aspetti
delineati.
In definitiva, come puntualmente evidenziato dai primi Giudici, non è stata
negata la facoltà dell'amministrazione comunale di approvare una variante
urbanistica per la localizzazione del progetto di residenze turistico -
alberghiere proposto dalla F.G.C.I. Srl, ma è stato evidenziato che ciò non
poteva avvenire con le procedure speciali, derogatorie e semplificate previste
dal più volte citato Dpr 20 ottobre 1998, n. 447, atteso che, come era
risultato dalla circostanza dell'avvenuta o probabile commercializzazione
(peraltro non contestata) delle unità immobiliare costruite come residenze
turistico - alberghiere, non era stata puntualmente ed adeguatamente accertata
la sussistenza (sostanziale e non meramente formale) di tutti i presupposti di
fatto solo.
II.4. Per mera completezza, la Sezione è dell'avviso che anche la
questione relativa all'esistenza del vincolo idrogeologico sia stata esattamente
risolta dai primi Giudici (seppure ai soli fini dell'effetto conformativo della
sentenza del Giudice amministrativo).
È sufficiente osservare che nella riunione della conferenza dei servizi in data
27 novembre 2002 il responsabile dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste
della Regione Puglia esprimeva parere favorevole al progetto in questione
"ai soli fini idrogeologici, a condizione che le superfici interne al
complesso turistico - ricettivo siano integralmente drenanti e poggiate su
substrato sabbioso"; inoltre con nota 4232 del 12 dicembre 2002 lo stesso
Ispettorato subordinava il proprio parere favorevole al progetto ad ulteriori
condizioni: di tutte tali condizioni non risulta esservi traccia né nella
delibera con cui è stato approvato il progetto, né nel permesso di costruire.
III. In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte gli appelli, previa
riunione, devono essere respinti.
La delicatezza delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione
delle spese del presente grado di giudizio.
PQM
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente
pronunciando sui separati appelli proposti rispettivamente dal Comune di Porto
Cesareo (NRG. 5197/2004) e dalla F.G.C.I. Srl (NRG. 5856/2004) avverso la
sentenza n. 2580 del 22 aprile 2004, del Tribunale amministrativo regionale
della Puglia, sede di Lecce, Sezione I, li riunisce e li respinge.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 19 gennaio 2005 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con
l'intervento dei seguenti Signori:
(omissis)
Depositata in Segreteria il 30/09/2005
(articolo 55, legge 27.4.1982, 186)